venerdì 29/09/2023 • 06:00
In riferimento ai crediti d'imposta imprese ''non gasivore'' non opera il divieto di compensazione in presenza di un debito iscritto a ruolo in via definitiva (Risp. AE 28 settembre 2023 n. 439).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 28 settembre 2023 n. 439 ha fornito un chiarimento in tema di crediti d'imposta imprese ''non gasivore''. L'art. 6 c. 4 DL 115/2022 (DL Aiuti bis), l'art. 1 c. 4 DL 144/2022 (DL Aiuti ter), l'art. 1 DL176/2022 (DL Aiuti quater) e l'art. 1 c. 5 L. 197/2022 hanno previsto il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale durante il terzo trimestre 2022, ottobre e novembre 2022, dicembre 2022 e il primo trimestre 2023. Trattasi di una misura agevolativa volta a contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi di gas naturale nei relativi periodi di riferimento attraverso un parziale ristoro alle imprese aventi i requisiti soggettivi e oggettivi normativamente richiesti. L'art. 31 DL 78/2010, disciplinando la preclusione alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva, al comma 1 sancisce che «a decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'art. 17 c. 1 D.Lgs. 241/97, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento». Tale disposizione contempla il divieto di compensazione dei soli crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto. L'Agenzia pertanto ritiene che i crediti d'imposta per imprese ''non gasivore'', avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti alla definizione di ''credito derivante da imposta erariale''. FONTE: Risp. AE 28 settembre 2023 n. 439
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