giovedì 19/10/2023 • 15:47
Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01479 del 17 ottobre 2023, il Governo ha dichiarato l'intenzione di prorogare i termini relativi alla rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni.
redazione Memento
Gli onorevoli interroganti, nell'evidenza di come la misura abbia determinato effetti positivi e condivisi dal sistema delle imprese e dagli operatori di settore, chiedono di sapere se non si ritenga opportuno prevedere interventi di proroga dei termini relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. Il Governo, con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01479 del 17 ottobre 2023 ha rappresentato l'intenzione di avanzare proposte normative nel senso auspicato dagli interroganti. A tal riguardo, si rammenta che la L. 111/2023, recante la legge delega per la riforma fiscale, all'art. 5 c. 1 lett. h n. 2 prevede, tra i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della stessa, l'introduzione a regime della facoltà di rivalutare le partecipazioni e i terreni, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene, al posto dell'aliquota unica attualmente del 16%. Si osserva che la legge delega non circoscrive l'applicazione della disciplina alle sole partecipazioni non quotate, proprio come è stato previsto per la proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni del 2023. Si ricorda che la facoltà di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni è stata introdotta nell'ordinamento con gli artt. 5 e 7 L. 448/2001 (legge finanziaria 2002), con riferimento ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2002, e che tale facoltà è stata riproposta numerose volte nel corso degli anni, da ultimo con le disposizioni di cui all'art. 1 c. 107-109 L. 197/2022 per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Per quest'anno, inoltre, possono beneficiare della rivalutazione anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e non solo quelle non quotate. Nel dettaglio, se al 1° gennaio 2023 le partecipazioni da rivalutare sono: quotate, l'imposta sostitutiva del 16% si applica sul valore normale (art. 9 c. 4 lett. a DPR 917/86); non quotate, l'imposta sostitutiva del 16% si applica sul valore individuato da una perizia di stima. Fonte: Risp. Interr. Parlamentare 17 ottobre 2023 n. 5-01479
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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