mercoledì 25/10/2023 • 06:00
Lo schema di decreto, approvato il 23 ottobre 2023 dal Consiglio dei Ministri e relativo alla riforma dello Statuto dei diritti del contribuente, contiene la ridefinizione della disciplina sugli interpelli con la previsione del versamento di un contributo. Come può cambiare la disciplina?
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L'art. 4 L. 111/2023 (Legge delega fiscale) ha l'obiettivo di razionalizzare l'accesso all'interpello, riconducendo tale istituto al ruolo che era stato ipotizzato ab origine, ossia di parere preventivo dell'Agenzia delle Entrate a fronte di quesiti concreti e specifici, in condizioni di effettiva incertezza interpretativa.
Lo schema di decreto sulle modifiche allo Statuto del contribuente, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 ottobre 2023, prevede, ai fini della presentazione dell'istanza di interpello, l'introduzione dell'obbligo di versamento di un contributo. La misura nasce dalla volontà di deflazionare la presentazione di istanze su questioni specifiche.
I criteri e le modalità di corresponsione del contributo, che sarà destinato a finanziare la formazione del personale delle agenzie fiscali, saranno oggetto di un apposito decreto del MEF (in questa sede dovranno essere previste in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza).
Lo Statuto dei diritti del contribuente
L'art. 11 L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede espressamente una distinzione tra le seguenti tipologie di interpello:
La razionalizzazione dell'istituto dell'interpello
In questo contesto, il novellato art. 11 L. 212/2000 (di cui alla bozza di decreto in commento) prevede una sostanziale razionalizzazione all'istituto dell'interpello, e riconosce (in modo unitario) la possibilità del contribuente di interpellare l'Amministrazione Finanziaria in relazione a fattispecie concrete e personali facenti riferimento:
Quali sono le altre novità
Nell'ambito della nuova disciplina di interpello, l'Amministrazione Finanziaria (come si verifica già in base all'attuale normativa) potrà richiedere al contribuente il deposito di documentazione integrativa. Inoltre, l'Amministrazione Finanziaria sarà tenuta a rispondere all'istanza (con risposta scritta e motivata) entro 90 giorni (se il termine per la risposta dovesse cadere di sabato o in un giorno festivo, lo stesso sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine di 90 giorni è sospeso nel mese di agosto e ogni volta in cui è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad un'altra amministrazione. Tuttavia, in quest'ultimo caso, nel caso in cui il parere richiesto non dovesse essere reso entro 60 giorni dalla richiesta, l'Amministrazione Finanziaria sarà comunque tenuta a rispondere all'istanza).
La risposta fornita dall'Amministrazione Finanziaria sarà vincolante per ogni organo della Amministrazione Finanziaria limitatamente alla questione oggetto dell'istanza ed al soggetto richiedente (in tal senso si vedano anche: Cass. 29 settembre 2010 n. 20421 e Circ. AE 1° aprile 2016 n. 9).
Se la risposta non verrà comunicata al contribuente entro il termine previsto, varrà la regola del c.d. silenzio assenso (ovvero il silenzio equivarrà alla condivisione della soluzione prospettata dal contribuente).
Oltre a quanto sopra, la bozza di decreto approvata dal Consiglio dei Ministri prevede:
Infine, si evidenzia altresì che l'art. 10-nonies della bozza di decreto prevede l'introduzione del servizio di c.d. consultazione semplificata nei confronti delle persone fisiche, società semplici e società di persone (e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 TUIR) in regime di contabilità semplificata.
Per effetto di questa disposizione, i documenti di prassi (circolari, consulenza giuridica, risposta a interpelli) dovranno confluire in una banca dati consultabile dai contribuenti, anche con l'ausilio degli intermediari abilitati. La banca dati consentirà di individuare la risposta al quesito e di informare dell'assenza di interventi interpretativi, così da giustificare la presentazione dell'istanza di interpello. La risposta varrà anche come legittimo affidamento e, pertanto, consentirà l'esclusione di sanzioni e interessi. Per le persone fisiche e le società di persone in contabilità semplificata, la consultazione della banca dati costituirà altresì una condizione di ammissibilità dell'interpello.
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