martedì 03/10/2023 • 06:00
Con il Decreto proroghe i contribuenti avranno tempo sino al 15 novembre 2023 per effettuare la rideterminazione del valore fiscale delle cripto-attività. Il termine, originariamente stabilito al 30 giugno, era stato prorogato al 30 settembre 2023.
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Legge di bilancio 2023: tassazione delle cripto-attività
La nuova disciplina voluta dal Legislatore con la Legge di bilancio ha introdotto all'art. 67 c. 1 lett. c-quinquies TUIR, tra i redditi diversi, una nuova fattispecie impositiva che ricomprende le plusvalenze e gli altri proventi, se di importo superiore ad Euro 2.000 per ogni periodo d'imposta, realizzati tramite il rimborso, la cessione a titolo oneroso, la permuta o la detenzione di cripto-attività.
Affinché la permuta, tra cripto-attività, abbia rilievo da un punto di vista fiscale è necessario che le stesse siano di specie diversa, rimanendo neutra (non imponibile) la permuta tra cripto-attività definite “eguali”. A mente di quanto contenuto nella relazione illustrativa, per cripto-attività “eguali” si debbono intendere quelle che assolvono alle medesime funzioni e hanno le medesime caratteristiche.
Le plusvalenze generate dalle nuove fattispecie impositive saranno soggette ad imposta sulla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività e il loro costo o valore di acquisto. Le plusvalenze così determinate potranno essere sommate algebricamente alle eventuali relative minusvalenze e, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze – di un importo eccedente Euro 2.000, l'eccedenza potrà essere riportata in deduzione, per l'intero ammontare, nei periodi d'imposta successivi e comunque non oltre il quarto.
Le plusvalenze e gli altri proventi imponibili derivanti dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta o dalla detenzione di cripto-attività saranno assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 26%.
Relativamente al pagamento delle imposte concernenti le plusvalenze, la norma ha introdotto la facoltà, per i possessori di cripto-attività in deposito presso intermediari finanziari residenti, di optare, in alternativa all'ordinario regime dichiarativo, per il regime del c.d. risparmio amministrato o per il regime del c.d. risparmio gestito.
L'opzione per il regime del c.d. risparmio amministrato è stata, inoltre, estesa anche ai casi di cripto-attività in deposito presso gli operatori non finanziari di cui alle lett. i) e i-bis) del comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. 231/2007 (prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale).
La norma ha esteso, altresì, la disciplina del monitoraggio fiscale a carico degli intermediari finanziari anche ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e ha introdotto l'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, per i contribuenti che possiedono o detengono cripto-attività.
Peraltro, con la risposta ad interpello n. 788/E/2021, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le valute virtuali, anche se detenute in wallet privati, devono comunque essere indicate nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. Questo significa che la mera detenzione di valuta virtuale a titolo personale, senza l'intervento di exchange, era stata, comunque, considerata elemento valido per gli adempimenti connessi al monitoraggio fiscale.
Regolarizzazione delle cripto-attività
La procedura di regolarizzazione in esame permette, ai soggetti che non hanno indicato nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi la detenzione di cripto-attività entro il 31 dicembre 2021, di regolarizzare la propria posizione in relazione ad una o più annualità tramite la presentazione di una apposita istanza di emersione.
La disciplina per la regolarizzazione contempla due distinte ipotesi, le quali prevedono un'identica procedura di regolarizzazione (istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate) ma una diversa misura di pagamento da parte del contribuente. Nel caso in cui il contribuente:
Rideterminazione del valore fiscale delle cripto-attività, termine ultimo il 15 novembre 2023
La Legge di bilancio ha introdotto la possibilità di rivalutare il valore, da un punto di vista fiscale, delle cripto- attività, detenute al 1 ̊ gennaio 2023, assumendo, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data.
La rivalutazione prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%. Detta imposta, nel caso di corresponsione in un'unica soluzione, doveva originariamente essere versata entro il 30 giugno 2023 o in tre rate annuali di pari importo, con aggravio di interessi sulle rate successive alla prima nella misura del 3% annuo.
Con il DL 20 maggio 2023 n. 51, il termine è stato prorogato al 30 settembre e con l'approvazione del decreto proroghe (DL 132/2023) il termine è ulteriormente slittato al 15 novembre 2023.
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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