giovedì 05/10/2023 • 06:00
La rateazione dei debiti tributari non iscritti a ruolo, di cui usufruisce l'impresa che conclude positivamente il percorso di risanamento della composizione negoziata della crisi, può prevedere rate variabili di importo crescente per ciascun anno, e quindi non necessariamente rate di pari importo.
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L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 443 del 2 ottobre 2023, ha fornito chiarimenti in materia di accesso alla composizione negoziata della crisi.
L'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di sapere se sia possibile richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale che preveda come consentito dall'art. 19 c. 1 ter DPR 602/73 in luogo di rate costanti, rate variabili proporzionate ai «flussi derivanti dal proseguo dell'attività aziendale e distribuibili al creditore erariale.
L'art. 25 c. 4 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa) prevede una misura premiale volta ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata della crisi.
In particolare, secondo la disposizione in esame, in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto (volto ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni) concluso dall'imprenditore con uno o più creditori ovvero di un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto (tale da attestare la coerenza rispetto al superamento della crisi), l'Agenzia delle Entrate concede all'imprenditore che lo richiede un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle imposte dovute e non versate non ancora iscritte a ruolo, nonché dei relativi accessori.
A quest'ultimo riguardo, nel disciplinare le dilazioni di pagamento, l'art. 19 DPR 602/73 prevede che:
Conclusioni
L'art. 38 c. 1 DL 13/2023 prevede, indipendentemente dall'origine della crisi, la possibilità dell'Agenzia delle Entrate di concedere un piano di rateazione fino a 120 rate mensili se nell'istanza (depositata ai sensi dell'art. 25-bis c. 4 D.Lgs. 14/2019) viene comprovata la grave situazione di difficoltà dell'impresa e questa è confermata dall'esperto. In sede di interpello l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l'agevolazione in esame è tale da ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell'interesse del salvataggio dell'impresa.
Per questo motivo, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia delle rate da versare (costanti o variabili), l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di richiedere il pagamento rateizzato dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno (e quindi non necessariamente in rate di pari importo), così come previsto dall'art. 19 c. 1-ter DPR 602/73.
Resta di competenza dell'Ufficio creditore la determinazione dell'importo delle rate e la valutazione di un eventuale parametro (nella specie, i flussi derivanti dall'attività), purché il piano di rateizzazione preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno.
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