sabato 14/10/2023 • 06:00
La proposta del Parlamento UE modificherebbe le direttive sulle pratiche commerciali sleali e sui diritti dei consumatori per contribuire al raggiungimento di un’economia circolare; si concentra su tre aspetti: informazioni, obblighi e divieti e punta su tutela e responsabilizzazione dei consumatori.
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Molte imprese, specie le più grandi, hanno optato per l’adozione della sostenibilità quale modello gestionale, e si stanno prodigando affinché anche le PMI, per lo meno quelle delle rispettive supply chains o catene del valore, capiscano l’importanza di questa strategia.
È questo il nuovo ruolo, anche e soprattutto sociale, che le imprese dovranno sempre di più svolgere: ormai da qualche tempo, infatti, le imprese sono chiamate ad assumere un ruolo sociale (CSR) sempre più marcato, e ad essere sempre più consapevoli e responsabili in relazione agli impatti sociali e ambientali generati dalle proprie attività, attuando un comportamento etico e trasparente che possa contribuire allo sviluppo sostenibile, che tenga conto delle aspettative degli stakeholder, che garantisca la conformità alle leggi applicabili e alle norme internazionali di comportamento e che sia integrato e coerente lungo tutta la catena del valore.
Il Greenwashing e le falle della comunicazione green
Il greenwashing è una forma di pubblicità ingannevole che le aziende utilizzano con il solo scopo di trarre un beneficio economico, senza però fare realmente nulla di concreto nei confronti della tutela ambientale. Si tratta di un fenomeno che affligge diversi settori produttivi (energia, edilizia, tessile solo per citare esempi eclatanti), che hanno in comune l’esistenza, nelle proprie platee di consumatori, di una concreta e reale propensione all’acquisto specificamente rivolta a prodotti e servizi a marchio green, e che certamente per gli operatori economici rappresenta una profittevole opportunità di business. |
Ma non tutte le aziende si comportano in questo modo: spesso, infatti, alla propensione a veicolare messaggi di sostenibilità non si accompagna una reale implementazione di pratiche virtuose.
E così, dietro ai green claims si nascondono verità di segno opposto: il greenwashing è, appunto, questa tendenza ad ammantare di verde ciò che sostenibile non è, con il solo scopo di lucrare su una propensione al consumo green, a prezzi decisamente più cari rispetto ai prodotti tradizionali.
Il greenwashing non ha ripercussioni soltanto sui comportamenti dei consumatori e sulle scelte degli investitori, ma pregiudica anche i competitors: ammantare i propri prodotti/servizi di caratteristiche green inesistenti o parziali, così come fornire informazioni false, tendenziose e non verificate/verificabili, costituisce una forma di concorrenza sleale, che mina la credibilità del mercato nel suo complesso, con tutto ciò che questo comporta in termini economici, sociali ed ambientali.
La responsabilizzazione dei consumatori
Il pregiudizio arrecato ai competitors ha fatto nascere, negli ultimi anni, un nuovo fenomeno green: il Greenbickering, neologismo nato dall’unione di green (verde) e bickering (battibetto, litigio), che indica la pratica con la quale un’azienda agisce contro un competitor per concorrenza sleale laddove ritenga che faccia uso di greenwashing, anche per sensibilizzare la pubblica opinione in relazione all’abuso di pratiche sleali che minano le sostenibilità (ambientale, sociale, economica).
La responsabilizzazione dei consumatori è uno snodo fondamentale nel percorso verso le sostenibilità: per questo motivo il Parlamento europeo si sta muovendo per dettare nuove regole sui prodotti sostenibili, con lo scopo di migliorare l’etichettatura e la durabilità dei prodotti, per porre un freno all’abuso di dichiarazioni ingannevoli e, di conseguenza, aiutare i consumatori a fare scelte rispettose dell’ambiente e incoraggiare le aziende ad offrire loro prodotti più durevoli e sostenibili.
Il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione
La proposta del Parlamento intende modificare le direttive sulle pratiche commerciali sleali e sui diritti dei consumatori, per contribuire al raggiungimento di un’economia dell’UE circolare, pulita e verde, consentendo ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli e quindi contribuire a una maggiore sostenibilità dei consumi.
Partecipazione alla creazione dell’economia circolare: è questo il fulcro della normativa che verrà, che pone al suo centro la necessità di fornire ai consumatori informazioni migliori in merito alla durabilità e alla riparabilità di determinati prodotti prima della conclusione del contratto, tutelandoli maggiormente dalle pratiche commerciali sleali che impediscono acquisti sostenibili.
Non solo greenwashing |
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Oltre al greenwashing sono pratiche sleali che impediscono acquisti sostenibili:
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In generale, la proposta si concentra su tre aspetti: informazioni, obblighi e divieti.
Le nuove informazioni che devono essere fornite riguardano:
Il «professionista» è qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista. |
Gli obblighi riguardano i professionisti, che:
I 5 divieti introdotti dalla proposta riguardano:
- l’esibizione di un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito dalle autorità pubbliche;
- l’uso di dichiarazioni ambientali generiche nelle attività di marketing rivolte ai consumatori, laddove l’eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista non sia dimostrabile;
- la presentazione:
- talune pratiche legate all’obsolescenza precoce dei beni.
Definizioni, azioni ed omissioni ingannevoli
Nel dettaglio, la proposta aggiorna l’elenco – esteso alle pratiche legate all’obsolescenza precoce dei prodotti e al greenwashing – delle caratteristiche del prodotto in merito alle quali è considerato azione ingannevole il fatto che il professionista inganni il consumatore.
Insieme all’apparato definitorio – che viene arricchito di termini come “dichiarazione ambientale”, che può essere esplicita o generica, “marchio di sostenibilità”, strumento di informazione sulla sostenibilità” ed “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali” – viene integrata la disciplina relativa alle azioni e alle omissioni ingannevoli.
“Dichiarazione ambientale”: nel contesto di una comunicazione commerciale, messaggio o dichiarazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto o professionista ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo. |
“Dichiarazione ambientale esplicita”: dichiarazione ambientale in forma testuale o riportata in un marchio di sostenibilità. |
“Dichiarazione ambientale generica”: dichiarazione ambientale esplicita, non riportata in un marchio di sostenibilità, la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione. |
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“Marchio di sostenibilità”: marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento ai suoi aspetti ambientali o sociali oppure a entrambi. Sono esclusi i marchi obbligatori richiesti dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale. |
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“Strumento di informazione sulla sostenibilità”: software, compresi un sito web, parte di un sito web o un’applicazione, gestito da un professionista o per suo conto, che fornisce ai consumatori informazioni sugli aspetti ambientali o sociali dei prodotti oppure che raffronta i prodotti con riferimento a tali aspetti. |
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“Eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali” o “prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza”: prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio*, a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto ai sensi dell’articolo 11 del medesimo regolamento, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi di altra normativa dell’Unione applicabile. |
In relazione alle prime:
- “è considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta”, con riguardo alle caratteristiche principali, fra le quali è stato introdotto l’impatto ambientale e sociale;
Le altre “caratteristiche principali del prodotto sono la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, la durabilità, la riparabilità, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto |
- è altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
In relazione alle omissioni, invece, l’elenco delle informazioni da considerare rilevanti nel caso di pratiche commerciali specifiche, la cui omissione può far ritenere ingannevole la pratica commerciale, è ampliato alla seguente voce: “quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti, anche attraverso uno strumento di informazione sulla sostenibilità, devono essere considerate rilevanti le informazioni sul metodo di comparazione, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure prese per tenere aggiornate le informazioni”.
Le nuove pratiche commerciali da considerarsi sleali
Le nuove dieci pratiche commerciali che sono da considerarsi sleali in qualsiasi circostanza consistono:
- nell’esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;
- nel formulare una dichiarazione ambientale:
- nel presentare:
- nell’omettere:
- nel dichiarare che il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d’uso quando così non è;
- nell’indurre il consumatore a sostituire materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici.
Le informazioni precontrattuali
La proposta di modifica riguarda anche le informazioni:
- precontrattuali da fornire ai consumatori al momento della conclusione di contratti:
- di cui i consumatori devono essere messi a conoscenza immediatamente prima di effettuare l’ordine nel caso di contratti a distanza da concludere con mezzi elettronici.
In particolare, per quanto concerne le informazioni precontrattuali da fornire ai consumatori al momento della conclusione di contratti diversi dai contratti a distanza o dai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, all’elenco delle informazioni da fornire al consumatore in modo chiaro e comprensibile sono aggiunte 6 voci:
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
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