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mercoledì 08/11/2023 • 06:00

Speciali ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE

Accertamento: cooperazione tra amministrazioni nazionali ed estere

In attuazione della riforma fiscale, lo schema di decreto in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale prevede il rafforzamento della cooperazione tra amministrazioni nazionali ed estere anche attraverso controlli simultanei e verifiche congiunte.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Lo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle disposizioni in materia d'accertamento tributario, prevede anche misure volte a rafforzare le forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali e quelle estere, con un duplice obiettivo: migliorare l'efficacia dei controlli e minimizzare gli impatti degli stessi nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche.

In particolare, l'intervento normativo introduce:

  • lo “scambio d'informazioni su richiesta”, con Paesi dell'Unione Europea ed altri Stati con i quali ci siano specifici accordi;
  • la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata”;
  •  i controlli simultanei e le verifiche congiunte.

Scambio d'informazioni su richiesta

Attraverso la completa sostituzione dell'art. 31-bis DPR 600/73, viene novellata la disciplina che regolamenta lo scambio delle informazioni tra l'Amministrazione finanziaria nazionale e le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, introducendo tra le autorità interessate anche le giurisdizioni terze con le quali è in vigore un accordo che prevede tale scambio informativo.

Quest'ultimo, costituisce uno strumento necessario al fine di garantire il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo, riscosse da o per conto dell'Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.

Rimangono invariati i limiti e le modalità con cui l'Amministrazione nazionale debba provvedere alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle autorità estere, continuandosi ad applicare, a tal fine, quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

La disposizione, inoltre, preclude la trasmissione delle informazioni quando le stesse possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere anche rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo d'informazioni.

Permane, altresì, la specifica previsione che esclude dalla violazione del segreto d'ufficio lo scambio informativo tra l'Amministrazione nazionale e le autorità estere; ciò, in quanto, il fine dello scambio medesimo, è funzionale al corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché dell'IVA e delle altre imposte dirette.

Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata

Lo schema di decreto legislativo interviene anche sul successivo art. 31-bis.1 DPR 600/73, introducendo una specifica norma che prevede l'istituzione di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le autorità estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche. A tal fine, nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo III della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, mentre, nei rapporti con le giurisdizioni terze, detti strumenti potranno essere attivati nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.

Funzionari esteri nel territorio nazionale

L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alla presenza di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze (con le quali sia in vigore un accordo bilaterale o multilaterale che lo consenta) nel territorio dello Stato, viene adesso regolamentata dal nuovo articolo 31-bis.2, introdotto nel DPR 600/73. La disposizione in esame prevede che:

  • la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri dell'Unione europea, sia disciplinata da quanto disposto all'art. 11 direttiva 2011/16/UE, ovvero dalle specifiche intese concluse con le Autorità competenti delle giurisdizioni terze interessate;
  • i funzionari esteri possano chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, in presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria ed a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.

Controlli simultanei e verifiche congiunte

La cooperazione tra le amministrazioni nazionali e quelle estere, viene rafforzata attraverso norme ad hoc sui controlli simultanei e sulle verifiche congiunte.

L'efficacia dei controlli svolti dall'Amministrazione finanziaria viene intensificata attraverso la possibilità di procedere a controlli simultanei con le amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri e con giurisdizioni terze ciascuno nel proprio territorio, qualora la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenti un interesse comune o complementare con gli altri Stati.

In sostanza, la procedura di controllo simultaneo prevede che, l'Amministrazione finanziaria individui, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo ed informi le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tal fine, essa indica i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.

Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.

Nell'ipotesi di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorità competente di un altro Stato membro, inoltre, l'Amministrazione finanziaria dovrà nominare un rappresentante responsabile della direzione e del coordinamento del controllo.

Ulteriore novità riguarda, come anticipato, le verifiche congiunte nel caso in cui la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenti un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea. Anche in tale fattispecie, quando le autorità competenti degli altri Stati membri propongono di partecipare ad una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità l'adesione o il rifiuto alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che hanno determinato lo stesso.

Le verifiche congiunte dovranno essere eseguite in modo concordato e coordinato con le autorità competenti degli altri Stati membri, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attività di verifica.

Qualora la verifica congiunta venga eseguita nel territorio nazionale, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a nominare un rappresentante incaricato a dirigere e coordinare le varie attività e, a tal fine, è chiamato ad attuare le misure necessarie per:

  • consentire ai funzionari degli altri Stati membri partecipanti di chiedere dati ed informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali;
  • garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica;
  • garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.

La verifica congiunta dovrà consentire l'Amministrazione finanziaria d'individuare i fatti e le circostanze rilevanti di comune accordo con le altre autorità degli altri Stati membri, così da poter definire un accordo sulla posizione fiscale del contribuente sottoposto a verifica.

La procedura si conclude con la redazione di una relazione finale, il cui esito dovrà essere notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della suindicata relazione, congiuntamente ad una copia della medesima.

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