venerdì 13/10/2023 • 06:00
Il dipartimento dello Sport del Governo, in attuazione delle nuove disposizioni del Decreto Correttivo bis della Riforma del lavoro sportivo, ha aggiornato la guida pratica per la gestione attraverso la piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei lavoratori degli enti sportivi dilettantistici e degli organismi sportivi.
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Il dipartimento dello Sport del Governo ha ampliato la guida pratica per la gestione dei lavoratori sportivi attraverso il RAS. Andremo quindi ad analizzare le specifiche impostazioni che il dipartimento ha individuato.
Il dipartimento precisa già in premessa che ci saranno altri aggiornamenti in relazione alle interlocuzioni che si stanno verificando tra le varie amministrazioni coinvolte nell'attuazione degli adempimenti introdotti dal Decreto Correttivo Bis.
Il Registro (Ras/Rasd) è il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal D.Lgs. 39/2021, per poter assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica degli Enti sportivi dilettantistici (ESD).
Come sappiamo, infatti, la registrazione determina la caratteristica essenziale del dilettantismo in capo alla ASD/SSD.
A tal riguardo il dipartimento precisa che “la comunicazione al registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al centro per l'impiego” pertanto le comunicazioni potranno essere effettuate indifferentemente nella doppia possibilità, ma si ritiene più semplice ed efficace il sistema tramite il Registro.
Questa valutazione è frutto di una verifica tra i due portali dove il primo permette di poter verificare il tesseramento e quindi la corretta adesione all'assicurazione obbligatoria ed inoltre risulta più veloce e diretto, mentre il secondo richiede informazioni non obbligatorie e non è ancora aggiornato per quanto riguarda le casistiche dei lavoratori sportivi.
Comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro ai centri per l'impiego
Ogni ESD è tenuta ad effettuare la comunicazione entro il 30° giorno del mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro. Sul tema si discute se la moratoria prevista per gli adempimenti si riferisca anche al collocamento e preveda quindi la possibilità di collocare i lavoratori entro il 31 ottobre 2023. Il dipartimento dello Sport ha costruito una guida, passo per passo, da seguire per poter adempiere correttamente all'obbligo di comunicazione. In particolare, saranno visibili 4 sezioni: quella inerente al datore di lavoro, contenente i dati dell'ESD, quella relativa al rappresentante legale, quella con i dati del lavoratore sportivo e quella specifica per il rapporto, in cui indicare, la decorrenza e il compenso previsti.
Adempimenti INPS
Come sappiamo, al superamento della soglia di reddito di euro 5000, i lavoratori sportivi dovranno iscriversi alla Gestione Separata INPS, mentre le ESD provvedono al versamento contributivo tramite modello UNIEMENS mensile, applicando le aliquote previste dalla legge.
Adempimenti INAIL
È importante distinguere in tale ambito i collaboratori amministrativo-gestionali dai lavoratori sportivi titolari di collaborazione coordinata e continuativa: i primi sono soggetti all'assicurazione contro gli infortuni secondo le regole applicate ai lavoratori parasubordinati: il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro e il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente; i secondi, invece, sono soggetti esclusivamente alla tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 Legge 289/2002, e relativi provvedimenti attuativi.
Libro Unico del Lavoro
Il D.Lgs. 36/2021, in particolare l'art. 28, c. 4, consente ai datori di lavoro o soggetti da questi delegati, con riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative, di tenere il Libro Unico del Lavoro in via telematica tramite un'apposita sezione all'interno del Registro. Ricordiamo che, se il reddito del lavoratore sportivo non supera i 15000 euro annui, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. L'iscrizione nel LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Fonte: Vademecum gestione lavoratori sportivi
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