sabato 21/10/2023 • 06:00
La Risposta dell'Agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2023 n.450 esamina i passi che dovrebbe mettere in atto il contribuente che voglia porre rimedio al proprio comportamento omissivo.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in tema di omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione e sulle sanzioni applicabili e sul relativo ravvedimento operoso. Secondo l'Agenzia un contribuente che voglia porre rimedio al proprio precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l'altro, per ciascun periodo d'imposta: emettere le fatture trascurate. Da notare che la data di emissione da riportare sul documento sarà, ovviamente, il giorno in cui si procede (la data di trasmissione al Sistema di Interscambio, laddove il contribuente volesse procedere su base volontaria tramite fattura elettronica ex art. 1 c. 3 D.Lgs. 127/2015), mentre quella dell'operazione il giorno dell'avvenuto incasso del corrispettivo per il servizio reso (la ''data fattura'' di cui alla richiamata fatturazione elettronica via SdI); comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto, salvo «la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione». Ipotesi nelle quali, dunque, la presentazione della dichiarazione assorbe il diverso adempimento comunicativo; presentare la relativa dichiarazione IVA (da considerarsi comunque formalmente omessa, laddove successiva al novantesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione) e versare l'imposta eventualmente dovuta oltre interessi. A ciò si aggiungono le sanzioni del caso e, dunque, quella per: l'omessa fatturazione (e registrazione), pari al novanta per cento dell'imposta non fatturata con un minimo di euro 500 per ciascun documento; l'omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, con un minimo di euro 500 per ognuna; l'omesso versamento dell'IVA dovuta, pari al trenta per cento di ogni importo non versato; l'omessa presentazione della dichiarazione, pari al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. FONTE: Risp. AE 20 ottobre 2023 n. 450
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