martedì 26/09/2023 • 06:00
La direttiva UE 2023/1791 stabilisce un quadro comune di principi e misure per promuovere l’efficienza energetica nell’UE, al fine di garantire sia il conseguimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica che la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, riducendo la dipendenza dalle importazioni.
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È stata finalmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 20 settembre 2023 la nuova direttiva sull’efficienza energetica o, per meglio dire, la rifusione di quella precedente, al fine di rendere più intellegibile la normativa a seguito delle “varie e sostanziali modifiche” intervenute in questi anni, compresa quella che ha originato la necessità di ristrutturare l’impalcatura legislativa.
Un primo commento a caldo
La nuova direttiva stabilisce:
In questo contributo forniremo un primo commento a caldo della direttiva (pubblicata il 20 settembre 2023), riservandoci di approfondire successivamente alcuni aspetti di uno dei “trending topic” degli ultimi anni: l’efficienza energetica.
Il principio dell’efficienza energetica al primo posto
L’«efficienza energetica al primo posto» è quel principio che prevede di tenere nella massima considerazione, nelle decisioni di pianificazione energetica, di politica e di investimento, le misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell’energia efficienti in termini di costi, iniziative di gestione della domanda, e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia, che consentano comunque di conseguire gli obiettivi di tali decisioni. |
La direttiva, che prevede la fissazione di contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2030, contribuisce all’attuazione del principio che pone l’efficienza energetica al primo posto, “aiutando così anche a trasformare l’Unione in una società inclusiva, giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva”.
Fra i molti compiti che gli Stati membri dovranno svolgere, spiccano quelli relativi:
Nel fissare i rispettivi contributi nazionali indicativi di efficienza energetica gli Stati membri tengono conto:
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Le analisi costi -benefici
Nella scelta delle metodologie, occorrerà tener conto dell’intero ciclo di vita e della prospettiva a lungo termine, dell’efficienza del sistema e dei costi, della sicurezza dell’approvvigionamento e della quantificazione dal punto di vista sociale, sanitario, economico e della neutralità climatica nonché dei principi della sostenibilità e dell’economia circolare nella transizione verso la neutralità climatica. |
Nell’applicare il principio «l’efficienza energetica al primo posto», gli Stati membri devono promuovere e, ove siano necessarie analisi costi-benefici, garantire l’applicazione di metodologie di analisi costi-benefici che consentano, se del caso, di valutare adeguatamente i benefici più ampi delle soluzioni di efficienza energetica, e devono renderle pubbliche.
Tale tipologia di analisi deve essere svolta anche nella valutazione:
I progetti con risultati positivi in termini di costi/benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell’analisi economica e finanziaria supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici). |
Lo Stato deve dare l’esempio
Gli Stati membri – si legge nei “considerando” – dovrebbero svolgere un «ruolo esemplare», assicurando che “tutti i contratti di rendimento energetico, gli audit energetici e i sistemi di gestione dell’energia siano eseguiti nel settore pubblico in linea con le norme europee o internazionali, o che nei comparti del settore pubblico ad alta intensità energetica si faccia ampio ricorso agli audit energetici”.
Sono tre le modalità con le quali gli Stati membri dovrebbero “dare l’esempio” di virtuosità energetica:
L’efficienza nell’uso e nella fornitura dell’energia
L’efficienza nell’uso dell’energia deve essere raggiunta attraverso una serie di misure, che possono essere sintetizzate con alcune parole chiave:
L’efficienza nella fornitura di energia, invece, prevede, oltre alla valutazione e alla pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento, anche:
Il minimal
I requisiti stabiliti dalla direttiva sono – sottolinea il legislatore comunitario – “minimi”, e non impediscono certo ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose, purché conformi al diritto dell'Unione.
Negli allegati la direttiva specifica i requisiti minimi (in larga parte di tipo informativo) in materia di:
Il settore delle TIC è un altro settore importante che riceve crescente attenzione. Nel 2018 il consumo di energia dei centri dati nell'Unione è stato di 76,8 TWh, e si prevede che entro il 2030 salirà a 98,5 TWh, con un aumento del 28%. Tale aumento in termini assoluti, si sottolinea nella direttiva, “può essere visto anche in termini relativi: nell'Unione i centri dati hanno generato il 2,7 % della domanda di energia elettrica nel 2018 e, se il loro sviluppo prosegue sulla traiettoria attuale, raggiungeranno il 3,21 % entro il 2030. La strategia digitale dell'Unione ha già evidenziato la necessità di centri dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e ha sollecitato misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale”. |
“Minimi” sono anche i criteri per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell’energia.
La responsabilizzazione dei consumatori
L’informazione è il trait d’union con la successiva normativa che pone al centro la responsabilizzazione dei consumatori: la direttiva, infatti, rafforza la tutela dei consumatori introducendo diritti contrattuali di base per il teleriscaldamento, il teleraffrescamento e l’acqua calda per uso domestico, in coerenza con il livello dei diritti, della protezione e della responsabilizzazione che la direttiva (UE) 2019/944 ha introdotto per i clienti finali nel settore dell’energia elettrica.
I consumatori, infatti, dovrebbero poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti, e l’introduzione di diritti contrattuali di base può contribuire, tra l’altro:
Ecco, allora, che la direttiva stabilisce:
La «povertà energetica» è l’impossibilità, per una famiglia, di accedere a servizi energetici essenziali che forniscono livelli basilari e standard dignitosi di vita e salute, compresa un’erogazione adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente a livello nazionale e delle altre politiche nazionali pertinenti, a causa di una combinazione di fattori, tra cui almeno l’inaccessibilità economica, un reddito disponibile insufficiente, spese elevate per l’energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni. |
Fonte: Dir. UE 2023/1791 (GU UE 20 settembre)
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