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martedì 10/10/2023 • 06:00

Finanziamenti In Gazzetta Ufficiale

Decreto Trasporti: incentivi contro le emissioni pari a 22 milioni di euro

Il DM MIT 30 agosto 2013 n. 134, pubblicato nella GU del 6 ottobre 2023, individua i beneficiari e le modalità di erogazione degli aiuti per incentivare i servizi di trasporto ferroviario intermodale a ridurre le emissioni inquinanti . Il decreto entrerà in vigore il 21 ottobre 2023.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Regolamento in commento stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co.648- 649, della legge, n. 208/2015, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale. Gli interventi sono finalizzati ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2, anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto maggiormente sostenibili. Le somme messa a disposizione sono pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Soggetto gestore

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono svolti dal soggetto gestore, con le modalità e nei termini previsti da apposito accordo di servizio, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore.

Le funzioni e le attività che il soggetto gestore deve svolgere, così come regolamentate dal predetto accordo di servizio, sono le seguenti:

  • collabora con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso agli incentivi;
  • fornisce assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;
  • realizza la gestione operativa concernente i provvedimenti adottati, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;
  • fornisce assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;
  • monitora l'andamento dei procedimenti e svolge le relative attività di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale.

Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal co 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, nel limite massimo dell'1 ,5 per cento delle risorse destinate all'intervento e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto:

  • per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale;
  • per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, della spesa da sostenere;
  • per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e,
  • per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili.

Sul punto, si evidenzia che, gli oneri sono riconosciuti previa presentazione e approvazione di apposita e documentata rendicontazione, redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo e in conformità al preventivo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo nonché, a condizioni di reciprocità, le imprese utenti di servizi ferroviarie e gli operatori del trasporto combinato aventi sede in Svizzera, costituiti in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative.

Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, le summenzionate imprese devono essere in possesso di determinati requisiti, ossia:

  • essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese o enti equivalenti;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
  • non essere sottoposte a procedure concorsuali quali il fallimento, l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
  • possedere una situazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale;
  • operare nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di lavoro;
  • essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo;
  • non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni;
  • aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

Il possesso dei citati requisiti deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione. Difatti, la sopravvenuta assenza dei requisiti costituisce causa di revoca del contributo e recupero dello stesso.

Le imprese richiedenti il contributo sono obbligate, altresì, ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra imprese e sicurezza. Le imprese soggette ad influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria sono obbligate a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto di incentivazione, pena la non ammissibilità al contributo.

Misura dell'incentivo

L'incentivo è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:

  • a dimostrare, per il periodo di almeno un anno un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020;
  • a mantenere in essere, per dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020;
  • a mantenere, nei dodici mesi successivi all'ultima annualità di incentivazione, un volume   di   traffico   ferroviario   merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, almeno pari alla media del volume di traffico intermodale o trasbordato effettuato nel corso   del   triennio 2018-2020.

Nello specifico, all'impresa è riconosciuto un contributo in ragione dei treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, fino ad un massimo di euro 2,50 per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato. Si rileva che, ai fini del contributo, non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un interporto.

Entro quarantacinque giorni, decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, il Ministero comunica l'ammissibilità dell'impresa al contributo.

Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel corso del quadriennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici mesi, con l'acquisizione di contratti conclusi direttamente con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con   treni completi.

I beneficiari, che sono operatori del trasporto combinato, sono tenuti a ribaltare almeno il 50 per cento del contributo a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di   trasporto ferroviario oggetto del contributo medesimo.

Erogazione del contributo

Il contributo per treno*km attribuibile è quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed è erogato compatibilmente con la disponibilità di cassa e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse disponibili non sono sufficienti, si procede alla riduzione di dette risorse in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.

Procedura di accesso

L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi è determinata con apposito provvedimento del Direttore generale per le   politiche   integrate   di   mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità, da adottare entro quindici giorni decorrenti dal 21 ottobre 2023.

Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dal provvedimento, il soggetto gestore procede alla prima analisi documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

L'ammissione al contributo è notificata dal Ministero tramite posta elettronica certificata, all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore. In caso di esito negativo delle attività istruttorie, la domanda è rigettata, previa comunicazione.

Si ricorda che, il contributo è quantificato, annualmente, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento.

Termini e modalità del ribaltamento del contributo

Gli operatori del trasporto intermodale o trasbordato, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela, sono tenuti a verificare la regolarità dell'imprese di autotrasporto di merci per conto terzi presso il Portale dell'Albo degli Autotrasportatori. La quota di contributo non è ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Per le imprese non italiane aventi sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, la regolarità è   accertata   tramite   identificativi rilasciati da organismi equivalenti alla Camera di Commercio, dai quali risultino tutte le informazioni anagrafiche analogamente a quanto richiesto per le imprese italiane nonché l'identità del legale rappresentante.

Si evidenzia, infine, che, nei casi di revoca del contributo, il beneficiario non può accedere ai contributi per alcun periodo di incentivazione ed è tenuto alla restituzione integrale del contributo eventualmente già percepito.

Fonte:  

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