martedì 31/10/2023 • 06:00
Nella bozza della legge di Bilancio 2024 sono contenuti numerosi provvedimenti a sostegno della genitorialità. In particolare, viene previsto un sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette di asili nido, un innalzamento dell’indennità di congedo parentale, oltre che ad agevolazioni contributive ulteriori per le lavoratrici con figli.
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Supporto per il pagamento delle rette di asilo nido
La misura del bonus nido è stata introdotta per i nati nel 2016 nella misura di 1.000 euro e nel corso del tempo il valore del bonus è stato aggiornato, rapportandolo sempre al valore dell'ISEE.
Il supporto al pagamento delle rette riconosciuto alle famiglie è previsto per la frequenza a sili nido pubblici e privati di bambini
A decorrere dall'anno 2020, il bonus è stato elevato a:
Al capo II della nuova Legge di Bilancio 2024 sono previste novità per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 per i nuclei familiari con un (ISEE), fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni. In questi casi il bonus è elevato a 2.100 euro.
Naturalmente si dovrà attendere la conversione della bozza e il recepimento da parte dell'INPS delle novità introdotte sulla misura dei rimborsi.
Si ricorda che ad oggi il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private autorizzate.
La domanda al momento deve essere presentata, corredata con la documentazione di cui al successivo paragrafo, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali, secondo la tempistica che sarà comunicata con successivo messaggio:
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei seguenti due benefici intende accedere:
Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi.
Decadenza dal beneficio
Si ricorda che esistono casi di decadenza dal beneficio (ad esempio: perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi) e in questi casi l'INPS interrompe l'erogazione del contributo a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza.
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
Alla corresponsione del bonus provvede l'INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda, tenendo conto che il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
Congedi parentali
Si ricorda che fino ai 12 anni di vita del figlio i genitori hanno diritto a periodi di congedo che complessivamente tra i due genitori, non possono eccedere i 10 mesi di durata, elevato a 11 mesi qualora il padre dipendente usufruisca di almeno 3 mesi, periodo che può essere così distribuito:
L'indennizzabilità del periodo di congedo parentale è prevista fino al compimento del 6° anno di vita del bambino per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi.
La legge di bilancio 2023 aveva elevato l'indennità dal 30% della retribuzione, all'80%, fruibile in alternativa tra i genitori (in modalità ripartita o tra gli stessi o da uno solo) e per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.
La novità introdotta dalla bozza della Legge di Bilancio 2024 riguarda la modifica delle misure percentuali e periodi relativi al congedo parentale prevedendo che la misura del 30% dell'indennità venga elevata, in alternativa tra i genitori (in modalità ripartita o tra gli stessi o da uno solo), per una durata complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino. La nuova misura dell'indennità, se confermata, potrà essere così suddivisa:
L'innalzamento della misura dell'indennità secondo la bozza della Legge di Bilancio 2024 si applicherà con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Per tutti gli altri continuerà a restare valido la misura vigente nel 2023 introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e quindi l'indennità all'80% per un mese di congedo fino al sesto anno di vita del bambino per coloro che terminano il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
Per quanto riguarda l'accesso alle nuove misure di congedo parentale, si dovrà attendere la conversione in legge della bozza e il successivo recepimento d parte dell'Inps.
Decontribuzione lavoratrici madri
Per le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato è prevista l'introduzione di uno sgravio contributivo totale dalla contribuzione IVS a carico del dipendente per tutto il periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
L'esonero per le lavoratrici madri spetta fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
In via sperimentale 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI |
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---|---|
3 figli |
2 figli (misura sperimentale) |
Contratto a tempo indeterminato |
Contratto a tempo indeterminato |
Fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo |
Fino al decimo anno del figlio più piccolo |
Escluso il lavoro domestico |
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Periodo di applicazione 1°gennaio 2024 31 dicembre 2026 |
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