giovedì 26/10/2023 • 06:00
Il 24 ottobre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’UE la direttiva che rafforza la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali (DAC8). La direttiva estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni anche alle cripto-attività e ai ruling fiscali preventivi transfrontalieri per i soggetti privati più facoltosi.
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Gli obiettivi della DAC8
Le modifiche riguardano principalmente la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in cripto-attività e di informazioni sui ruling fiscali preventivi per i soggetti privati più facoltosi (ad alto patrimonio netto).
La direttiva in questione è diretta a modificare la Direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (cd. DAC8); gli obiettivi della Direttiva sono i seguenti:
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva DAC8. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026.
I contenuti della Direttiva
Una delle novità della Direttiva è costituita dall'estensione delle norme europee sulla trasparenza fiscale ai cripto – assets e alle monete elettroniche o virtuali: la DAC8 si applicherebbe infatti a tutti i fornitori di servizi di cripto-asset, ovverosia che le piattaforme che forniscono un servizio nell'UE sarebbero incluse nel perimetro della Direttiva, indipendentemente dal fatto che siano o meno già disciplinate dal regolamento sui mercati dei cripto-asset. Coerentemente con le procedure di due diligence, i fornitori di servizi di cripto-assets dovranno quindi raccogliere e verificare i moduli di autocertificazione di tutti i loro clienti e le informazioni provenienti dagli acquirenti e/o cittadini dell'UE. Successivamente, alcune di queste informazioni verrebbero comunicate alle autorità competenti. In un fase successiva le informazioni verrebbero scambiate tra lo Stato membro ricevente e le autorità fiscali dello Stato membro in cui l'utente segnalato è fiscalmente residente.
La DAC8 estenderà l'automatismo sullo scambio d'informazioni applicato ai ruling che interessano le multinazionali ai ruling fiscali riguardanti persone fisiche con un elevato patrimonio netto. Per far scattare tale obbligo, l'Ecofin ha definito alcuni criteri, sarebbe a dire: l'importo della transazione o della serie di transazioni oggetto del ruling deve superare € 1.500.000,00; oppure si applicherà sempre nel caso in cui il ruling sia diretto a determinare la residenza fiscale della persona interessata.
Le nuove regole riguarderanno solo i ruling emessi, modificati o rinnovati dopo il 1° gennaio 2026. I ruling emessi prima di tale data, ma ancora validi al 1° gennaio 2026, non rientreranno quindi nel campo di applicazione della DAC8.
L'attuale art. 25 bis della Direttiva è novellato attraverso l'inserimento dell'obbligo per gli Stati membri di stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva DAC8; le sanzioni si applicheranno a tutti gli obblighi di segnalazione esistenti e varieranno in base al tipo di violazione, al fatturato del soggetto dichiarante non conforme e al fatto che il trasgressore sia una società o una persona fisica.
Le sanzioni e le altre misure di conformità previste dalla direttiva devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. E' applicata una sanzione pecuniaria minima in caso di mancata comunicazione dopo due solleciti amministrativi validi o quando le informazioni fornite contengono dati incompleti, inesatti o falsi, pari a oltre il 25% delle informazioni che dovrebbero essere trasmesse.
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La DAC8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 ottobre 2023, ha stabilito nuove regole per la cooperazione amministrativa.
redazione Memento
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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