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lunedì 13/11/2023 • 06:00

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Abusiva la trasformazione in società semplice

Non supera il test anti-abuso delle Entrate la scissione parziale proporzionale seguita dalla trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice e dalla cessione di quest'ultima  dell'immobile ricevuto per effetto della scissione (Risp. AE 10 novembre 2023 n. 456)

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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In sede di risposta a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto abusivo il trasferimento di un complesso immobiliare in una società newco avvenuto attraverso una complessa serie di operazioni.

In particolare, nel caso di specie, la società istante ha intenzione di porre in essere:

  • la propria scissione (parziale proporzionale) con l'attribuzione a una società beneficiaria (avente la forma di una società di capitali) appositamente costituita (NewCo) del complesso immobiliare (e il relativo contratto di locazione), mantenendo presso di sé (la scissa) tutte le altre immobilizzazioni già presenti in bilancio, oltre ai crediti e ai debiti preesistenti;

  • la trasformazione di NewCo in società semplice avvalendosi del regime agevolativo di cui alla L.197/2022, optando per la determinazione del valore normale sulla base del criterio catastale di cui all'art. 52 DPR 131/86;
  • all'esito della trasformazione in società semplice, subordinatamente al buon esito delle negoziazioni, la cessione (da parte di NewCo) a soggetti terzi del complesso immobiliare;
  • l'attribuzione dell'utile conseguito da NewCo (società semplice) a seguito della predetta cessione, in proporzione alle rispettive partecipazioni dei suoi soci (già soci della società istante);
  • una volta completata la cessione ed esauriti gli eventuali connessi obblighi contrattuali, la liquidazione e cancellazione della società semplice (senza l'emersione di alcun componete positivo di redditi imputabile per trasparenza ai soci).

Per le Entrate, nel caso in esame, si assiste al “concatenarsi di una serie di scelte tutte di per sé legittime e non sindacabili ma, di fatto, volte null'altro che a sfruttare i regimi fiscali loro propri al fine di far conseguire direttamente ai soci dell'Istante un vantaggio fiscale contrario alle norme agevolative invocate”.

Anche sotto il profilo dell'assenza di sostanza economica, il Fisco ha ritenuto l'intera operazione inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. In proposito, l'amministrazione finanziaria ha evidenziato che lo scopo della trasformazione di una società di capitale (dotata esclusivamente di un compendio immobiliare) in una società semplice appare essere quello di consentire e mantenere il godimento (diretto o indiretto) in comune dei beni attraverso la società semplice; nel caso qui in esame, invece, secondo il Fisco, la trasformazione viene strumentalmente preordinata solo a sfruttare il regime fiscale delle società semplici e, in particolare, il regime delle plusvalenze immobiliari di cui all'art. 67 c. 1 lett. b) TUIR a seguito del subentro della società emplice nell'anzianità del possesso del complesso immobiliare (già, peraltro, ereditato dalla società beneficiaria della Scissione).

Per le Entrate, l'operazione è destinata sostanzialmente a consentire ai soci di cedere il complesso immobiliare, veicolato con la scissione dopo la sua estromissione dal regime d'impresa nell'ambito di una società semplice, e di azzerare il relativo carico fiscale immediatamente (senza attendere il decorso del quinquennio di cui al citato articolo 67). In definitiva, a parere dell'amministrazione finanziaria, il complesso delle operazioni poste in essere è destinato unicamente a ridurre il carico fiscale dell'operazione.

Fonte: Risp. AE 10 novembre 2023 n. 456 

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