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martedì 14/11/2023 • 06:00

Fisco CBAM

Tassa sul carbonio: quali sono i prossimi obblighi di comunicazione

Dalla Commissione UE arrivano nuovi aggiornamenti sulla compliance attesa nel periodo transitorio per l'applicazione del CBAM che terminerà il 31 gennaio 2025. Mentre agli importatori è stato chiesto di raccogliere i dati del quarto trimestre a partire dal 1° ottobre 2023, il primo rapporto dovrà essere presentato entro la fine di gennaio 2024.

di Massimo Fabio - Avvocato, Studio Associato KPMG

di Aurora Marrocco - Avvocato, Studio Associato KPMG

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Obiettivi e aspettative

La disciplina CBAM si applicherà inizialmente alle importazioni di determinati beni e precursori selezionati la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e presenta un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Con tale iniziale ambito di riferimento, una volta pienamente operativa, le disposizioni CBAM saranno in grado di intercettare più del 50% delle emissioni nei settori coperti dall'ETS.

L'obiettivo del periodo transitorio è quello di rilevare come periodo pilota per consentire un adeguato apprendimento per tutte le parti interessate (importatori, produttori e, non ultime, le diverse autorità). L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni utili sulle emissioni incorporate per raffinare la metodologia in prospettiva del periodo definitivo.

La Commissione UE ricorda che la graduale introduzione del CBAM nel tempo consentirà inoltre una transizione attenta, prevedibile e proporzionata per le imprese dell'UE e di paesi terzi, nonché per le autorità pubbliche. Durante il periodo transitorio, gli importatori di beni che rientrano nell'ambito di applicazione delle nuove norme dovranno segnalare solo le emissioni di gas serra (GHG) incorporate nelle loro importazioni (emissioni dirette e indirette), senza effettuare alcun pagamento o aggiustamento.

Le emissioni indirette rientreranno nell'ambito di applicazione dopo il periodo transitorio per alcuni settori (cemento e fertilizzanti), sulla base di una metodologia delineata nel regolamento di esecuzione, pubblicato il 17 agosto 2023 e nella relativa guida di accompagnamento.

Come anche più volte evidenziato in eventi pubblici da esponenti della Commissione UE, il regolamento di esecuzione sugli obblighi e sulla metodologia di comunicazione prevede una certa flessibilità per quanto riguarda i valori utilizzati per calcolare le emissioni incorporate nelle importazioni durante la fase transitoria. Fino alla fine del 2024, infatti, le aziende unionali potranno scegliere di rendicontare in tre modalità:

  • rendicontazione completa secondo la nuova metodologia (metodo UE);
  • rendicontazione basata su un metodo equivalente (tre opzioni); e
  • reporting basato su valori di riferimento predefiniti (solo fino a luglio 2024).

Dal 1° gennaio 2025, sarà accettato solo il metodo UE e le stime (compresi i valori predefiniti) potranno essere utilizzate per beni complessi solo se tali stime rappresentano meno del 20% delle emissioni integrate totali. La Commissione fa sapere che pubblicherà i valori predefiniti entro la fine del 2023, in tempo utile per contribuire alle relazioni che gli importatori dovranno presentare entro la fine di gennaio 2024.

La Commissione, inoltre, fa sapere di aver sviluppato strumenti informatici dedicati per aiutare gli importatori a eseguire e comunicare questi calcoli, nonché orientamenti approfonditi, materiali di formazione ed esercitazioni per supportare le imprese quando entrerà in vigore il meccanismo transitorio. Del resto, vale ricordare che, mentre agli importatori verrà chiesto di raccogliere i dati del quarto trimestre a partire dal 1° ottobre 2023, il primo rapporto dovrà essere presentato solo entro la fine di gennaio 2024.

Entrata in vigore del sistema definitivo

Una volta che il sistema definitivo entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, gli importatori unionali dovranno dichiarare ogni anno la quantità di beni importati nell'UE nell'anno precedente e i relativi gas serra incorporati. Quindi consegneranno il numero corrispondente di certificati CBAM.

Il prezzo dei certificati sarà calcolato in base al prezzo medio settimanale d'asta delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata di CO2 emessa. La graduale eliminazione dell'assegnazione gratuita nell'ambito dell'EU ETS avverrà parallelamente all'introduzione progressiva del CBAM nel periodo 2026-2034.

La novità della formula di “dazio ambientale” rappresenta davvero un'area inesplorata per la compliance degli importatori e il controllo delle autorità di stato membro.

A questo riguardo, la Commissione UE precisa che una globale revisione del funzionamento del CBAM durante la sua fase transitoria sarà conclusa prima dell'entrata in vigore del sistema definitivo, vale a dire entro il dicembre 2025. Inoltre, unitamente alla valutazione dei profili formali legati a reportistica e pagamento, è stato già annunciato che il perimetro merceologico di riferimento sarà rivisto per valutare la possibilità di includere - nell'ambito del meccanismo CBAM - altri beni prodotti in settori coperti dall'EU ETS. Il rapporto conclusivo includerà, altresì, un calendario che ne stabilirà la progressiva inclusione entro il 2030.

In definiva, la scommessa attuale per gli importatori è riqualificare la attuale trade compliance per identificare i materiali movimentati con la corretta classificazione doganale e le operazioni doganali interessate dalla nuova disciplina e, di conseguenza, regolare con i fornitori i flussi di informazioni, gestire reportistica e pagamenti.

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