lunedì 02/10/2023 • 06:00
L’obbligo di rispettare un intervallo temporale libero tra la fine di un contratto a termine e l’avvio di un nuovo rapporto a tempo determinato può essere disatteso in caso di specifiche disposizioni dei contratti collettivi, come nel caso del CCNL Commercio – Confcommercio, che annulla l’obbligo del c.d. “stop&go” qualora l’assunzione sia giustificata da ragioni sostitutive.
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Una società attiva nel settore retail, che applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti il CCNL per i dipendenti del settore Commercio – Confcommercio, ha assunto una lavoratrice con contratto di lavoro a termine “acausale” per un periodo di 12 mesi con mansioni di addetta alle vendite. Nei giorni immediatamente successivi alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, altra dipendente con mansioni di addetta alle vendite comunica al datore di lavoro l'assenza per malattia per un periodo ininterrotto di quattro mesi. La società datrice di lavoro intende, quindi, riassumere la lavoratrice a termine per sostituire la dipendente assente per malattia e chiede se sia necessario, prima della riassunzione, osservare un intervallo di tempo libero dalla scadenza del primo rapporto a termine. La disciplina del c.d. “stop&go” nella successione di contratti a termine L'art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2015 stabilisce che in caso di successione di contratti a termine è necessario che tra la cessazione del primo contratto e l'avvio del nuovo rapporto di lavoro intercorra un intervallo di tempo libero (c.d. “stop&go”). Tale intervallo di tempo libero deve essere pari a: 10 giorni, se ...
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