venerdì 03/11/2023 • 06:00
La Cassazione, con sentenza n. 29344 del 23 ottobre 2023, afferma che la previsione del contratto collettivo del recupero delle ore di riposo giornaliero con il prolungamento, in un successivo momento, degli intervalli tra una prestazione lavorativa e l’altra, è coerente con la finalità del riposo giornaliero di consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche.
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La disposizione del contratto collettivo che prevede il recupero da parte del lavoratore delle ore di riposo minimo giornaliero non fruite deve essere intesa nel senso che il citato recupero avvenga mediante concessione di più lunghi intervalli tra una prestazione lavorativa e l'altra. È esclusa, in mancanza di espressa previsione del contratto collettivo, l'attribuzione al lavoratore di permessi retribuiti in misura pari alle ore di riposo giornaliero non fruite. È questa l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29344 del 23 ottobre 2023. Il caso di specie Il lavoratore, guardia particolare giurata, ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento in conseguenza delle frequenti compressioni del riposo giornaliero imposte dal datore di lavoro rispetto alla misura minima delle undici ore consecutive prevista dal contratto collettivo per istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari. Il lavoratore lamentava, in particolare, il mancato riconoscimento da parte della società datrice di lavoro di un numero di ore di permessi retribuiti corrispondenti alla riduzione del riposo giornalier...
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