lunedì 02/10/2023 • 06:00
Il visto Superbonus è conseguenza dell'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto in dichiarazione alla fruizione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel Superbonus.
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Il visto di conformità
Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero “, introdotto dal D.Lgs. 241/97, è un'attestazione da parte di un professionista circa la corrispondenza tra la dichiarazione dei redditi e le risultanze della relativa documentazione, delle scritture contabili e delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, delle detrazioni e i crediti di imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto e i versamenti.
L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni garantisce ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari; agevola l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza; è strumento di contrasto al fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.
Il visto di conformità Superbonus, invece, è il documento che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio ai beneficiari della detrazione.
Per evitare frodi, la normativa obbliga il beneficiario della detrazione ad acquisire il visto conformità (DL 157/2021).
Come confermato dal Dossier del Senato (aggiornamento del 6 settembre 2023), non è previsto l'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come attività di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.
Il visto di conformità Superbonus
Con riferimento al Superbonus, l'art. 119 c. 11 DL 34/2020 stabilisce che ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121 DL 34/2020, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo.
Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati dalla legge e dai responsabili dell'assistenza fiscale. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.
Le attività del contribuente
Ebbene, come precisato dalla Circolare 14/E del 19 giugno 2023, il contribuente che intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi e per la medesima dichiarazione non sussista l'obbligo di apposizione del visto sull'intera dichiarazione (come ad esempio nell'ipotesi prevista dall'art. 1 c. 574 L. 147/2013), può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per il Superbonus. Sarà cura del contribuente conservare la documentazione riguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Quindi, secondo il documento del Fisco, il contribuente può far inviare la dichiarazione dei redditi da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità Superbonus se:
Il visto per l'utilizzo del Superbonus 110% nel modello Redditi
Nel frontespizio delle dichiarazioni dei redditi, in particolare nel modello Redditi, nella sezione “Firma della dichiarazione”, è stata introdotta una nuova casella da barrare in presenza del suddetto visto di conformità per superbonus 110%.
La casella “Presenza visto Superbonus” va barrata in caso di apposizione del visto di conformità in presenza della documentazione necessaria per attestare i presupposti per fruire della detrazione maggiorata del 110% direttamente in dichiarazione.
Come riportato dalle istruzioni del Fisco, la casella non va compilata nell'ipotesi in cui:
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