martedì 24/10/2023 • 06:00
L'Amministrazione finanziaria, con la risposta n. 450 del 20 ottobre 2023, chiarisce le modalità di pagamento dell'IVA e delle sanzioni sia per le forniture al consumatore finale che al soggetto passivo, relativamente all'omessa fatturazione e presentazione della dichiarazione IVA.
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La fattispecie in controversia e il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate
Con la risposta n. 450 del 20 ottobre 2023, l'Agenzia delle entrate coglie l'occasione per offrire importanti delucidazioni al fine di porre rimedio a comportamenti omissivi, riguardo alla mancata presentazione della dichiarazione IVA e alla mancata fatturazione, posti in essere da una società che cura in Italia servizi relativi alle aste immobiliari.
Nel dettaglio, la risposta avverte di come e quando ci si debba avvalere del ravvedimento operoso, segnalando che tale istituto non ammette il cumulo giuridico e che la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa.
Ripercorrendo i fatti di causa, la fattispecie vede come protagonista una società, domiciliata e registrata ai fini IVA in Italia mediante la nomina di rappresentante fiscale, che dal 2016 cura in Italia aste immobiliari, fornendo servizi relativi all'organizzazione delle relative vendite.
Come indicato nel documento di prassi, in base alla disciplina IVA, l'istante avrebbe dovuto addebitare l'imposta sul valore aggiunto italiana per i servizi relativi agli immobili situati in Italia resi a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti nello Stato. Al contrario, tuttavia, la società riferisce che dal 2016 e fino dalla sua registrazione ai fini IVA, non ha dichiarato le suddette prestazioni. Conclude che ora l'Istante vorrebbe sanare la situazione pagando l'imposta dovuta più gli interessi e applicando le sanzioni ridotte previste da ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 472/97.
Nel dettaglio, come indicato nel documento di prassi, le violazioni da regolarizzare sono:
Alle domande sollevate dall'istante, l'Agenzia risponde in modo puntuale, dettando le istruzioni per sanare la posizione seguendo l'ordine scelto dal contribuente.
Innanzitutto, l'Agenzia ricorda che fondamentale, per il funzionamento del sistema IVA, è il meccanismo della “rivalsa”, l'istituto che consente di addebitare l'imposta nei vari passaggi da soggetto passivo a soggetto passivo fino al consumatore finale, il quale rimane, in ultimo, inciso dalla stessa.
Tanto premesso, anche richiamando le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, precisa che il prezzo concordato o incassato, per il servizio reso, inizialmente non fatturato, va considerato, in via generale, comprensivo dell'imposta se il cessionario/committente non può beneficiare della relativa detrazione (ad esempio perché consumatore finale o non residente), e al netto dell'IVA se il cessionario/committente può applicare la detrazione, in generale quando il cessionario/committente è un soggetto passivo d'imposta.
Sul punto l'Agenzia precisa che non può fornire ulteriori indicazioni non avendo ricevuto dalla società informazioni specifiche sulla tipologia dei clienti destinatari dei servizi che l'istante vuole ora fatturare in sede di ravvedimento.
In relazione alle violazioni relative agli obblighi di contabilità, il documento ricapitola le sanzioni previste, confermando la previsione di un'unica penalità per le scritture/documenti che non sono tenuti e poi conservati nel rispetto della legge. Questo però deve essere calibrato in ipotesi di reiterazione del comportamento tra i vari periodi d'imposta, in quanto, da un lato, non è possibile avvalersi del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso e, dall'altro lato, le violazioni si configurano di anno in anno.
A questo punto, l'Agenzia precisa che, per rimettersi in regola anche ai fini della contabilità, la società dovrà istituire i libri e i registri necessari ed emettere le fatture per le operazioni effettuate, con contestuale versamento della sanzione prevista dall'art. 9 c. 1 D.Lgs. 471/97, ridotta ai sensi del ravvedimento per ciascun periodo d'imposta sanato e non una sola volta per tutte le violazioni compiute.
In relazione alla dichiarazione di inizio o variazione attività, l'Agenzia specifica che, per quanto riguarda la tardiva dichiarazione, seppur spontanea, la violazione è sempre sanzionabile, in base all'art. 5 c. 6 D.Lgs. 471/97, e può essere ridotta a un quinto del minimo se la dichiarazione è presentata entro trenta giorni dall'invito dell'ufficio a regolarizzare. Per evitare tale esito è tuttavia possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
Omessi versamenti e omessa dichiarazione IVA
In relazione agli omessi versamenti e omessa dichiarazione IVA, chiarisce l'Agenzia, il contribuente deve partitamente:
E, inoltre, dovranno essere versate le sanzioni previste per:
Al riguardo, il documento di prassi conferma che per le prime tre violazioni è applicabile il ravvedimento operoso, ma specifica che, tuttavia, per l'omessa presentazione della dichiarazione, il versamento integrale delle relative imposte comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 5 c. 1 D.Lgs 471/97 solo nell'ipotesi in cui tale versamento sia stato effettuato entro il termine stabilito dall'art. 8 c. 1 e 6 e dall'art. 2 c. 7 DPR 322/98 (entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione).
Superato tale termine, quindi, anche se l'imposta è stata pagata, deve essere applicata la sanzione proporzionale prevista dall'art. 5 c. 1 D.Lgs. 471/97.
Nel perimetro dei suddetti limiti, dunque, la sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/97 può ritenersi assorbita da quella del precedente articolo 5.
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