lunedì 25/09/2023 • 11:45
Le imprese OIC adopter possono valutare i titoli iscritti nel circolante al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
redazione Memento
Il DM MEF del 14 settembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2023 n. 223, estende anche ai bilanci 2023 la sospensione temporanea delle minusvalenze già in vigore per i bilanci 2022 ai sensi dell'art. 45 c. 3 octies-3 decies DL 73/2022 convertito: considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, possono valutare i titoli e le partecipazioni non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Tale deroga temporanea, inizialmente introdotta dall'art. 20 quater DL 119/2018, per i bilanci 2018, è stata poi estesa all'esercizio 2019 dal DM 15 luglio 2019, all'esercizio 2020 dal DM 17 luglio 2020, reintrodotta per i bilanci 2022 dalla conversione del DL Semplificazioni e infine prorogata anche ai bilanci 2023 dal DM 14 settembre 2023. Pertanto, per i titoli iscritti nell'attivo circolante, è possibile derogare al criterio di valutazione prescritto dall'art. 2426 c.c. (minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato) per i titoli non immobilizzati (titoli di debito e partecipazioni). Con il Documento Interpretativo n. 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”, OIC analizza le norme introdotte dall'art. 45 c. 3-octies e 3-decies DL 73/2022 - e estese ai bilanci 2023 dal DM MEF 14 settembre 2023 – rivolte ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali precisando che rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'art. 2426 c. 1 n. 9 c.c. al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato e disciplinati, per quanto riguarda i principi contabili nazionali dall'OIC 20 “Titoli di debito” e dall'OIC 21 “Partecipazioni”.
L'Interpretativo n. 11 non si applica, invece, agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi dell'art. 2426 c. 1 n° 11-bis c.c., e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nel bilancio 2022 e ai titoli acquistati durante l'esercizio 2023. Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa. La società che si avvale della deroga valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2022 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2022, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole da determinarsi in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21. La società che esercita la facoltà di non svalutare i titoli al valore di mercato destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2022 (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nel corso dell'esercizio 2023) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non fossero sufficienti a costituire la riserva indisponibile, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
Per quanto riguarda la disclosure in nota integrativa, ferma restando l'informativa da riportare ai sensi dell'OIC 20, dell'OIC 21 e dell'OIC 28, le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa:
Fonte: DM MEF 14 settembre 2023 (GU 23 settembre 2023 n. 223)
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