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  • Tempo di lettura 3 min.

Il caso Un contribuente impugnava una ingiunzione di pagamento in materia di TARI emessa dal Comune ed eccepiva sia la mancata notifica degli atti prodromici che l'intervenuta prescrizione/decadenza della pretesa creditoria intimata. L'ente locale si costituiva in giudizio ribadendo la liceità del proprio operato stante la regolare notifica degli atti prodromici avvenuta, per compiuta giacenza, a mezzo del servizio postale. Sul punto, il Comune sottolineava sia che tale tipo di notificazione “semplificata” è legittima e pacificamente ammessa anche in ambito tributario sia che le dichiarazioni dell'agente postale sono assistite da fede privilegiata superabile solo mediante la proposizione di querela di falso. I giudici di primo grado convalidavano l'operato del Comune con una motivazione sintetica, contestata dal contribuente in appello, affermando esclusivamente che dalla documentazione depositata risultava effettivamente che l'atto fosse stato notificato. La sentenza veniva, quindi, impugnata dal contribuente per carenza di motivazione in quanto non gli aveva consentito di comprendere la ragione del perché tale notificazione fosse stata ritenuta dai primi giudici legittima sotto il profilo della sua regolarità e tempestività a fronte anche dell'eccezione sollevata di intervenuta prescrizione del tributo. La necessità dell'avviso di ric...

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Paola Aglietta

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