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martedì 19/09/2023 • 06:00

Fisco IMPORTATORI UNIONALI

CBAM: nuovi obblighi di comunicazione dal 1° ottobre 2023

L’evoluzione della normativa riferita al green deal della UE porterà nuovi adempimenti per gli importatori unionali dal 1° ottobre 2023, per osservare gli obblighi di rilevazione e rendicontazione imposti dalla normativa CBAM, in prospettiva del primo report al 31 gennaio 2024. Il Regolamento CBAM è stato pubblicato in Gazzetta UE del 15 settembre 2023.

di Massimo Fabio - Avvocato, Studio Associato KPMG

di Aurora Marrocco - Avvocato, Studio Associato KPMG

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La novità va nella direzione di una compliance doganale evoluta per eseguire un'accurata analisi di classificazione sui materiali movimentati e la redazione di nuovi accordi con i fornitori esteri che condurrà le imprese italiana verso una necessaria, capillare, consapevolezza nelle transazioni internazionali, con l'obiettivo di porre al centro delle relazioni crossborder l'impatto ambientale generato dalle merci importate.

Il 17 agosto 2023, è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2023/1773 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio che, con avvio dal 1° ottobre 2023, durerà fino alla fine del 2025.

Il regolamento di esecuzione descrive gli obblighi di segnalazione per gli importatori dell'UE di merci CBAM, nonché la metodologia per il calcolo delle emissioni incorporate rilasciate durante il processo di produzione delle merci incise dal provvedimento.

Il periodo transitorio (da ottobre 2023 a dicembre 2025) darà tempo alle imprese per prepararsi adeguatamente, con la possibilità di calibrare la metodologia di monitoraggio e rendicontazione che dovrà essere attivata entro il 2026.

Contestualmente al nuovo Regolamento, la Commissione ha pubblicato le linee guida destinate parimenti agli importatori dell'UE ed ai produttori residenti in paesi terzi, al fine di dare conto dell'attuazione operativa delle nuove norme. Per gli importatori, sarà necessario acquisire con celerità una piena consapevolezza sulle caratteristiche merceologiche delle merci importate, identificandone la effettiva riferibilità alle “liste” pubblicate con il regolamento CBAM. Da un punto di vista tecnico-legale, ogni operatore dovrà verificare quale sia l'effettivo codice doganale delle merci al fine di definire per tempo quale sarà il relativo adempimento allo scadere del periodo transitorio, per monitoraggio, rendicontazione e pagamento. Per i fornitori residenti in paesi terzi, soprattutto per quelli operanti in contesti con minore “sensibilità” ambientale rispetto a quella maturata in ambito unionale, sarà necessario – ove si intenda seguire l'indirizzo dei clienti UE – determinare con esattezza il tenore delle emissione di CO2 per offrire informazioni accurate agli importatori unionali, affinché questi ultimi possano correttamente qualificare le merci in importazione, ottemperando agli obblighi di dichiarazione innanzi alle autorità doganali.

La figura del “reporting declarant”

Il “reporting declarant” è il soggetto responsabile della segnalazione di emissioni incorporate di merci importate. A questo riguardo, vale precisare che - in linea di principio - il reporting declarant è sempre l'"Importatore". Tuttavia, dal punto di vista operativo, la disciplina presenta diverse opzioni a seconda della persona che si occupa della presentazione della dichiarazione doganale (Società importatrice, rappresentante doganale, trasportatore). Ebbene, nei casi in cui siano coinvolti diversi attori in importazione, è importante ricordare che la responsabilità sarà riferita ad un solo reporting declarant.

In linea con le opzioni previste dal codice doganale dell'Unione (CDU), il reporting declarant può essere:

  • l'importatore che presenta una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica di merci in nome proprio e per conto proprio;
  • la persona titolare di un'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana cui si fa riferimento all'articolo 182, paragrafo 1, del CDU, la cd. “iscrizione nel registro del dichiarante”;
  • il rappresentante doganale indiretto, nominato ai sensi dell'art. 18 del CDU, quando l'importatore è stabilito al di fuori dell'Unione.

Il reporting declarant deve fornire una "relazione CBAM" su base trimestrale alla Commissione europea tramite il CBAM Transitional Registry, entro e non oltre un mese dalla fine del trimestre di riferimento.

Le comunicazioni trimestrali del periodo transitorio

Durante il periodo transitorio, gli importatori devono comunicare trimestralmente le emissioni incorporate nelle merci importate nel trimestre di riferimento, dettagliando emissioni dirette e indirette, nonché qualsiasi prezzo del carbonio effettivamente corrisposto all'estero.

Più in particolare, nella relazione CBAM, gli importatori dovranno riportare le seguenti informazioni:

  • la quantità totale di ciascun tipo di merce, espressa in megawattora (MWh) per l'energia elettrica e in tonnellate per gli altri beni, indicando l'impianto di produzione ed il paese di origine;
  • le emissioni totali effettive incorporate, espresse in tonnellate di emissioni di CO2e per MWh di energia elettrica o per altre merci in tonnellate di emissioni di CO2e;
  • le emissioni indirette totali, compresa la quantità di energia elettrica consumata e il fattore di emissione applicabile;
  • il prezzo del carbonio dovuto nel paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto dei relativi sconti o altre forme di compenso.

Per ottenere e gestire tali informazioni, sarà davvero necessario disporre di procedure aziendali chiare e precise, a presidio di un efficace monitoraggio delle importazioni.

In definitiva, a partire dal 1° ottobre 2023, gli importatori unionali dovranno avviare almeno due distinti interventi:

  • se il codice NC (nomenclatura combinata) della merce oggetto di importazione rientra nell'elenco delle merci fornito dall'allegato I del regolamento CBAM, l'obbligo di segnalazione dovrà essere attivato. A questo fine, sarà decisivo governare correttamente la classificazione doganale – così come proposta dal Reg. CEE 2658/87, da ultimo modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione del 20 settembre 2022 – nonché disporre di un adeguato sistema IT in grado di automatizzare la catalogazione di tutte le merci importate, identificando quelle rilevanti per il CBAM;
  • ogni importatore unionale dovrà “istruire” i propri fornitori esteri e, per necessaria cautela, regolare contrattualmente la condivisione delle informazioni rilevanti sulle merci importate in una clausola dedicata nel contratto di acquisto, vincolando i fornitori ad una responsabile ed attendibile reportistica.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

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