martedì 03/10/2023 • 06:00
Lo scarso rendimento negligente può giustificare il licenziamento del dipendente qualora ricorrano determinate condizioni che consentano di misurare oggettivamente la gravità dell’inadempimento. La giurisprudenza, però, ha subordinato la legittimità di questo recesso al ricorrere di determinati limiti e condizioni, non sempre facili da dimostrare nel corso di un giudizio.
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Nel nostro ordinamento, il licenziamento per scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, per questo riconducibile alla fattispecie del giustificato motivo soggettivo. La giurisprudenza ne riconosce in modo ormai unanime la natura ontologicamente disciplinare; ne consegue, pertanto, che il recesso per scarso rendimento deve sempre essere preceduto dall'avvio di un procedimento disciplinare nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (tuttavia si ritiene che non sia necessaria la previa affissione del codice disciplinare, e ciò in quanto il dovere di diligenza rientra nel “minimo etico” normalmente esigibile da un lavoratore; Cass. 14 luglio 2023 n. 20284). Il licenziamento per scarso rendimento negligente per la Cassazione: nozione e limiti Secondo la giurisprudenza di legittimità, è possibile risolvere un rapporto di lavoro per scarso rendimento solo laddove si sia in presenza di una evidente violazione del dovere di diligente collaborazione dovuto dal dipendente; a tal fine, però, non è sufficiente il mancato raggiungimento di un obiettivo (in quanto altrimenti verrebbe addossato al...
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Marco Proietti
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