Rinnovo della riduzione del cuneo fiscale
Il disegno di Legge di Bilancio 2024 prevede anche per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 l'esonero contributivo parziale della quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori.
La misura proposta è quella già in vigore nel secondo semestre 2023 ai sensi dell'art. 39 DL 48/2023, cioè quella che prevede una riduzione mensile di 6 o 7 punti percentuali a seconda che la retribuzione mensile non ecceda, rispettivamente, l'importo di 2.923 euro o 1923 euro.
Dalla lettura della bozza emergono però alcune novità.
La prima è che l'esonero contributivo non avrà effetti sulla tredicesima mensilità.
Invero, attualmente è così per l'incremento di quattro punti percentuali previsto da citato art. 39 DL 48/2023, mentre per la misura base di due o tre punti percentuali di abbattimento previsti dall'art. 1, c. 281, Legge 197/2021, la riduzione contributiva si applica anche alla tredicesima mensilità.
Inoltre, la condizione relativa alla retribuzione imponibile entro la quale spetta l'esonero non sarà più maggiorata della tredicesima mensilità.
Per il resto il testo della norma che si avvia verso il percorso parlamentare per l'approvazione definitiva entro fine anno ricalca le disposizioni già vigenti anche se le regole questa volta sono interamente contenute nell'articolato in parola senza alcun richiamo a disposizioni precedenti (oggi il riferimento è ancorato all'articolo 1, comma 121, della legge 197/2021).
Dunque, riepilogando, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, viene riconosciuto un esonero contributivo da applicarsi alla quota a carico dei lavoratori per IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti).
La misura di tale esonero è:
di 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
di 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
L'esonero non ha effetti sul rateo di tredicesima e si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente con la sola esclusione di quelli di lavoro domestico.
Pertanto, sulla tredicesima mensilità sono dovuti i contributi previdenziali senza alcuna riduzione.
La misura agevolativa non avrà alcuna ricaduta negativa sulle prestazioni dei lavoratori in quanto resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Decontribuzione delle lavoratrici con figli
In arrivo poi una nuova misura agevolativa destinata questa volta ad azzerare il cuneo fiscale (o meglio, quello contributivo) e quindi incrementare le buste paga in misura corrispondente alla quota di contributi non dovuti nella parte a carico del lavoratore.
A beneficiarne non sarà l'intera platea dei lavoratori ma solo le lavoratrici madri di almeno due figli.
La durata dell'esonero
La durata dell'esonero è differente a seconda del numero dei figli.
La prima misura è prevista a favore delle lavoratrici madri di almeno tre o più figli e prevede l'esonero totale della quota dei contributi previdenziali per l'IVS a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
La seconda, invece, si applica se figli sono due e prevede l'analogo esonero però fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Le modalità di applicazione ricalcano quelle già analizzate per la generalità dei lavoratori ma si applica in via sperimentale non solo per i periodi di paga mensili dell'anno 2024 ma anche di quelli fino al 31 dicembre 2026.
Una differenza riguarda però le tipologie contrattuali che consentono il diritto all'esonero contributivo.
La riduzione in parola, infatti, si applica solo ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Rimane a carico dello Stato l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.