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lunedì 30/10/2023 • 06:00

Fisco ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Modelli Redditi 2023: come indicare il titolare effettivo

Le istruzioni ai modelli Redditi 2023 (SC, SP e PF) richiedono l'indicazione nel rigo RU150 dei beneficiari dei bonus in beni strumentali nuovi, ricerca, sviluppo e innovazione e formazione 4.0; beneficiari che vanno individuati nei titolari effettivi secondo l'accezione di cui alla normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

di Giuseppe Alfieri - Avvocato

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  • Tempo di lettura 5 min.
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L'UIF, con comunicazione del 16 aprile 2020, aveva richiamato l'attenzione dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio su una serie di schemi di operatività anomala, a supporto delle valutazioni richieste dall'art. 35 D.Lgs. 231/2007, collegati alla commissione di illeciti fiscali.

In particolare, figurava tra detti indicatori di anomalia la presenza di “imprese titolari di crediti fiscali di entità rilevante, non coerenti con il tipo attività esercitata, con la struttura organizzativa e/o con i valori patrimoniali e/o reddituali delle stesse”. Ciò a dire, in termini più generali, che la maturazione di un credito fiscale, inesistente o – nella migliore delle ipotesi – esorbitante rispetto alla reale entità, costituisce un fenomeno astrattamente idoneo a celare condotte riciclatorie sottostanti, soprattutto se è la stessa UIF a fare riferimento, a titolo esemplificativo, a “crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo maturati da una società con un oggetto che non appare compatibile con l'effettuazione di investimenti ammessi al beneficio”.

Modelli dichiarativi 2023

In questo contesto di evidente contiguità tra illecito fiscale e fenomeni riciclatori dallo stesso funzionalmente dipendenti, l'indicazione del beneficiario delle tre tipologie di crediti di imposta, richiamati nel Quadro RU – rigo 150 - dei modelli dichiarativi 2023 per i redditi 2022, assolve probabilmente alla duplice verifica sulla sussistenza dei requisiti per la maturazione del credito - da una parte - e sulla legittimazione del beneficiario finale a goderne - dall'altra – anche sotto un profilo di coerenza tra credito e “la persona fisica o le persone fisiche, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza” si realizzano gli effetti dell'istituto premiale.

Pur dovendo il tema essere noto e digerito a quanti, tra i professionisti, assistono la propria clientela nella compilazione ed invio dei dichiarativi fiscali, il problema sulla esatta indicazione del dato persiste perché legata all'individuazione del titolare effettivo secondo la normativa antiriciclaggio.

Se per il caso delle persone fisiche non si pongono problemi di sorta, nelle persone giuridiche, ex art. 20 c. 1 D.Lgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo.

Al riguardo, è ormai consolidata la linea interpretativa in base alla quale le modalità di individuazione vanno impiegate in base ad un principio di subordinazione tra le stesse, partendo dai criteri di cui al comma 2, dell'art. 20 (proprietà o titolarità diretta o indiretta di partecipazioni superiori al 25% delle partecipazioni in capo ad una o più persone fisiche), per poi passare a quelli del comma 3 (controllo o influenza dominante dei voti in assemblea) concludendo, nell'impossibilità di acquisire altrimenti il dato, con le regole di cui al comma 5 (persone fisiche dotate dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica)”.

Va da sé che tale ultimo parametro di individuazione salva solo la forma, permettendo il perfezionamento dell'adempimento di adeguata verifica della clientela, dando invece, nella sostanza, piena evidenza di una struttura partecipativa non trasparente cui associare, con ogni probabilità uno score di rischio più elevato. Stesso a dirsi per la lettura del dato in chiave fiscale, circa l'evidente non aderenza tra l'obiettivo perseguito e l'acquisizione del medesimo dato puramente formale rispetto alle finalità per cui è richiesta l'indicazione del nominativo del beneficiario dei crediti monitorati.

Altra questione più o meno aperta è legata alla determinazione del superamento della soglia del 25% di proprietà che divide gli interpreti tra orientamenti allineati ai desiderata della Vigilanza e valutazioni mutuate (o mutuabili) da istituti di natura fiscale come i criteri per la determinazione del perimetro societario entro il quale esercitare l'opzione per il consolidato fiscale, dovendo necessariamente tener conto anche della proprietà indiretta, in cui la partecipazione al capitale sociale superiore al 25% del cliente avviene attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

L'effetto della scelta di un parametro di selezione rispetto ad un'altra si traduce nella individuazione più o meno ampia di titolari effettivi laddove si propenda per un criterio da applicare a tutti quei soggetti che, a qualsiasi livello di proprietà, detengono una partecipazione superiore al 25% nel capitale della controllata.

Il ricorso al “moltiplicatore”, al contrario, tende a ridurre, su base matematica, il numero dei papabili TE, denunciando tuttavia una carenza distorsiva legata alla possibilità di sfruttare l'interposizione di veicoli societari per contenere artificiosamente il margine di controllo.

Allo stato, la formulazione dell'art. 20 D.Lgs. 231/2007 in vigore dal 4.7.2017 sembra giustificare, quale modalità esecutiva dell'obbligo, anche l'identificazione delle sole persone fisiche che possiedono una percentuale superiore al 25% del capitale sociale della società cliente, pur apparendo consigliabile procedere in via prudenziale applicando il criterio della percentuale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà, allineandosi così ai contenuti prescrittivi dell'atteso Regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Il provvedimento, al riguardo, dovrebbe intendere per “controllo attraverso una partecipazione” la proprietà di più del 25 % delle azioni o dei diritti di voto o di un'altra partecipazione nella società, anche al portatore, “a ogni livello di proprietà”.

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