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giovedì 26/10/2023 • 06:00

Lavoro Riforma dello sport

Lavoro sportivo: primi chiarimenti dell'Ispettorato

La tanto attesa circolare dell’Ispettorato Nazionale del lavoro in materia di lavoro sportivo finalmente vede la luce nella serata del 25 ottobre 2023. Tanto attesa,  quanto inespressa,  nel dissolvere i dubbi che tutti gli operatori del settore sportivo, in questi mesi hanno, fisiologicamente, maturato. Andremo comunque ad analizzare quanto previsto dall’Ispettore Nazionale del lavoro in materia di lavoro sportivo a seguito della Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021).

di Massimiliano Matteucci - Consulente del lavoro - Nexumstp Spa

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Le prime indicazioni al personale Ispettivo in materia di lavoro sportivo a seguito della riforma dello sport, D.Lgs. 36/2021, sono presenti nella recentissima Circolare 2/2023 dell'Ispettorato Nazionale del lavoro.

Uscita nella serata del 25 ottobre 2023, la circolare tanto attesa dagli operatori del settore sportivo, possiamo,  in tutta sincerità, ammettere che delude le aspettative e probabilmente apre soltanto la strada ad una seconda circolare maggiormente esplicativa.

Andiamo ad analizzare i passaggi più significativi della circolare.

LAVORATORI SUBORDINATI SPORTIVI E LAVORATORI NEL SETTORE DEL PROFESSIONISMO

La circolare inizia con un riepilogo sulla normativa attuale applicabile ai lavoratori sportivi, definiti dall'articolo 25 D.Lgs. 36/2021 che ricordiamo stabilisce:

“è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo (…) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo (…) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

A tali soggetti sarà possibile costituire un rapporto di lavoro subordinato o autonomo anche nella forma delle collaborazione coordinata e continuativa.

In merito ai lavoratori subordinati sportivi si precisa che, in ragione della loro specialità, non si applicano alcune tutele tipiche del rapporto di lavoro classico e che qui per comodità riepiloghiamo:

  • Art. 4 L. 300/70
  • Art. 5 L. 300/70
  • Art. 18 L. 300/70
  • L. 604/66
  • L. 108/90
  • Art. 19 L. 223/91
  • Dall'art. 19 al 29 D.Lgs. 81/2015

Per quanto riguarda il professionismo, la circolare, ricorda, che il lavoro sportivo degli atleti svolto come attività principale, prevalente e continuativa si presume oggetto di un contratto di lavoro subordinato.

DILETTANTISMO E RAPPORTO DI LAVORO 

La circolare precisa da subito che il dilettantismo rappresenta l'area di maggiore interesse per l'intervento ispettivo, e questo sicuramente deve essere un messaggio di maggiore attenzione per tutte le società del settore nel gestire nel miglior modo possibile tutti gli adempimenti previsti dalla riforma.

L'area del dilettantismo comprende le asd/ssd che svolgono attività sportiva in tutte le forme, con prevalente attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente attività altruistica, senza distinzione tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Diversamente dal professionismo, sappiamo bene che nel dilettantismo esiste una presunzione relativa di rapporto di lavoro autonomo, infatti il lavoro sportivo nel dilettantismo, si presume oggetto di un contatto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando sono presenti i seguenti requisiti:

  1. Durata della prestazione inferiore alle 24 ore settimanali con esclusione del tempo dedicato alle manifestazioni sportive
  2. Presenza di un coordinamento tecnico sportivo

Trattasi di requisiti che, congiuntamente, sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo tant'è che, anche in ragione della specialità del rapporto di lavoro sportivo, non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.

La circolare 2/2023 precisa, che il collocamento dei lavoratori e quindi la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro tramite il Registro delle attività sportive  (RAS) equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'art. 9-bis, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e “deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi”.

L'obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto, in base alle previsioni da ultimo introdotte dal D.Lgs. n. 120/2023, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l'impiego. 

Per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre u.s., si ritiene che l'obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre 2023.

Alla luce di tale possibilità, pertanto, i rapporti dal 1/7 al 3/9 potranno essere comunicati entro il 30 ottobre e quindi in ritardo rispetto ai 30 gg del mese successivo a quello di inizio del rapporto.

Ricordiamo che il ritardato invio della comunicazione determina l'irrogazione delle sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego e cioè le sanzioni previste dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 (sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500). In relazione a tale violazione, la cui sanzione è adottata dagli “organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza”, il legislatore individua inoltre gli Uffici territoriali di questo Ispettorato quali autorità competenti a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981.

Per quanto attiene la registrazione al libro unico del lavoro (LUL) la circolare ricorda la scadenza al 30/1/2024 e la non obbligatorietà per i compensi inferiori ai 15 mila Euro, precisando che con apposito decreto, in via di definizione, entro il 31/12/2023 saranno fornite le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici per consentire alla tenuta del LUL tramite il RAS.

La circolare indica nella modalità di comunicazione ordinaria il canale da utilizzare fino a che il RAS non sia effettivamente operativo, ma su questo passaggio abbiamo diversi dubbi, ricordiamo infatti che il RAS, relativamente alla sezione UNILAV è pienamente operativo (seppur non aggiornato al Correttivo Bis) e permette l'invio delle comunicazioni.

Da ultimo si segnala che, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre, senza però dare nessuna informazione circa l'impossibilità di poter inviare i flussi Uniemens in assenza della circolare dell'Istituto.

Confermate le previsioni riguardanti i volontari, i minori e l'apprendistato dove la circolare formula un comodo, ma direi inutile riepilogo.

COLLABORATORI AMMINISTRATIVO GESTIONALI 

Ricordiamo sempre di monitorare questi rapporti che possono “nascondere” dei rapporti di lavoro subordinato, su di esse la circolare precisa che si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 38/2000, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale. 

L'attività dei soggetti in questione è inoltre regolata, ai fini previdenziali, dall'art. 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter (calcolo delle aliquote sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui e abbattimento del 50% dell'imponibile contributivo sino al 31 dicembre 2027, v. infra) e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 (compensi esenti dalla base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000). 

I contributi previdenziali ed assistenziali non concorrono a formare il reddito ai fini tributari.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO E TRIBUTARIO

Gli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 36/2021 trattano della disciplina fiscale e previdenziale per i lavoratori sportivi, una disciplina “speciale” e “specifica” su cui la circolare rinvia necessariamente alle circolari delle competenti amministrazioni ovvero Inps ed Agenzia delle Entrate.

Ciò nonostante inserisce alcune precisazioni in merito all'applicazione, nel dilettantismo, del diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale per il tramite dell'iscrizione alla Gestione Separata.

Ricorda, inoltre, le aliquote previste e l'esenzione per i primi 5 mila euro, senza dimenticare la riduzione dell'imponibile contributivo  al 50% fino al 31 dicembre 2027.

CONCLUSIONE

La tanto attesa circolare dell'Ispettorato Nazionale del lavoro delude, nelle sue 10 pagine formula un riepilogo anche interessante e comodo per chi oggi volesse approcciarsi al lavoro sportivo, ma delude inesorabilmente gli operatori che nel caso normativo attuale cercavano uno spiraglio di luce per poter gestire più tranquillamente i lavoratori sportivi, che come sappiamo dal mese di Settembre hanno ripreso le attività in forma piena.

La speranza rimane salda, ed è rivolta ad una seconda circolare, maggiormente esplicativa e soprattutto che possa essere accompagnata dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, per poter delineare, finalmente, il quadro di questa importante riforma.

Fonte: Circ. INL 25 ottobre 2023 n. 2

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