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sabato 07/10/2023 • 06:00

Impresa Proposta di regolamento UE

Come registrare le indicazioni geografiche per i prodotti aziendali

Il nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, al vaglio del legislatore UE, prevede una prima fase di registrazione a livello nazionale e una seconda a livello UE. L’indicazione registrata potrà essere utilizzata da qualsiasi produttore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare.

di Gilberto Cavagna di Gualdana - Avvocato, BIPART studio legale, diritto della proprietà intellettuale e dell’arte

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  • Tempo di lettura 7 min.
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La procedura di registrazione prevederà una prima fase a livello nazionale e una seconda a livello dell’Unione; faranno eccezione i casi di registrazione diretta presentate direttamente all’EUIPO. Quanto alla fase nazionale di registrazione, ciascuno Stato membro dovrà mantenere o designare un'autorità competente per la gestione della registrazione e delle altre procedure. Due o più Stati membri potranno però concordare che l'autorità competente di uno di essi sia responsabile della fase nazionale di tali procedure.

La domanda sarà esaminata attraverso un meccanismo efficace e trasparente (art. 14) e, conclusasi tale fase, la domanda verrà pubblicata e, per almeno due mesi, qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro responsabile (o degli Stati membri di origine del prodotto in questione), potrà presentare opposizione (art. 15) secondo le modalità dettagliate della procedura previste.

Terminato l’esame e valutato l'esito dell’eventuale procedura di opposizione, qualora l’autorità ritenga che la domanda presenti le condizioni prescritte dal Regolamento, adotterà una decisione favorevole e presenterà la domanda di registrazione all'Unione; diversamente l’autorità competente rigetterà la domanda (art. 16).

La domanda a livello dell’Unione dovrà essere presentata con modalità telematiche ed essere pubblicata dall'EUIPO nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (di seguito, il “Registro”) (art. 22). La domanda sarà poi esaminata dalla Divisione Indicazioni Geografiche che (tenendo conto dell'esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato) verificherà:

  1. l’assenza di errori manifesti;
  2. che le informazioni riportate siano complete;
  3. che il documento unico sia preciso, di natura tecnica e conforme a quanto previsto dal Regolamento.

All’esito dell’esame comunitario, che di norma non dovrà superare i 6 mesi (art. 23.3), qualora ritenesse soddisfatte le condizioni l’EUIPO pubblicherà nel Registro il Documento unico e il riferimento al disciplinare; entro 3 mesi dalla pubblicazione dell’autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo o di persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo stabilite in un paese terzo o in un altro stato membro potranno presentare eventuali opposizioni o osservazioni.

In attesta dell’esito della procedura a livello europeo, gli Stati membri potranno concedere alle IG depositati a livello nazionale una protezione temporanea valida solo nel Paese interessato, efficace dal momento in cui la domanda è trasmessa all’EUIPO e sino a quando l’ufficio non si pronuncerà (art. 18).

Gli Stati membri dovranno altresì tenere informato l'EUIPO in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e amministrativi nazionali che potrebbero influire sulla registrazione di un’IG.

Qualsiasi onere amministrativo associato alla procedura di registrazione deve essere ridotto al minimo (art. 7). Gli Stati membri potranno applicare delle tasse per coprire i costi della fase nazionale e/o per coprire i costi dei controlli da effettuarsi, purché ragionevoli, proporzionate e tenendo conto della situazione delle PMI al fine di promuovere la competitività dei produttori. L’EUIPO, invece, applicherà una tassa unicamente nei casi di registrazione diretta (ex art. 20), nelle procedure relative alle IG di paesi terzi (ex art. 21 lett. c) e nei ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso (ex art. 33); qualora l’IG sia stata registrata seguendo una delle due prime procedure appena menzionate, l’EUIPO potrà applicare una tassa per le richieste di modifica del disciplinare e per quelle di cancellazione relative a tale domanda (art. 65.4).

Chiunque potrà scaricare dal Registro un estratto ufficiale che fornisca la prova della registrazione dell’IG e altri dati rilevanti (art. 38).

Il Regolamento prevede altresì le circostanze per eventuali modifiche ai disciplinari (art. 31) e le modalità di cancellazione della registrazione.

All’interno dell’EUIPO sarà istituita una Divisione preposta che sarà responsabile delle decisioni relative a domande di registrazione di IG, richieste di modifica del disciplinare, opposizioni a domande di registrazione o di modifica del disciplinare, iscrizioni nel Registro e richieste di cancellazione delle registrazioni di IG.

Modalità di utilizzo dell’indicazione geografica registrata

L’’IG registrata potrà essere utilizzata da qualsiasi produttore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare (art. 47). I produttori potranno altresì utilizzare un’IG per indicare che un prodotto fabbricato contiene o incorpora, come parte o componente, un prodotto designato da tale IG, sempre che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non sfrutti, o danneggi la reputazione dell’IG (art. 41.1); con la precisazione che l’IG che designerà una parte o un componente di un prodotto non potrà essere applicata nella denominazione di vendita di tale prodotto, salvo consenso del titolare (art. 41.2)

Il simbolo dell'Unione stabilito per le "indicazioni geografiche protette" ai sensi del regolamento (UE) n. 664/2014 sarà applicabile anche alle IG per i prodotti artigianali e industriali e dovrà figurare nell'etichettatura (anche accompagnata dall’acronimo “IGP”) e nel materiale pubblicitario o comunicativo (con l’indicazione geografica nello stesso campo visivo del suddetto simbolo) (art. 48) e solo dopo la pubblicazione della decisione relativa alla registrazione; qualora sia stata solo depositata la domanda, i produttori potranno unicamente segnalare nell'etichettatura e nella presentazione del prodotto l'avvenuta presentazione e, qualora la domanda sia respinta, avranno la possibilità di commercializzare i prodotti così etichettati sino all'esaurimento delle scorte.

Le etichette e il materiale pubblicitario o comunicativo potranno altresì ricomprendere riproduzioni della zona geografica di origine cui si fa riferimento nel disciplinare; e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro o alla regione in cui è collocata tale zona geografica di origine.

Controlli e sanzioni

Gli Stati membri stabiliranno le norme relative alle sanzioni applicabili in caso si verifichino delle violazioni del Regolamento e adotteranno tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione da parte delle autorità competenti designate. Le sanzioni, che dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e la relativa disciplina dovrà essere notificata alla Commissione dagli Stati membri entro la data di applicazione del Regolamento (art. 61).

La verifica di conformità al corrispondente disciplinare sarà da effettuarsi mediante autodichiarazione, che dovrà essere presentata prima dell’immissione sul mercato del relativo prodotto e seguendo il modello allegato al Regolamento (art. 51.1 e 51.2). Se l’autorità competente riterrà le informazioni ivi fornite complete e coerenti rilascerà un certificato di autorizzazione all’uso dell’IG relativa al prodotto in questione o rinnoverà un certificato esistente, diversamente chiederà al produttore di completare o correggere gli errori o le incongruenze (art. 51.3). Una volta immesso sul mercato, il produttore dovrà ogni tre anni provvedere a ripresentare un’autodichiarazione volta a dimostrare il permanere delle conformità del prodotto rispetto al disciplinare; analogamente qualora quest’ultimo venga modificato effetti sul prodotto in questione, l’autodichiarazione deve essere aggiornata senza indugio (art. 51.2). In alternativa gli Stati membri potranno prevedere che la verifica di conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare sia posta in essere da parte di una o più delle autorità competenti designate, oppure di uno o più organismi di certificazione dei prodotti o persone fisiche a cui sono stati delegati compiti di controllo.

La verifica di conformità per prodotti originari da un Paese terzo dovrà essere unicamente condotta da parte di un'autorità competente designata da tale Paese.

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