X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Riforma fiscale
Altro

mercoledì 25/10/2023 • 06:00

Speciali DECRETO DELEGATO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Razionalizzazione interpelli: cosa cambia con la nuova disciplina

Lo schema di decreto, approvato il 23 ottobre 2023 dal Consiglio dei Ministri e relativo alla riforma dello Statuto dei diritti del contribuente, contiene la ridefinizione della disciplina sugli interpelli con la previsione del versamento di un contributo. Come può cambiare la disciplina?

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

L'art. 4 L. 111/2023 (Legge delega fiscale) ha l'obiettivo di razionalizzare l'accesso all'interpello, riconducendo tale istituto al ruolo che era stato ipotizzato ab origine, ossia di parere preventivo dell'Agenzia delle Entrate a fronte di quesiti concreti e specifici, in condizioni di effettiva incertezza interpretativa.

Lo schema di decreto sulle modifiche allo Statuto del contribuente, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 ottobre 2023, prevede, ai fini della presentazione dell'istanza di interpello, l'introduzione dell'obbligo di versamento di un contributo. La misura nasce dalla volontà di deflazionare la presentazione di istanze su questioni specifiche. 

I criteri e le modalità di corresponsione del contributo, che sarà destinato a finanziare la formazione del personale delle agenzie fiscali, saranno oggetto di un apposito decreto del MEF (in questa sede dovranno essere previste in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza).

Lo Statuto dei diritti del contribuente

L'art. 11 L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede espressamente una distinzione tra le seguenti tipologie di interpello:

  • interpello ordinario qualificatorio, mediante il quale è possibile richiedere all'Amministrazione Finanziaria un parere in merito all'applicazione di determinate disposizioni tributarie nei confronti di casi concreti e personali, ovvero per conoscere se una determinata fattispecie rientra o meno nel campo di applicazione di una norma tributaria;
  • interpello probatorio, mediante il quale è possibile richiedere all'Amministrazione Finanziaria un parere, sempre con riferimento a casi concreti e personali, in merito all'esistenza delle condizioni ovvero sull'idoneità di determinati elementi richiesti dalla legge, per l'adozione di specifici regimi fiscali;
  • interpello antiabuso, che dà la possibilità al contribuente di conoscere, su una questione sottoposta al giudizio dell'Ufficio, se esiste abuso di diritto da parte di una norma tributaria ovvero se la stessa questione presentata integra gli estremi dell'abuso di diritto;
  • interpello disapplicativo, in cui il contribuente può richiedere la “non applicazione” di determinate disposizione tributarie che, al fine di prevenire comportamenti elusivi, limitano la deduzione, la detrazione, il credito d'imposta e altre situazioni soggettive ammesse dall'ordinamento tributario.

La razionalizzazione dell'istituto dell'interpello

In questo contesto, il novellato art. 11 L. 212/2000 (di cui alla bozza di decreto in commento) prevede una sostanziale razionalizzazione all'istituto dell'interpello, e riconosce (in modo unitario) la possibilità del contribuente di interpellare l'Amministrazione Finanziaria in relazione a fattispecie concrete e personali facenti riferimento:

  • all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando sussistono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse (per espressa previsione normativa, la sussistenza delle condizioni di obiettiva incertezza è esclusa nei casi in cui l'Amministrazione Finanziaria dovesse avere già fornito, mediante documenti di prassi ovvero risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente);
  • alla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili;
  • alla disciplina dell'abuso del diritto in relazione ad una specifica fattispecie;
  • alla disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, ovvero altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario (in questo caso occorrerà dimostrare che, nel caso esaminato, questi effetti elusivi non possono verificarsi);
  • alla sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge (in particolare l'adozione di questo interpello è riservato ai soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate ed i contribuenti ed ai soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti – ex art. 2 D.Lgs. 147/2015);
  • alla sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'art. 24-bis TUIR (trattasi del regime dei neo domiciliati).

Quali sono le altre novità

Nell'ambito della nuova disciplina di interpello, l'Amministrazione Finanziaria (come si verifica già in base all'attuale normativa) potrà richiedere al contribuente il deposito di documentazione integrativa. Inoltre, l'Amministrazione Finanziaria sarà tenuta a rispondere all'istanza (con risposta scritta e motivata) entro 90 giorni (se il termine per la risposta dovesse cadere di sabato o in un giorno festivo, lo stesso sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine di 90 giorni è sospeso nel mese di agosto e ogni volta in cui è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad un'altra amministrazione. Tuttavia, in quest'ultimo caso, nel caso in cui il parere richiesto non dovesse essere reso entro 60 giorni dalla richiesta, l'Amministrazione Finanziaria sarà comunque tenuta a rispondere all'istanza).

La risposta fornita dall'Amministrazione Finanziaria sarà vincolante per ogni organo della Amministrazione Finanziaria limitatamente alla questione oggetto dell'istanza ed al soggetto richiedente (in tal senso si vedano anche: Cass. 29 settembre 2010 n. 20421 e Circ. AE 1° aprile 2016 n. 9).

Se la risposta non verrà comunicata al contribuente entro il termine previsto, varrà la regola del c.d. silenzio assenso (ovvero il silenzio equivarrà alla condivisione della soluzione prospettata dal contribuente).

Oltre a quanto sopra, la bozza di decreto approvata dal Consiglio dei Ministri prevede:

  • la nullità di qualsiasi atto di forma e contenuto impositivo/sanzionatorio che, eventualmente, dovesse essere difforme dalla risposta fornita all'istanza di interpello;
  • l'estensione degli effetti della risposta all'istanza di interpello ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, fatta salva la rettifica della soluzione interpretativa con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante (come già previsto nell'art. 11 c. 3 L. 212/2000);
  • la non incidenza dell'istanza di interpello presentata né sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza;
  • la non interruzione o sospensione dei termini di prescrizione;
  • la non impugnabilità della risposta all'istanza di interpello;
  • la possibilità di prendere in considerazione (in sede amministrativa e contenziosa) a favore del contribuente le notizie, gli atti, i registri o i documenti non forniti a seguito di richiesta nel corso dell'istruttoria dell'istanza di interpello.

Infine, si evidenzia altresì che l'art. 10-nonies della bozza di decreto prevede l'introduzione del servizio di c.d. consultazione semplificata nei confronti delle persone fisiche, società semplici e società di persone (e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 TUIR) in regime di contabilità semplificata.

Per effetto di questa disposizione, i documenti di prassi (circolari, consulenza giuridica, risposta a interpelli) dovranno confluire in una banca dati consultabile dai contribuenti, anche con l'ausilio degli intermediari abilitati. La banca dati consentirà di individuare la risposta al quesito e di informare dell'assenza di interventi interpretativi, così da giustificare la presentazione dell'istanza di interpello. La risposta varrà anche come legittimo affidamento e, pertanto, consentirà l'esclusione di sanzioni e interessi. Per le persone fisiche e le società di persone in contabilità semplificata, la consultazione della banca dati costituirà altresì una condizione di ammissibilità dell'interpello.

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Speciali DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Statuto dei diritti del contribuente: primi effetti della delega fiscale

A seguito della legge delega fiscale n. 111/2023, il 23 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto contenente le modifiche da apportare allo ..

di Giulia Fimiani - Avvocato, Studio Stufano Legal Corporate Tax

Approfondisci con


Delega Fiscale 2023: il nuovo Statuto del Contribuente

La riforma fiscale è tra le priorità individuate nel PNRR per rispondere alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare. L'articolo 4 della De..

di

Raimondo D'antonio

- Avvocato Tributarista

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”