venerdì 20/10/2023 • 06:00
Con il Decreto Anticipi viene introdotta anche per l'anno 2023, un'indennità specifica di 550 € per i titolari di rapporto di lavoro part-time ciclico. Per poter beneficiare dell'indennità è necessario che il contratto part-time preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
Il Decreto Anticipi (DL 145/2023), pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023 e risulta vigente a decorrere dal 19 ottobre 2023, contiene importanti novità in materia lavoristica, tra cui l'introduzione di una specifica indennità destinata ai lavoratori a tempo parziale ciclico. L'art. 18 del Decreto Anticipi, nello specifico, contiene una “duplicazione” di una norma già introdotta nel 2022, che si rivolge esclusivamente ai lavoratori che hanno un rapporto di lavoro part-time ciclico. Parliamo, infatti, della stessa indennità per lavoratori part-time verticali introdotta nel corso dell'anno 2022 ad opera del “Decreto Aiuti” (ovvero il DL 50/2022 conv. in Legge 91/2022). Nello specifico, in base a quanto disciplinato dal comma 2 dell'art. 18 del Decreto, anche per l'anno 2023 viene prevista l'erogazione di un'indennità una tantum pari a 550,00 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private che nell'anno 2022 siano stati titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico. Per poter beneficiare dell'indennità è necessario che il contratto di lavoro part-time prevedesse periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. L'erogazione dell'indennità è strettamente collegata ad alcuni requisiti soggettivi in capo al lavoratore, il quale alla data di presentazione della domanda: non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente; non deve essere percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi); non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto. Con riferimento all'ultimo requisito (mancata titolarità di un trattamento pensionistico diretto) appare utile richiamare quanto specificato dall'INPS per la medesima misura riconosciuta nell'anno 2022 agli stessi lavoratori part-time. L'istituto, infatti, all'interno della circolare n. 115/2022 ha precisato che l'indennità una tantum risulta incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota: dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa; delle forme previdenziali compatibili con l'AGO; della Gestione Separata; degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96; L'indennità risulterebbe, infine, incompatibile con la c.d. APE sociale, mentre sarebbe prevista cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità. L'indennità una tantum, che non concorre alla formazione del reddito per il lavoratore, sarà erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Come previsto per lo scorso anno, anche per il 2023 l'indennità una tantum può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto. L'INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di 30 milioni e comunicherà i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, dal predetto monitoraggio, dovessero emergere degli scostamenti rispetto al predetto limite di spesa – anche in via prospettica – non verranno adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità. Modalità di accesso alla domanda Il Decreto non contiene alcun riferimento alle modalità con cui richiedere l'erogazione dell'indennità. L'operatività della richiesta sarà probabilmente disciplinata dall'INPS all'interno di una circolare, alla stregua di quanto effettuato lo scorso anno ai fini dell'erogazione della medesima indennità, come introdotta dal DL 50/2022. Nel caso in cui la richiesta seguisse il medesimo iter previsto per l'indennità 2022, la prestazione potrà essere richiesta direttamente dai lavoratori interessati attraverso una domanda in forma telematica sul sito INPS. Per l'indennità 2022 il percorso telematico da seguire era il seguente: partendo dalla home page del sito web dell'Istituto www.inps.it, cliccando su “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, si giunge alla sezione “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”, in cui è possibile selezionare la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”. Il Decreto Anticipi, al comma 1 dell'art. 2, effettua una precisazione anche con riferimento alla medesima indennità riconosciuta alla stessa tipologia di lavoratori nel corso del 2022 per opera del c.d. “Decreto Aiuti” (ovvero il DL 50/2022). Viene, infatti, specificato che l'indennità si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati: di almeno un mese in via continuativa; compressivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane; dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
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