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sabato 21/10/2023 • 06:00

Lavoro Dalla Corte di Giustizia UE

Part time e full time: quando il trattamento è meno favorevole

La CGUE, con la sentenza n. C-660/20 del 19 ottobre 2023, evidenzia che solo ragioni obiettive possono giustificare un diverso trattamento tra lavoratori part-time e full time. Invero, una normativa nazionale che subordini la remunerazione supplementare al superamento dello stesso numero di ore di lavoro in una determinata attività, può costituire un trattamento meno favorevole dei lavoratori part-time.

di Marcella De Trizio - Avvocato - Studio ArlatiGhislandi

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con la sentenza n. C-660/20 del 19 ottobre 2023 la Corte Europea si pronuncia in via pregiudiziale sul tema della parità retributiva tra part time e full time, precisando che una normativa nazionale che subordina la corresponsione di una remunerazione supplementare, in modo uniforme per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori a tempo pieno comparabili, al superamento dello stesso numero di ore di lavoro in una determinata attività, quale il servizio di volo di un pilota, costituisce un trattamento «meno favorevole» dei lavoratori a tempo parziale. I fatti di causa La vertenza aveva ad oggetto la richiesta di remunerazione per il tempo di servizio di volo supplementare svolto da un pilota tedesco, assunto con contratto di lavoro part time al 90%. Invero la clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», ai punti da 1 a 3, così prevede: «1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive. 2. Dove opportuno, si applica il principio “pro rata temporis”. 3. Le modalità di applicazione della presente clausola sono definite dag...

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