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martedì 31/10/2023 • 06:00

Speciali ATTUAZIONE DELLA DELEGA

Decreti delegati: in arrivo gli adempimenti semplificati

Con il decreto delegato sugli adempimenti arrivano una serie di novità tra cui quella sullo spostamento delle scadenze per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP che sono anticipate al 30 settembre e quella sull'ampliamento dei soggetti che potranno utilizzare il 730, che riguarderà, con il tempo, tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

di Michele Brusaterra - Dottore commercialista e Pubblicista

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  • Tempo di lettura 7 min.
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Semplificazione delle dichiarazioni dei redditi

Tra gli interventi previsti dalla legge delega vi sono quelli relativi agli adempimenti fiscali e alla loro semplificazione, già recepiti dal decreto delegato adempimenti. Gli interventi inseriti nel decreto riguardano l'ambito dichiarativo, a partire dalla semplificazione delle dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati nei confronti dei quali, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione in modo analitico le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate dal contribuente e che, a partire dal 2024, saranno accessibili, tramite l'area riservata all'interno del sito internet della stessa Agenzia, attraverso un percorso semplificato e guidato. Negli anni successivi i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria saranno resi disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati dal contribuente, che potranno anche modificarli o confermarli.

Si tratta di un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente che si baserà sulle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate e non più basato sui campi del modello dichiarativo e che permetterà al contribuente di confermare o modificare i vari dati proposti che verranno poi riportati in dichiarazione.

Anche per tale dichiarazione semplificata varranno le esclusioni dai controlli come oggi avviene per la dichiarazione precompilata.

Viene anche ampliata la platea dei soggetti che possono utilizzare il modello 730, in quanto potranno essere indicati in tale modello ulteriori tipologie di redditi sempre riconducibili, però, a soggetti non titolari di partita IVA come, ad esempio, si legge nella relazione illustrativa che accompagna il decreto delegato in commento, i redditi diversi di natura finanziaria. Le tipologie di reddito che potranno confluire nel modello 730 saranno individuate, per ciascun anno d'imposta, da apposito decreto.

La prospettiva è quella di arrivare al punto in cui il modello 730 sarà utilizzabile da tutti i soggetti non titolari di partita IVA mentre, viceversa, la dichiarazione dei redditi sarà riservata ai titolari di partita IVA.

Ciò dovrebbe significare che il contribuente, non titolare di partita IVA, che, però, possiede redditi da partecipazione in società di persone, potrà presentare il modello 730 all'interno del quale potrà dichiarare anche i contributi previdenziali dovuti, che oggi confluiscono nel quadro RR della dichiarazione Redditi.

Dal 2024 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi a questi assimilati, potranno adempiere agli obblighi di dichiarazione effettuando direttamente, sulla base del risultato finale della dichiarazione stessa, il pagamento tramite modello F24 delle imposte dovute, nei termini previsti dall'art. 17 DPR 435/2001, o chiedendo all'Agenzia delle entrate il rimborso dell'eventuale credito spettante, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

Se la dichiarazione viene presentata direttamente all'Agenzia delle entrate sarà quest'ultima, tramite apposito applicativo, che metterà a disposizione la delega di pagamento che potrà essere confermata o modificata e poi trasmessa tramite lo stesso applicativo.

Quali sono le altre novità

Viene anche disposto che a decorrere dal 2024, con riferimento ai redditi 2023, in via sperimentale l'Agenzia delle entrate rende disponibili telematicamente entro il 30 aprile di ogni anno, la dichiarazione precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o pensione, tra i quali rientrano quelli di lavoro autonomo e d'impresa. Le informazioni rese riguarderanno, tra le altre, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili e le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta.

Sul fronte dei termini per i dichiarativi, viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, termine che per i soggetti IRES con esercizio “a cavallo” viene individuato nell'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, anziché nell'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo come oggi previsto.

Tale nuovo termine non trova applicazione per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023, qualora il termine di presentazione delle predette dichiarazioni scada successivamente alla data del 02.05.2024.

Quindi, un soggetto IRES che, per esempio, ha l'esercizio che va dal 01.09 al 31.08, per l'esercizio 01.09.2022-31.08.2023 continuerà ad applicare la scadenza degli undici mesi e, quindi, le dichiarazioni andranno presentate entro il mese di luglio 2024, visto che tale scadenza è successiva al 2 maggio 2024, rispettando così anche la seconda condizione posta dalla norma.

Fermi restando i termini finali appena sopra indicati, dal 2025 la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP potranno essere presentate a partire dal 1° aprile, così come il modello 770 la cui scadenza rimane fissata, comunque, al 31 ottobre.

Con il decreto delegato arriva anche la semplificazione dei modelli dichiarativi, già a partire dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

Le semplificazioni consistono nella progressiva eliminazione da ciascun modello delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta oppure che l'Agenzia delle entrate può acquisire direttamente dalle proprie banche dati o da altre amministrazioni.

Verranno anche ridotte le informazioni da fornire relativamente ai crediti d'imposta, informazioni oggi diventate una vera e propria giungla all'interno della dichiarazione dei redditi.

Si legge nella relazione illustrativa al decreto qui in commento che, in particolare, verrà eliminato l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi i crediti d'imposta il cui unico utilizzo può avvenire tramite compensazione attraverso il modello F24, con tutta una serie di eccezioni che riguardano i crediti d'imposta la cui indicazione nei modelli dichiarativi segue la finalità di acquisire specifiche informazioni aggiuntive come, ad esempio, i crediti d'imposta industria 4.0 che servono ai fini del PNRR, i crediti d'imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis, i crediti d'imposta ceduti in base alle modalità di cui all'art. 43-ter DPR 602/73 e i crediti d'imposta il cui importo maturato non è noto alle amministrazioni pubbliche, in quanto non subordinati alla presentazione di apposite istanze o comunicazioni.

Mentre per i crediti che rimarranno in dichiarazione verrà esclusa l'indicazione in tale modello degli utilizzi in compensazione, viene disposto che gli esercenti imprese, arti e professioni che, avendo ricavi e compensi dichiarati non superiori ad euro 5 milioni, utilizzano, per le operazioni attive e passive, solo strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, beneficiando della riduzione a metà di alcune sanzioni amministrative, non è più obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi ed IVA gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.

Per il regime speciale civile e fiscale denominato SIIQ e SIINQ, applicabile dalle società per azioni che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, l'opzione per tale regime verrà esercitata, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024, tramite la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello a partire dal quale la società intende avvalersene e non più, quindi, tramite l'invio di un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate.

Semplificazioni arrivano anche sul fronte delle ritenute alla fonte effettuate dai soggetti che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo. I versamenti mensili di tali trattenute e ritenute verranno effettuati indicando anche l'importo di quelle operate nonché di eventuali importi a credito e di altri dati individuati da apposito provvedimento, che eviteranno la presentazione del modello 770.

In via sperimentale partiranno i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre dell'anno precedente e si applicherà a decorrere dall'anno d'imposta 2025.

Infine, sempre con riferimento alle dichiarazioni, potranno essere individuati nuovi soggetti tenuti all'invio dei dati per la precompilata che potranno riguardare, oltre alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni d'imposta, anche dati relativi a redditi percepiti dal contribuente, al fine di rendere più completa la dichiarazione stessa.

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