L'istante esprime la volontà di restituire il maggior importo dei crediti ceduti, maggiorato degli interessi legali e dichiara che le maggiori somme sono state percepite in assoluta buona fede e sono il frutto di errori materiali.
Per provvedere al riversamento, l'istante chiede di effettuare il pagamento dell'intero importo dovuto mediante l'utilizzo della delega modello F24, con l'indicazione del codice tributo 6921, esponendo le somme a debito nella sezione “Erario” colonna “importi a debito versati”.
Inoltre, l'istante chiede la non applicazione di sanzioni tenuto conto della buona fede e del fatto che l'errore non poteva essere evitato con la normale diligenza ma è stato il frutto della procedura che non ha previsto la possibilità di correggere piccoli errori, commessi prima, ma emersi a distanza di tempo nella fase di stato finale dei lavori.
In subordine, l'istante chiede l'applicazione, in misura agevolata, delle sanzioni collegate alla non spettanza del credito in quanto tutta la documentazione alla base del credito di imposta è puntuale, attendibile, veritiera, depositata ed è pertanto consultabile.
Con la risposta del 28 settembre 2023 n. 440, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, in assenza di concorso nella violazione spetta esclusivamente al cedente, beneficiario dell'agevolazione fiscale, riversare, mediante modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell'avvenuta compensazione e alla sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97, anche in misura ridotta in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97.
Ciò comporta la necessità di doversi coordinare con il cessionario al fine di sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione.
Infatti, nella diversa ipotesi in cui la compensazione non abbia ancora avuto luogo, il cedenteavendo comunque erroneamente già immesso in circolazione il credito deve comunque farsi parte attiva per impedirne l'utilizzo, comunicando sia al cessionario che all'AF la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto.
In particolare, previo annullamento dell'accettazione della comunicazione di cessione su richiesta congiunta ed eventuale invio della nuova comunicazione corretta, le parti possono poi regolarizzare tra loro, nell'ambito dei rapporti civilistici, le poste a debito che per l'effetto emergono.
Nella fattispecie illustrata, tuttavia, sebbene l'istante affermi che il credito in parte indebito non sia stato ancora compensato, fa sapere di non poter correggere, con le modalità illustrate, l'errore commesso, in ragione del rifiuto manifestato dall'istituto di credito cessionario all'annullamento dell'accettazione.
In tale circostanza, l'AF estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra tali soggetti non può intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario.
Ciò nondimeno, resta garantita la possibilità di riversare l'importo dell'indebita detrazione ceduta al fine di precostituire il credito a disposizione dell'utilizzo del cessionario.
In tale evenienza, è consentito disapplicare gli interessi e le sanzioni nella sola ipotesi in cui sia possibile dare prova che il credito ceduto non è stato ancora compensato alla data del riversamento.
Diversamente, per rimuovere la violazione, occorre versare anche gli interessi e le sanzioni di cui all'art. 13 c. 5 D.Lgs. 471/97 seppur in misura ridotta in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97.
Pertanto, sarà interesse dell'istante, al fine di beneficiare dell'esimente sanzionatoria, recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del suddetto credito da parte del cessionario alla data del riversamento, da effettuare mediante l'utilizzo del modello F24, con l'indicazione del codice tributo 6921, esponendo le somme a debito nella sezione “Erario” colonna “importi a debito versati”.
Fonte: Risp. AE 28 settembre 2023 n. 440