giovedì 19/10/2023 • 14:51
In merito all'applicazione del concordato preventivo biennale ai forfetari, con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01478 del 17 ottobre 2023, è stato confermato il carattere volontario e la sua compiuta regolamentazione nei prossimi decreti attuativi della delega fiscale.
redazione Memento
Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01478 del 17 ottobre 2023, è stata data risposta alle richieste degli onorevoli in merito a: come il Governo intenda evitare che il concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni si trasformi in un aggravio burocratico per il contribuente e preservare il carattere volontario dello strumento, come previsto dalla delega fiscale; quali iniziative il Governo intenda intraprendere per rafforzare e garantire la piena applicazione del divieto dell'amministrazione di richiedere dati di cui è già in possesso. Circa il primo punto, si rappresenta che l'accesso al concordato preventivo biennale rappresenta una facoltà per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. La normativa dedicata all'istituto troverà la sua compiuta regolamentazione nei decreti attuativi della delega fiscale di prossima emanazione. Si ricorda che la delega declina i criteri direttivi del concordato preventivo biennale prevedendo l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche dati e gli ISA. In relazione al divieto dell'amministrazione di richiedere al contribuente dati di cui è già in possesso, giova osservare che tale principio è già contenuto nell'art. 6 c. 4 L. 212/2000 in cui si prevede che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. La revisione dello statuto dei diritti del contribuente, specificamente prevista dall'art. 4 L. 111/2023 rafforzerà il predetto principio al fine di favorire la tax compliance. Tale iniziativa normativa sarà attuata con un decreto delegato di prossima emanazione. In merito alla comunicazione delle informazioni di cui all'art. 1 c. 73 L. 190/2014, contenute nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche, per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, si rappresenta che tali informazioni non sono ricavabili d'ufficio posto che: esistono delle prescrizioni in materia di privacy riguardanti l'utilizzo delle banche dati della fatturazione elettronica; l'Amministrazione finanziaria, per i casi promiscui, non può conoscere natura, qualità e quantità dei beni fatturati; nel 2021 i forfetari non erano tenuti a emettere fattura elettronica, quindi le fatture cartacee non sono transitate per lo SDI. Fonte: Risp. Interr. Parlamentare 17 ottobre 2023 n. 5-01478
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Andrea Amantea
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