venerdì 03/11/2023 • 06:00
Il Decreto Adempimenti dedica 4 articoli alla riorganizzazione degli ISA. In linea con i principi ispiratori della Delega Fiscale sono introdotte disposizioni che prevedono una migliore attendibilità dei dati, nonché semplificazioni degli oneri legati all’elaborazione degli indici da parte dei contribuenti. Lo schema impone le dovute cautele per non disperderne gli intenti nella fase applicativa.
Il percorso relativo agli ISA all'interno del processo di attuazione della Delega fiscale (Legge 111/2023) è contemplato nel Decreto per la “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”. L'esame preliminare del testo normativo, effettuato durante la seduta del CdM del 23 ottobre, dedica all'integrazione della disciplina ISA gli articoli 5, 6, 7 e 14. Come è noto, sebbene inizialmente ne fosse previsto il “superamento”, gli indici sono stati inclusi nella L. n. 111/2023 sia quali strumenti per valutare l'affidabilità dei contribuenti a cui collegare l'accesso a più incisivi regimi premiali (art. 16, c. 1, l. d)), sia quale supporto nella formulazione delle proposte di partecipazione al concordato preventivo biennale (art. 17, c. 1, l. g), punto 2.1). Il richiamo agli ISA emerge, inoltre, in modo implicito nei principi che promuovono il potenziamento delle tecnologie digitali, compresa l'IA, per ottimizzare l'utilizzo dei dati disponibili ai fini delle attività di controllo (art. 17, c. 1, l. f), L. 111/2023). Il potenziamento dell'attività di revisione e la puntuale rappresentazione del contesto economico L'art. 5 della bozza di decreto legislativo, si preoccupa di dare maggiore incisività all'attività di revisione biennale, prevista dal co.2 dell'art 9-bis DL 50/2017. Introducendo un nuovo comma 2-bis si precisa che l'attività di revisione dovrà basarsi su analisi volte a ottimizzare tali indici al fine di rappresentare accuratamente i settori economici a cui si applicano e catturare i cambiamenti nella classificazione delle attività economiche ATECO. Se, da un lato, l'azione di riorganizzazione degli indici è dichiarata funzionale ad una gestione meno gravosa da parte del contribuente (art.16, co.1, lett. a), L. n.111/2023), dall'altro, il richiesto potenziamento delle analisi riporta alla modifica introdotta a febbraio 2023 al co.15 della disciplina ISA. Con il Decreto PNRR 3 (DL n. 13/2023), anticipando quanto disposto dalla Delega Fiscale, è assegnato alla Sose (società che si occupa dell'elaborazione degli ISA) il compito di facilitare l'implementazione del concordato preventivo, nonché dell'interoperabilità dei database. Non sembra esservi dubbio che la necessità di formulare congrue proposte di adesione al Concordato preventivo, al fine di fissare per un biennio la base imponibile, richieda una più che rafforzata revisione biennale degli indici. Tuttavia, il riferimento all'analisi dei dati miranti a rappresentare in modo accurato la realtà economica non deve far dimenticare che gli strumenti statistici, in tutte le loro possibili declinazioni, non riescono a cogliere la situazione specifica di ciascun contribuente. La lettura della disposizione in esame richiama i principi stabiliti dalla Delega Fiscale, secondo cui l'utilizzo più efficiente dei flussi informativi a disposizione delle Amministrazioni finanziaria, si configura come uno strumento per condurre controlli più tempestivi ed efficaci in termini di individuazione dei rischi fiscali. In tale direzione già l'Atto di indirizzo sulle politiche fiscali 2023-2025 del MEF riconosce agli ISA un ruolo strategico a supporto delle attività di analisi per lo studio dei fenomeni di non compliance. Minori dati e minor tempo Con il successivo art.6 il Decreto entra nel merito delle annunciate semplificazioni. Il flusso di dati e le informazioni raccolte dall'Amministrazione finanziaria, inclusi quelli ricevute da terze parti, saranno condivisi con i contribuenti o i loro intermediari al fine di rendere più agevole la compilazione dei modelli ISA. Un decreto del MEF, previa consultazione del Garante della privacy, definirà il set di elementi e le modalità con cui tali dati verranno resi disponibili. A ciò si aggiungerà l'eliminazione dai modelli delle informazioni non strettamente necessarie al calcolo, nonché un arricchimento dei dati delle precompilate ISA. L'impatto di tale previsione sugli oneri compilativi potrà valutarsi solo nel percorso attuativo, che dovrà certamente comportare una più che significativa azione di semplificazione. E' indubbio che la compilazione dei quadri contabili, ma ancor più di quelli extracontabili, dei modelli ISA richieda riclassificazioni ed elaborazioni gravose per le imprese e per i loro consulenti, in particolare per piccole realtà. Il successivo art. 7 introduce il termine entro il quale sarà messo a disposizione il software ISA, vale a dire entro il mese di aprile per il 2024 ed entro il 15 marzo a partire dal 2025. Tale previsione sembra richiamare l'ulteriore disposizione contenuta nel decreto in esame che anticipa i termini di presentazione dei modelli dichiarativi (art. 11). È bene affrontare tali anticipazioni con le dovute cautele. L'art. 9-bis del DL 50/2017 scandisce le fasi che costruiscono l'ISA e le relative modalità applicative. Non sempre la norma stabilisce dei termini e, con il D 73/2022, alcuni di quelli esistenti sono stati oggetto di proroghe strutturali. Progettare di mettere a disposizione dei contribuenti il software ISA entro il 15 marzo in un formato completo, significa che da tale data non saranno possibili integrazioni e/o variazioni. La completezza -puntualizzazione superflua, ma necessaria - sarà garantita dalla disponibilità delle precompilate ISA e dalle diverse premialità abbinate ai punteggi entro la stessa data. Consultando il sito dell'Agenzia si legge che l'ultimo aggiornamento relativo all'applicativo per il 2022 è datato luglio 2023, mentre i provvedimenti sulle premialità sono, di norma, pubblicati nel mese di aprile. Tutto ciò comporta una sostanziale revisione del percorso di costruzione degli ISA a partire dall'approvazione degli indici, attualmente prevista per il mese di marzo dell'anno successivo alla loro applicazione. Al fine di non vanificare i principi sottesi alla Delega, sarebbe opportuna l'introduzione di una clausola di salvaguardia, che tuteli il contribuente ogni qualvolta non vi sia un perentorio rispetto sia dei termini che della validità degli strumenti messi a disposizione. L'accenno a nuove premialità Nel rispetto del potenziamento dei regimi premiali ISA, la bozza di decreto prevede (Art.14): - l'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA per un importo non superiore a 70 mila euro (invece degli attuali 50 mila) e per un importo non superiore a 50 mila euro (in luogo dei 20 mila) per le imposte dirette e l'IRAP; - l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70 mila euro (contro gli attuali 50 mila). È opportuno ricordare che la declinazione delle premialità, in relazione ai diversi punteggi di affidabilità, è attualmente demandata all'Agenzia delle entrate. Sebbene siano da accogliere con favore tutte le disposizioni che hanno risvolti diretti sulla liquidità aziendale, la previsione introdotta è di timido impatto nel già timido impianto delle premialità ISA.
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Michele Brusaterra - Dottore commercialista e Pubblicista
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