Il termine per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci viene differito dal 30 settembre al 30 novembre ma con l'obbligo di versare per intero l'imposta sostitutiva.
Il 13 settembre 2023, la Sottosegretaria del MEF Albano, aprendo al possibile accoglimento della proroga da parte del Governo della richiesta dei Commercialisti sulla scadenza del 30 settembre per l'assegnazione agevolata, con una risposta a interrogazione parlamentare in Commissione Finanze della Camera ha sottolineato che “Presso gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, sono in corso gli opportuni approfondimenti volti a valutare l'eventuale predisposizione di una proposta normativa finalizzata a prorogare i termini per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali”. La richiesta proposta di un maggior termine per le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali prevedeva come termine ultimo la data del 30 novembre 2023.
Proroga ufficiale
Il Decreto, recante disposizioni in materia di proroga di termini normativi e di versamenti fiscali, rinvia di due mesi (dal 30 settembre al 30 novembre 2023) la scadenza per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci e di trasformazione in società semplice e pagare l'imposta sostitutiva tutta in unica soluzione.
Il testo della norma recita testualmente: "All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 100, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al D.Lgs. 241/97".
Nella sostanza, viene creato un doppio binario:
il primo prevede che chi rispetta il termine del 30 settembre 2023 (il termine cadendo di sabato slitta al 2 ottobre), come prevede la norma attuale inserita nella legge di Bilancio dello scorso anno, potrà versare il 60% della sostitutiva a titolo di acconto e il restante 40% entro il 30 novembre prossimo;
il secondo chi perfezionerà le operazioni agevolate entro il maggior termine del 30 novembre 2023 dovrà versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione evitando in tal modo gli impatti negativi sul gettito atteso.
La disciplina in sintesi
Le società commerciali possono assegnare o cedere ai propri soci (risultanti al 30 settembre 2022) in modalità agevolata beni immobili diversi da quelli strumentali per natura, concessi in locazione o comunque non utilizzati direttamente dall'impresa, ovvero diversi da quelli alla cui produzione o scambio e diretta l'attività (art. 43 c. 2 TUIR) e beni mobili registrati.
Focalizzandoci sull'assegnazione dei beni ai soci, il bene viene dato ai soci e contemporaneamente va a diminuire il patrimonio netto della società e tale operazione si concretizzerà con una distribuzione di utili, con una distribuzione di riserve di capitale o con una riduzione del capitale sociale (operazioni che nella generalità dei casi sono effettuate avendo come contropartita il denaro, mentre nella disciplina in esame i soci hanno come contropartita un bene immobile o un bene mobile registrato).
L'agevolazione consiste nell'assolvimento di un'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5% (per le società considerate non operative in due periodi di imposta su tre di quelli precedenti quello in corso al momento dell'assegnazione) sul plusvalore del bene da assegnare o da cedere ai soci, oppure che fuoriesce dal regime d'impresa in virtù della trasformazione in società semplice. Il plusvalore è dato dalla differenza tra valore normale del bene e costo fiscale ai sensi dell'art. 110 TUIR, il valore normale del bene è determinato a norma dell'art. 9 c. 3 TUIR.
In alternativa, per i soli beni immobili, è consentito ai sensi del comma 117 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023, prendere a riferimento, in luogo del valore normale, il c.d. valore catastale del bene, derivante dall'applicazione alla rendita catastale dei moltiplicatori di cui all'art. 52 c. 4 primo periodo DPR n. 131/86.
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR, o in alternativa, secondo i moltiplicatori catastali, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori (viene quindi applicato il minore tra il VN secondo il TUIR e secondo il criterio catastale).
Questo criterio agevolativo non trova applicazione in ambito IVA.
Secondo quanto è stato posto in luce nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2016 (paragrafo 4), la base imponibile dell'imposta sostitutiva, e di conseguenza il tributo da assolvere, può anche essere pari a zero, nell'ipotesi in cui il valore normale/catastale dei beni assegnati sia inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto.
In questa evenienza, la minusvalenza generata non è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ma la mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire del beneficio.
L'effettuazione dell'operazione deve avvenire entro:
il 30 settembre 2023, con il versamento del 60% delle imposte, mentre il saldo è dovuto entro il 30 novembre 2023;
il 30 novembre 2023, con il versamento integrale dell'imposta sostitutiva dovuta.
Si rammentano le diverse imposte sostitutive che caratterizzano le operazioni agevolate in commento:
8% (o 10,5% per le società non operative in almeno due degli ultimi tre periodi di imposta) a titolo di imposta sostitutiva sulla plusvalenza che, su base opzionale, può essere determinata assumendo il valore catastale in luogo del valore normale del bene;
13% a titolo di imposta sostitutiva sul valore delle eventuali riserve in sospensione di imposta.
Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
Per le operazioni agevolate è previsto che l'imposta di registro sia ridotta al 50% e le imposte ipotecarie e catastali siano dovute in misura fissa.
In ambito dell'IVAsi dovrà eventualmente applicare la rettifica della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis2 DPR 633/72 relativamente all'imposta detratta in sede di acquisizione dei beni assegnati o ceduti.
L'imposizione sostitutiva “copre” solo le imposte sui redditi e l'IRAP, mentre per l'IVA il riferimento normativo ex art. 2 c. 2 n. 6 DPR 633/72 guarda al criterio generale in base al quale le assegnazioni di beni ai soci costituiscono cessioni di beni e integrano il presupposto oggettivo ai fini dell'applicazione dell'imposta. L'IVA deve essere quindi assolta secondo le aliquote ordinariamente previste, senza agevolazioni.
Valgono anche in queste operazioni i principi relativi all'autoconsumo che prevedono la non applicazione dell'IVA con riguardo ai beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta: in altri termini, agli effetti dell'imposta rilevano tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati. Esulano invece dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto.
Ai fini della determinazione della base imponibile va ordinariamente fatto riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.
Mentre nell'imposizione diretta è “pacifica” la possibilità di determinare la base imponibile della cessione - assegnazione - trasformazione agevolata sulla base del “mercato”, per quanto riguarda l'IVA è necessario adottare un criterio compatibile con l'ordinamento comunitario, nei termini espressi dall'Agenzia delle Entrate nella propria circolare 16 settembre 2016, n. 37/E (paragrafo 8): in particolare, il problema si pone per le ipotesi in cui manchi qualsiasi riferimento a un prezzo di acquisto originario o a un costo (es.: fabbricato non acquistato ma costruito dal soggetto).
In tali situazioni è ammessa la possibilità di determinare la base imponibile secondo il criterio del prezzo d'acquisto di beni similari (a condizione che esistano beni simili sul mercato) sulla base dei prezzi di mercato per il medesimo tipo di beni al momento della destinazione dell'immobile (al riguardo è richiamata la sentenza della CGCE C-16/14, punto 40).
Il perfezionamento delle operazioni agevolate deve avvenire in sede dichiarativa con la compilazione del quadro RQ, sezione XXIV, del Modello REDDITI SC e SP. Al riguardo è utile richiamare il fatto che, in ragione del versamento dell'imposta sostitutiva, i componenti di reddito scaturenti dall'operazione non sono ulteriormente tassati e quindi è necessario operare una variazione in diminuzione per la plusvalenza realizzata, da indicare con il codice 51 al rigo RF55 (ovvero una variazione in aumento per la minusvalenza, con medesimo codice al rigo RF31). Analoghe variazioni, seppure prive di codici specifici, devono essere operate ai fini IRAP.
Rideterminazione delle cripto-attività
La rideterminazione del valore delle cripto-attività viene prorogata dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023: si rammenta che la L. 197/2022, legge di Bilancio 2023, ha previsto, all'articolo 1, comma 133 e seguenti, la possibilità di versare l'imposta sostitutiva del 14 per cento (o la prima delle tre rate della stessa) per l'affrancamento opzionale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023.
Tale operazione si va a combinare con la sanatoria prevista dalla stessa legge di Bilancio grazie alla quale i contribuenti, persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia che, entro il 31 dicembre 2021, erano in possesso di cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e non hanno indicato i relativi redditi in dichiarazione, possono regolarizzare la loro posizione fiscale.
Si può beneficiare della citata regolarizzazione per i periodi d'imposta dal 2016 al 2021 e per aderire alla sanatoria è necessario inviare, tramite Pec, alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale relativo all'ultimo anno d'imposta, l'istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi compilato, secondo le istruzioni fornite dal provvedimento emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate il 7 agosto scorso.
Unitamente all'istanza andrà inviata la quietanza del versamento delle somme dovute effettuato tramite modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria (presumibilmente ottenuta dall'exchange attraverso il quale il soggetto ha acquistato e/o detiene le cripto-attività).
Il contribuente che non ha inserito, in tutto o in parte, le criptovalute nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi deve versare una sanzione ridotta pari allo 0,5 per cento del valore delle stesse, detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione.
Per i redditi che, allo stesso modo, non sono stati dichiarati, è necessario versare un'imposta sostitutiva del 3,5 per cento del valore delle criptovalute.
Va sottolineato che gli exchange devono registrarsi presso l'OAM (organismo agenti mediatori) e, a partire dallo scorso mese di giugno, comunicare allo stesso una serie di dati e di informazioni sui loro clienti; l'OAM, semestralmente, invierà al Ministero dell'economia i citati dati in forma aggregata. Per effetto di ciò, a partire dal 2024, sarà decisamente più difficile per chi detiene cripto-attività tenerle nasconderle al Fisco e pertanto la sanatoria rappresenta un'occasione utile per regolarizzare la propria posizione.
Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione
La precedente proroga sospendeva tali termini nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 (dovendosi quindi ritenere sospesi, ininterrottamente, dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023).
Ciò significa che sono sospesi fino al 30 ottobre 2023 i seguenti termini:
termine di 18 mesi dall'acquisto della “prima casa” entro il quale occorre trasferire la residenza nel comune in cui si trova l'abitazione;
termine di un anno entro il quale chi ha alienato l'immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni dall'atto di acquisto deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
termine di un anno entro il quale chi ha acquistato un immobile usufruendo dei benefici “prima casa” deve procedere alla vendita di altra abitazione ancora in suo possesso a sua volta acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici “prima casa”, per il riacquisto di altra “prima casa” al fine di poter usufruire del credito d'imposta
Il DL in commento prevede una nuova proroga al 31 dicembre 2023.
Forfettari: regolarizzazione quadro RS entro il 30 novembre 2024
Con la pubblicazione in Gazzetta del DL 132/2023 viene, inoltre ufficializzato il maggior termine entro il quale i contribuenti forfettari potranno regolarizzare il quadro RS. In particolare, l'art. 6, dispone che, gli obblighi informativi di cui all'art. 1 c. 73 L. 190/2014, relativi al periodo d'imposta 2021, possono essere adempiuti entro il 30 novembre 2024.
Fonte: DL 132/2023 (GU 29 settembre 2023 n. 228)