venerdì 29/09/2023 • 06:00
Il decreto 4 agosto 2023 del MASAF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2023, disciplina la modalità d'accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni del Piano strategico della PAC 2023-2027, finanziate dal FEASR.
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Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), con il decreto 4 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 226 del 27-09-2023), disciplina la modalità d'accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni del Piano strategico della PAC 2023-2027, finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per i tipi d'intervento di cui agli artt. da 73 a 78, oltre ad interventi di cui all'art. 70, del Reg. (UE) 2021/2115, i quali non rientrano nel campo d'applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo (Titolo IV, Capitolo II, del Reg. (UE) 2021/2116).
Sostegno ai piani strategici della PAC
Per completezza, prima di esaminare quanto disposto dal summenzionato decreto del Masaf, è opportuno ricordare che, il sopra citato Reg. (UE) 2021/2115, stabilisce norme concernenti:
Il suddetto Regolamento, si applica al sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC, elaborato da uno Stato membro ed approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.
Domande di sostegno e controlli amministrativi
Il decreto 4 agosto 2023 del Masaf prevede che, le autorità di gestione, per le domande di pagamento, stabiliscano procedure appropriate per la loro presentazione e gestione in seno ai provvedimenti d'attivazione degli interventi stessi.
Il decreto specifica, altresì, che per “domanda di sostegno” s'intende una domanda per accedere ad un qualsiasi intervento sopra descritto, previsto dal Piano strategico nazionale (PSP).
Per “domanda di pagamento”, invece, s'intende una richiesta di pagamento conseguente all'ammissione a finanziamento di una domanda di sostegno.
Relativamente ai controlli amministrativi, il decreto precisa che, tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché le altre domande e dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi, allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte, appunto, a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile ed appropriato verificare, mediante questo tipo di controlli.
Le procedure attuate, presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta (check list, verbali ed altre modalità), dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.
Le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto ed in parte, in qualsiasi momento e, tale ritiro, è registrato dall'autorità competente. Non sono autorizzati ritiri nel caso in cui l'autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergano inadempienze.
Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.
Viene, altresì, specificato che, i controlli amministrativi sulle domande di sostegno ed altre dichiarazioni, di competenza delle autorità di gestione, garantiscono la conformità dell'operazione, con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato ed altre norme e requisiti obbligatori.
Nel dettaglio, i controlli comprendono la verifica dei seguenti elementi:
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento competono agli organismi pagatori e comprendono, in particolare e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
Controlli in loco
L'art. 4 del decreto del Masaf disciplina i controlli in loco, stabilendo che, gli organismi pagatori, organizzino sulle domande di pagamento presentate in base ad un idoneo campione, dei controlli in loco. Questi ultimi, sono eseguiti di norma prima del versamento del saldo finale.
I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a quattordici giorni.
Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.
Per quanto concerne, invece, il contenuto dei controlli in questione, il decreto prevede che, questi, verifichino che le operazioni siano attuate in conformità delle norme applicabili e coprano tutti i criteri d'ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.
Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.
I controlli in loco verificano l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario, raffrontandoli con i documenti giustificativi, ovvero che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale lo stesso è stato concesso.
Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate, i controlli in loco includono un sopralluogo presso il luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di un'operazione immateriale, presso il promotore dell'operazione, ovvero presso la sede del soggetto gestore e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o di un suo delegato.
Relazione di controllo
L'art. 8 del decreto specifica che, ciascun sopralluogo previsto, è oggetto di una relazione di controllo che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate.
Nello specifico, tale relazione indica:
Al termine del controllo, viene consegnata al beneficiario una copia della relazione; qualora siano constatate inadempienze, al fine di assicurare il contraddittorio, il beneficiario è invitato a firmare la relazione ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni.
Il contraddittorio può essere assicurato anche attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme digitali e, in tal caso, la relazione di controllo potrà essere un documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma grafometrica.
La consegna del verbale costituisce, ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, formale notifica dell'esito del controllo tecnico effettuato in loco.
Fonte: DM MASAF 4 agosto 2023
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