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lunedì 16/10/2023 • 06:00

Caso Risolto Calcolo dei benefit

Prestiti al personale: determinazione dell’imponibile

I datori di lavoro, a causa dell’incremento dei tassi di interesse, sono tenuti ad assoggettare a ritenute il valore imponibile dei prestiti concessi ai dipendenti, direttamente o per il tramite di banche convenzionate, seguendo una specifica modalità di determinazione del valore imponibile.

di Marcello Ascenzi - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il datore di lavoro che concede prestiti al personale, direttamente o per il tramite di soggetti convenzionati, deve includere nella base imponibile fiscale e previdenziale del reddito di lavoro il valore del benefit collegato al prestito. Il progressivo aumento del tasso ufficiale di riferimento (TUR), da utilizzare per la determinazione del valore del benefit, ha reso la stragrande maggioranza dei finanziamenti concessi ai dipendenti imponibili. In maniera diversa, fino al 2022, grazie a tassi di riferimento molto bassi, difficilmente sorgeva materia imponibile. Ciò ha generato incertezze riguardo alla corretta determinazione del valore del benefit, oggetto di recenti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

Valore tassabile del prestito

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepite dal dipendente, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, secondo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sancito dall'art. 51 c. 1 del TUIR.

Il datore che concede prestiti ai propri dipendenti deve considerare, nella base imponibile fiscale e previdenziale, il valore del benefit determinato secondo la metodologia espressamente prevista dall'art. 51 c. 4 lett. b) del TUIR. La richiamata disposizione stabilisce che, per la determinazione del valore del benefit relativo al prestito concesso al dipendente, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al TUR, vigente al termine di ciascun anno, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Il tasso ufficiale di rendimento nel 2021 era pari a zero, ma anche negli anni precedenti il tasso è stato molto basso, mentre al termine del 2022 è salito al 2,5%, conseguentemente molti dei prestiti concessi al personale, direttamente o per il tramite di soggetti convenzionati, sono divenuti imponibili. Nell'anno 2023 il TUR da tenere in considerazione non è ancora stato individuato, ma i datori di lavoro dovranno tenere in considerazione, fino al momento in cui non sarà disponibile il TUR al termine del 2023, il tasso al termine dell'anno precedente (2022), per l'effettuazione delle ritenute fiscali.

Effettuazione delle ritenute

La recente Ris. AE 25 luglio 2023 n. 44/E ha fornito una serie di chiarimenti, confermando precedenti interventi di prassi, in tema trattenute da effettuare sui prestiti concessi al personale. In particolare vengono riprese le indicazioni della Circ. MEF 17 maggio 2000, n. 98 (§ 5.2.1), in cui è stato precisato che il momento di imputazione del compenso in natura e di applicazione della ritenuta alla fonte è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal relativo piano di ammortamento. La ritenuta deve essere operata sull'ammontare complessivo di tutte le somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga, tenendo conto del TUR vigente alla fine del periodo d'imposta precedente, salvo effettuare il conguaglio di fine anno tenendo conto del TUR vigente al termine del periodo d'imposta.

Pertanto il datore di lavoro, prima della fine dell'anno, dovrà calcolare l'imponibile per i prestiti agevolati pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al TUR, vigente al termine del periodo di imposta precedente (pari a 2,5% nel 2022), e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Nel caso alla fine dell'anno il TUR, come purtroppo è facile prevedere, sia più alto del 2,5% (per esempio pari al 5%) sarà necessario fare il conguaglio, rideterminando l'imponibile pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al TUR, vigente al termine dell'anno (2023), e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Prestiti erogati da terzi

Il datore di lavoro deve assoggettare a ritenuta il valore imponibile dei prestiti, non solo concessi direttamente, ma anche da altri soggetti, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia o meno sostenuto un onere. In altri termini se il datore di lavoro ha concordato una convenzione con un istituto di credito, ottenendo condizioni favorevoli per i propri dipendente, sarà tenuto ad assoggettare a tassazione il prestito.

La suddetta interpretazione, confermata dalla Ris. AE 25 luglio 2023 n. 44/E, si fonda sul principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. Tale principio stabilisce che rientrano nel reddito imponibile non solo le somme e i valori direttamente corrisposti dal datore di lavoro, ma anche quelli provenienti da soggetti terzi in relazione al rapporto di lavoro. La Risoluzione in commento si basa su indicazioni interpretative precedentemente delineate nella Circ. Min. Fin. 23 dicembre 1997 n. 326, la quale, al paragrafo 3.2, prescrive l'obbligo di istituire un sistema di comunicazioni tra datore di lavoro, terzo erogatore (o dipendente) al fine di consentire al datore di lavoro di assoggettare a ritenute l'intero reddito di lavoro dipendente corrisposto, incluso il valore del prestito erogato da un terzo.

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