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mercoledì 11/10/2023 • 06:00

Fisco DL ASSET CONVERTITO IN LEGGE

Extraprofitti: le novità dell'imposta straordinaria delle banche

L'art. 26 DL 104/2023 (Decreto Asset), convertito in L. 136/2023, ha istituito, per il 2023, un'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse delle banche. La misura riguarda le banche di cui all'art. 1 D.Lgs. 385/93, comprese le branch italiane di banche estere. Quali sono le novità della conversione in Legge?

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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  • Tempo di lettura 5 min.
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La misura dell'imposta

La conversione in L. 36/2023 del Decreto Asset stabilisce che l'imposta straordinaria, prevista con aliquota del 40%, è applicabile sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (ovvero il bilancio 2023) che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (nella citata versione definitiva, quindi, la norma prevede un confronto tra le risultanze del bilancio 2023 sul 2022, in ciò modificando la prima versione  in cui, viceversa, il conteggio veniva fatto sugli incrementi, rispettivamente, del 2022 a confronto con il 2021 e del 2023 a confronto con il 2022).

Altra novità apportata dalla conversione in L. 36/2023 del Decreto Asset riguarda l'ammontare dell'imposta straordinaria. Nel dettaglio, tale ammontare non può essere superiore allo 0,26% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale (paragrafi 3 e 4 dell'art. 92 regolamento UE 575/13) determinato con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (viceversa, nella prima versione della norma, il cap dell'imposta straordinaria era stato previsto nella misura dello 0,1% del totale dell'attivo dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Nella versione definitiva il cap è applicabile, in sostanza, sul patrimonio di vigilanza).

Caratteristiche dell'imposta

A livello operativo, l'imposta straordinaria:

1) è indeducibile ai fini sia delle imposte sui redditi sia IRAP;

2) è soggetta (per espressa previsione normativa) all'applicazione della normativa prevista in materia di abuso del diritto dall'art. 10-bis L. 212/2000 (questa precisazione appare ridondante, considerato che il citato art. 10-bis è una norma di generale applicazione);

3) dovrà essere versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 2024 (ovvero nella generalità dei casi l'esercizio 2023). I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio potranno effettuare il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.  Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine dovesse scadere nel 2023, questo versamento dovrà essere effettuato nell'anno 2024 (comunque, entro il 31 gennaio);

4) in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, in luogo del versamento indicato al punto precedente, le banche potranno destinare ad una riserva non distribuibile un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata secondo le disposizioni sopra indicate (questa riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento UE 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1). Anche questa costituisce una novità apportata in sede di conversione in Legge del Decreto Asset. A livello operativo:

  • nel caso in cui le perdite o gli utili d'esercizio dovessero essere di importo inferiore a questo ammontare, la riserva potrà essere costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli ulti degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e, successivamente, le altre riserve patrimoniali disponibili;
  • anche gli utili destinati alla riserva legale dovranno considerarsi destinati alla riserva non distribuibile (ex art. 37 c. 1 D.Lgs. 385/93);
  • in caso di utilizzo della riserva per la distribuzione di utili, entro 30 giorni dall'approvazione della relativa delibera, occorrerà versare l'imposta maggiorata di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea.

Per espressa previsione normativa, le banche non potranno traslare gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti delle imprese e clienti finali (a quest'ultimo riguardo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dovrà vigilare sulla puntuale osservanza della disposizione, anche mediante accertamenti a campioni, e riferirà annualmente alle Camere con apposita relazione).

Infine, le maggiori entrate derivanti dall'imposta in esame dovranno essere destinate al finanziamento del fondo per i mutui sulla prima casa, al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese (alla ripartizione del fondo si dovrà procedere con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze).

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