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sabato 30/09/2023 • 06:00

Lavoro Rapporti di lavoro

Prestazioni occasionali: regole speciali per il settore fiere e congressi

L’utilizzo delle prestazioni occasionali viene ampliato per i datori di lavoro che operano nei settori delle fiere, eventi, stabilimenti termali e dei parchi divertimento a partire dal 1° gennaio 2023, ma bisogna prestare attenzione al corretto calcolo dei limiti entro cui ciò è consentito.

di Marcello Ascenzi - Dottore commercialista

+ -
  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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I datori di lavoro nel settore nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e dei parchi divertimento, per l'anno 2023 potranno utilizzare il contratto di prestazione occasionale, erogando compensi fino al maggior limite di 15.000 euro nei confronti della totalità dei lavoratori, in presenza di determinate condizioni. L'intervento normativo, finalizzato a favorire l'impiego di lavoro occasionale nei richiamati settori che fisiologicamente ne hanno la necessità, ha inoltre innalzato il limite di lavoratori subordinati entro cui è ammesso l'impiego di prestatori occasionali, portando il limite di forza lavoro di un datore di lavoro, oltre il quale non è possibile impiegare prestatori occasionali, da 10 a 25 dipendenti a tempo indeterminato.

Le novità riguardanti i richiamati limiti hanno effetto a decorrere dall'anno civile 2023, ovverosia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, come confermato dall'INPS nella Circ. 03 agosto 2023 n. 75.

Modifiche al lavoro stagionale

Il lavoro stagionale nell'anno 2023 ha subito modifiche, contenute nell'art. 1 co. 342 e 343 della L. 197/2022. In particolare, è stato previsto l'aumento dell'importo massimo del compenso che un utilizzatore può erogare, tramite il Libretto Famiglia o il contratto di prestazione occasionale, alla totalità dei prestatori in un anno civile, incrementando tale limite massimo a 10.000 euro a partire dal 1° gennaio 2023, per tutti gli utilizzatori. La normativa richiamata, inoltre, ha ampliato la platea degli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale, consentendo a coloro che impiegano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato di usufruirne, superando il precedente limite che fissava a 5 il numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Alle richiamate modifiche applicabili alla generalità degli utilizzatori si aggiungo quelle previste per determinati settori. In relazione ai datori di lavoro che operano nel settore delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, l'art. 37 del DL 48/2023 ha incrementato a 15.000 euro il compenso che l'utilizzatore può erogare alla totalità dei prestatori occasionali in un anno civile, nonché ampliato la possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Utilizzatori cui si applicano i nuovi limiti

Gli utilizzatori che possono agevolarsi di limiti meno restrittivi per impiegare lavoratori occasionali sono stati individuati dall'INPS secondo il loro codice attività Ateco2007, come chiarito nella citata Circ. INPS 3 agosto 2023 n. 75.

Possono impiegare prestatori occasionali nel rispetto degli illustrati limiti meno restrittivi, i datori di lavoro la cui attività primaria e o prevalente è identificata da specifici codici Ateco2007, elencati nella tabella che segue.

Codice Ateco

Descrizione attività

82.30.00

Organizzazione di convegni e fiere;

96.04.20

Stabilimenti termali;

93.21.01

Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;

96.09.05

Organizzazione di feste e cerimonie.

Si precisa che il codice Ateco deve risultare dalle informazioni iscritte nel Registro delle imprese.

Determinazione del limite occupazionale

Una delle verifiche che spesso può risultare complicata è valutare se il numero di lavoratori subordinati rispetta il limite di 25 unità entro cui, secondo le nuove disposizioni, i datori di lavoro nei settori in commento possono utilizzare prestatori occasionali.

Le modalità di computo del numero dei lavoratori, entro cui è possibile per il datore di lavoro ricorrere al lavoro occasionale, sono contenute nella Circ. INPS 5 luglio 2017 n. 107. Il richiamato documento di prassi chiarisce che il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza lavoro aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Riprendendo l'esempio fornito dall'INPS, se la prestazione occasionale deve essere resa nel mese di ottobre 2023, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da febbraio 2023 (ottavo mese precedente quello di impiego) a luglio 2023 (terzo mese precedente quello di impiego).

Per il calcolo del numero di lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell'elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato.

Nel computo devono essere compresi i lavoratori di qualunque qualifica, con la precisazione che i dipendenti in part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre.

Ulteriori precisazioni, illustrate nel Mess. INPS 12 luglio 2017 n. 2887, hanno chiarito che:

  • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato;
  • ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
  • ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento.

Restano quindi confermate le precedenti istruzioni sulla determinazione del numero massimo di lavoratori subordinati a tempo indeterminato entro cui il datore di lavoro può impiegare un prestatore occasionale.

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