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giovedì 28/09/2023 • 06:00

Impresa Proposta di regolamento UE

Prodotti industriali: nuove regole sulle indicazioni geografiche

È attualmente al vaglio del legislatore comunitario un regolamento sulle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali al fine di rafforzarne la protezione all'interno dell'UE e nei paesi terzi. In attesa che la disciplina sia formalmente approvata dal Consiglio, un riepilogo di quelli che dovrebbero essere gli elementi essenziali di questa nuova protezione.

di Gilberto Cavagna di Gualdana - Avvocato, BIPART studio legale, diritto della proprietà intellettuale e dell’arte

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

Il 12 settembre 2023 il Parlamento europeo ha deliberato sulla proposta di regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali (noti anche come IG non agricole) al fine di consentire la registrazione dei nomi di prodotti non agricoli come indicazioni geografiche, per rafforzarne la protezione all'interno dell'UE e nei paesi terzi (di seguito, il “Regolamento”).

Il testo dovrà essere ora formalmente approvato dal Consiglio e, a quel punto, il Regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ambito di applicazione

Il Regolamento mira a creare un nuovo sistema di protezione delle IG sui generis a livello europeo per prodotti come le ceramiche o i coltelli. L’ambito di applicazione sarà limitato ai prodotti artigianali e industriali. Per poter beneficiare della protezione di IG il nome di un prodotto industriale o artigianale dovrà possedere i seguenti requisiti (art. 6):

  1. essere originario di un determinato luogo, regione o Stato;
  2. presentare una data qualità o reputazione o altre caratteristiche essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
  3. essere prodotto, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica definita.

I prodotti contrari all'ordine pubblico saranno esclusi dalla protezione.

Un termine generico non potrà essere registrato come IG, né  tanto meno una denominazione totalmente o parzialmente omonima già richiesta o protetta come IG nell'Unione, a meno che nella pratica non sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali delle due denominazioni, sempre tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera identità od origine geografica dei prodotti (artt. 42 e 43). Allo stesso modo sarà respinta qualsiasi denominazione che potrebbe indurre in errore il consumatore rispetto ad un marchio che gode di notorietà o comunque conosciuto (art. 44.2).

I prodotti da registrare dovranno essere conformi a un disciplinare (art. 9) che, oltre a ed essere oggettivo e non discriminatorio, dovrà indicare le fasi di produzione che si svolgono nell'area geografica delimitata e comprendere le seguenti indicazioni:

  1. il nome da proteggere (che potrebbe essere il nome geografico del luogo di produzione oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere o designare il prodotto);
  2. il tipo di prodotto;
  3. una descrizione del prodotto e di eventuali materie prime;
  4. la specificazione della zona geografica definita che crea il collegamento fra una o più caratteristiche del prodotto e le ragioni di quel legame;
  5. gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica indicata;
  6. la descrizione del metodo di produzione o di ottenimento del prodotto;
  7. informazioni relative al confezionamento nei casi in cui il richiedente ritenga che il confezionamento debba avere luogo nella zona geografica definita e ne fornisca sufficienti motivazioni;
  8. eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto;
  9. l'indicazione di ogni singola fase di produzione che viene effettuata da uno o più produttori in uno Stato membro o in un paese terzo diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di cui è originaria la denominazione, nonché delle specifiche disposizioni per la verifica della conformità a tali aspetti;
  10. eventuali altre condizioni previste dallo Stato membro o da un'associazione di produttori (tenendo conto che tali condizioni dovranno essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto europeo).

Per la domanda si dovrà utilizzare il modulo standard previsto dal Regolamento, il c.d. Documento unico (art. 10). Le indicazioni geografiche iscritte nel Registro saranno protette da:

(a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell’IG per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti registrati o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione dell’IG protetta;

(b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;

(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla loro origine;

(d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto (art. 40).

Eventuali domande di marchio confliggenti presentate dopo la domanda di registrazione dell’IG dovranno essere rifiutate; mentre i marchi già depositati, registrati o utilizzato di fatto nell’Unione prima della domanda di registrazione dell’IG potranno continuare a essere utilizzati e rinnovati nonostante la registrazione dell'IG.

I marchi di garanzia e di certificazione, così come i marchi collettivi potranno essere utilizzati su etichette e confezioni insieme all'IG (art. 44.5).

Soggetti richiedenti

I richiedenti (art. 8) la registrazione dovranno essere unicamente le associazioni di produttori; un singolo produttore potrebbe richiedere la registrazione solo se:  

  1. la persona interessata sia l'unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione;
  2. la zona geografica interessata risulti limitata a una parte particolare di un territorio senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle zone limitrofe, oppure le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

Gli enti pubblici regionali o locali potranno contribuire nella preparazione della domanda e nella relativa procedura. Ciascuno Stato membro potrà poi sempre designare uno specifico ente locale o regionale (diverso dall’autorità competente per le procedure di registrazione, dei controlli e delle verifiche) o un ente privato che possano essere considerati richiedenti (art 8.3 e 8.4).

Se la domanda di IG riguarda una zona transfrontaliera, i richiedenti dei diversi Stati interessati (o Stati membri e paesi terzi, o solo di diversi paesi terzi) dovranno presentare una domanda di registrazione comune (art. 8.5).

Nel caso in cui il richiedente sia una micro, piccola o media impresa o un gruppo di produttori composto esclusivamente da PMI, l'autorità competente dello Stato membro da cui proviene il gruppo di produttori o il singolo produttore, presterà assistenza nella preparazione del Documento unico. Nei casi di registrazione diretta sarà invece l’EUIPO a fornire assistenza al richiedente (art. 10.2).

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