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giovedì 26/10/2023 • 06:00

Fisco COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DAC8: cosa prevede la direttiva europea dal 2026

Il 24 ottobre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’UE la direttiva che rafforza la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali (DAC8). La direttiva estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni anche alle cripto-attività e ai ruling fiscali preventivi transfrontalieri per i soggetti privati più facoltosi.

di Francesca Moretti - Avvocato e Dottore di Ricerca

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  • Tempo di lettura 5 min.
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Gli obiettivi della DAC8

Le modifiche riguardano principalmente la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in cripto-attività e di informazioni sui ruling fiscali preventivi per i soggetti privati più facoltosi (ad alto patrimonio netto).

La direttiva in questione è diretta a modificare la Direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (cd. DAC8); gli obiettivi della Direttiva sono i seguenti:

  • estendere l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni conformemente alla DAC alle informazioni che dovranno essere comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività sulle operazioni (trasferimento o scambio) di cripto-attività e moneta elettronica. Estendere la cooperazione amministrativa a questo nuovo settore mira ad aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia. Le disposizioni della DAC8 sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, i requisiti di comunicazione e altre norme applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione rifletteranno il quadro di comunicazione relativo alle cripto-attività e una serie di modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS), elaborate dall'OCSE nell'ambito del mandato del G20;
  • estendere l'ambito di applicazione delle norme attuali sullo scambio di informazioni fiscalmente rilevanti, includendo disposizioni sullo scambio di ruling preventivi transfrontalieri concernenti gli individui ad alto patrimonio netto, nonché disposizioni sullo scambio automatico di informazioni in materia di dividendi su conti non di custodia e proventi analoghi, al fine di ridurre i rischi di evasione, elusione e frode fiscali, in quanto le attuali disposizioni della DAC non contemplano questo tipo di reddito;
  • modificare una serie di altre disposizioni vigenti della DAC; la proposta mira a migliorare le norme in materia di comunicazione del numero di identificazione fiscale (NIF), al fine di agevolare il compito delle autorità fiscali di individuare i contribuenti pertinenti e valutare correttamente le relative imposte, e a modificare le disposizioni della DAC sulle sanzioni che gli Stati membri devono applicare alle persone in caso di mancato rispetto della legislazione nazionale in materia di obblighi di comunicazione adottata a norma della stessa DAC.

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva DAC8. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026.

I contenuti della Direttiva

Una delle novità della Direttiva è costituita dall'estensione delle norme europee sulla trasparenza fiscale ai cripto – assets e alle monete elettroniche o virtuali: la DAC8 si applicherebbe infatti a tutti i fornitori di servizi di cripto-asset, ovverosia che le piattaforme che forniscono un servizio nell'UE sarebbero incluse nel perimetro della Direttiva, indipendentemente dal fatto che siano o meno già disciplinate dal regolamento sui mercati dei cripto-asset. Coerentemente con le procedure di due diligence, i fornitori di servizi di cripto-assets dovranno quindi raccogliere e verificare i moduli di autocertificazione di tutti i loro clienti e le informazioni provenienti dagli acquirenti e/o cittadini dell'UE. Successivamente, alcune di queste informazioni verrebbero comunicate alle autorità competenti. In un fase successiva le informazioni verrebbero scambiate tra lo Stato membro ricevente e le autorità fiscali dello Stato membro in cui l'utente segnalato è fiscalmente residente.

La DAC8 estenderà l'automatismo sullo scambio d'informazioni applicato ai ruling che interessano le multinazionali ai ruling fiscali riguardanti persone fisiche con un elevato patrimonio netto. Per far scattare tale obbligo, l'Ecofin ha definito alcuni criteri, sarebbe a dire: l'importo della transazione o della serie di transazioni oggetto del ruling deve superare € 1.500.000,00; oppure si applicherà sempre nel caso in cui il ruling sia diretto a determinare la residenza fiscale della persona interessata.

Le nuove regole riguarderanno solo i ruling emessi, modificati o rinnovati dopo il 1° gennaio 2026. I ruling emessi prima di tale data, ma ancora validi al 1° gennaio 2026, non rientreranno quindi nel campo di applicazione della DAC8.

L'attuale art. 25 bis della Direttiva è novellato attraverso l'inserimento dell'obbligo per gli Stati membri di stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva DAC8; le sanzioni si applicheranno a tutti gli obblighi di segnalazione esistenti e varieranno in base al tipo di violazione, al fatturato del soggetto dichiarante non conforme e al fatto che il trasgressore sia una società o una persona fisica.

Le sanzioni e le altre misure di conformità previste dalla direttiva devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. E' applicata una sanzione pecuniaria minima in caso di mancata comunicazione dopo due solleciti amministrativi validi o quando le informazioni fornite contengono dati incompleti, inesatti o falsi, pari a oltre il 25% delle informazioni che dovrebbero essere trasmesse.

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a cura di

redazione Memento

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