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  • Tempo di lettura 7 min.

Il datore di lavoro che invia personale all’estero dovrà considerare, per la determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione, sia la normativa domestica sia le disposizioni di diritto internazionale tributario, contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia. Nel caso un dipendente inviato all’estero divenga ivi residente, perdendo di conseguenza la residenza fiscale in Italia, le indennità di fine rapporto, conosciute nella prassi internazionale come termination payment, saranno soggette a tassazione secondo la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni applicabile con l’altro Stato estero, le cui disposizioni derogano alla disciplina domestica. La normativa domestica, art. 23 c. 2 lett. a) del TUIR, stabilisce che gli emolumenti di fine rapporto e gli assegni ad essi assimilati sono considerati prodotti nel territorio italiano se corrisposti da soggetti residenti in Italia, quindi, tassabili in Italia in ogni caso. Il criterio di collegamento, secondo la normativa domestica italiana, è dato dalla residenza fiscale del datore di lavoro, dunque il trattamento di fine rapporto erogato al dipendente non residente è tassato in Italia per il solo fatto che il pagamento avviene da parte di un datore residente in Italia, indipendentemente dalla residenza fiscale del lavoratore e dal luogo in cui svolge attività lavorativa. La richiamata...

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