giovedì 12/10/2023 • 12:32
L’INPS, con il Mess. 12 ottobre 2023 n. 3575, interviene per specificare che i datori di lavoro che si avvalgono dei periodi di CIGS in deroga previsti dal Decreto Lavoro sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
redazione Memento
Con il Mess. INPS 12 ottobre 2023 n. 3575, l'Istituto previdenziale si occupa dell'aspetto contributivo collegato ai periodi di CIGS in deroga previsti dal Decreto Lavoro (art. 30 DL 48/2023 conv. in L. 85/2023 per i datori di lavoro di imprese che, nel 2022, abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale.
Cosa prevede il Decreto Lavoro per le aziende in crisi?
Il Decreto Lavoro (art. 30 DL 48/2023 conv. in L. 85/2023) ha previsto, per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali (per cause non imputabili al datore di lavoro) la possibilità di richiedere al ministero del Lavoro - su domanda dell'azienda (anche in stato di liquidazione) - un ulteriore periodo di CIGS in deroga, in continuità con le tutele già autorizzate.
A tale fattispecie non si applicano le ordinarie procedure e termini (artt. 24 e 25 D.Lgs. 148/2015).
Le prime indicazioni dell'INPS
Con il Messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023, l'INPS ha precisato che l'erogazione avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori interessati.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari al pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Il pagamento del contributo addizionale
L'INPS, con il Messaggio in commento, conferma che i datori di lavoro che si avvalgono dei periodi di CIGS in deroga previsti dal Decreto Lavoro devono versare il contributo addizionale che, si ricorda, è pari a:
– 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, sino a un limite complessivo di 52 settimane all'interno di uno o più interventi concessi in un quinquennio mobile (considerando complessivamente i periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria);
– 12% oltre detto limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
– 15% oltre il limite di cui al punto precedente in un quinquennio mobile.
La contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”, quale base di calcolo dell'importo dell'integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale).
Datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria
Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell'attività lavorativa.
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