lunedì 09/10/2023 • 06:00
Ai fini dell'IMU, un'area edificabile non accatastata autonomamente ma di pertinenza di un edificio accatastato e dotato di rendita autonoma può essere assoggettato ad imposta in maniera autonoma.
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È legittimo notificare più accertamenti per lo stesso periodo di imposta. Difatti, non è applicabile ai tributi locali la disciplina dell'accertamento integrativo, quindi gli enti impositori (Comuni) possono emettere per un medesimo periodo di imposta più accertamenti ogni qual volta vengano a conoscenza di nuovi elementi rispetto al primo accertamento (Cass. 25 settembre 2023, n. 27261).
L'esclusione della pertinenza
La sentenza in oggetto ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata nella parte in cui la CTR aveva correttamente escluso la natura pertinenziale degli immobili, rilevando che «il fatto che siano recintati non vuol dire asservimento ad edifici esistenti, sia perché la recinzione è amovibile, sia perché in concreto non è avvenuta alcuna modificazione funzionale dell'area che ne modifichi lo ius edificandi». Ebbene, ai fini della corretta disamina della presente questione, occorre soffermarsi su alcuni aspetti precisati dalla Cassazione.
Immobile oggetto dell'imposta
L'art. 2 c. 1 lett. a) D.Lgs. 504/1992, impone di considerare parte integrante del fabbricato oggetto dell'imposta (l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano), quindi non autonomamente imponibile, oltre che l'area occupata dalla costruzione, anche quella che ne costituisce pertinenza; tale specifico regime trova applicazione solo se la natura pertinenziale resta convalidata mediante la verifica in concreto dei presupposti, aggettivo e soggettivo, posti dalla norma ordinaria. Pertanto, l'accertamento dell'esistenza (ai sensi dell'art. 817 c.c.) del vincolo pertinenziale, ovverosia del fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo postula anche quello dell'esistenza dell'ulteriore requisito della non suscettibilità anche del bene costituente pertinenza di diversa destinazione senza radicale trasformazione.
Esclusione dell'autonoma tassazione delle aree pertinenziali
In tema di ICI, sulla base di principi applicabili anche all'IMU, l'art. 2 D.Lgs. 504/92, nell'escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale correlato alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, in conformità all'art. 817 c.c., con la conseguenza che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi.
La pertinenza ai fini ICI/IMU
La pertinenza considerata dalla norma sull'ICI (o IMU) è inequivocabilmente relazionata alla materiale condizione della res, vale a dire alla sua destinazione effettiva e concreta. Difatti, in materia fiscale, attesa l'indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'asservimento pertinenziale (che grava sul contribuente) deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico; se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite.
La recinzione amovibile
Affinché un'area fabbricabile perda il (plus) valore costituito dall'edificabilità, occorre che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum. A tal proposito, nella vicenda in commento, la CTR aveva correttamente evidenziato che:
Secondo i giudici, ciò che rileva, per definire le pertinenze, non è neppure la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale che pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico.
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