lunedì 16/10/2023 • 06:00
I termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023, inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 31 ottobre 2023.
L'art. 3 c. 10-quinquies DL 198/2022 (decreto Milleproroghe), inserito in sede di conversione dalla L. 14/2023, ha ulteriormente sospeso, dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023: i termini relativi alle agevolazioni prima casa di cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, previste per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi a case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; il termine previsto dall'art. 7 L. 448/98, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Originariamente, l'art. 24 DL 23/2020 aveva previsto la sospensione dei termini in questione dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ma la sospensione era stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2021 dalla L. 21/2021, di conversione del DL 183/2020 e, infine, al 31 marzo 2022 dalla L. 15/2022, di conversione del DL 228/2021. Pertanto, i termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023, inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 31 ottobre 2023. Termini oggetto di sospensione In particolare, come chiarito dalla circolare n. 9/E/2020, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti: il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa; il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, del credito d'imposta di cui all'art. 7 L. 448/98. La finalità della sospensione, volta a favorire il contribuente per non incorrere nella decadenza dalle agevolazioni prima casa, implica che il periodo di sospensione non si applichi al termine quinquennale di decadenza dall'agevolazione di cui al comma 4 della nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, previsto per il caso dell'alienazione infraquinquennale. Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la “ratio” della norma, in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita (circolare n. 9/E/2020). La sospensione non è applicabile neppure ai termini di decadenza previsti per l'ultimazione di immobili trasferiti in corso di costruzione, che, una volta realizzati, presentino le caratteristiche di case di abitazione riconducibili in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 (circolare n. 8/E/2022 a conferma delle risposte n. 39/E/2021 e n. 235/E/2021). Effetti retroattiva della sospensione Il comma 10-quinquies dell'art. 3 DL 198/2022, nel prevedere la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023: da un lato, fa salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della L. 14/2023), emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, e del termine di cui all'art. 7 della L. 448/98; dall'altro, stabilisce che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. A quest'ultimo riguardo, è dato osservare che, rispetto alla precedente proroga della sospensione fino al 31 marzo 2022, la circolare n. 8/E/2022 aveva ammesso il rimborso nei confronti del contribuente che, ritenendosi decaduto dal beneficio prima casa per inutile decorso dei termini decadenziali nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2022, avesse versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni. È evidente, quindi, il disfavore della nuova norma per i contribuenti che, non potendo essere a conoscenza della successiva proroga della sospensione dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, avessero nel frattempo provveduto al versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
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