giovedì 21/09/2023 • 06:00
Continua l’iter della proposta di Direttiva due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità, l’obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario, incluse procedure di dovuta diligenza. Il Parlamento UE suggerisce approccio One Health, analisi di contesto e due diligence di gruppo.
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Le procedure di dovuta diligenza
Tutti parlano di sostenibilità: il problema è “come” se ne parla.
L’Europa, ad esempio, negli ultimi anni ha emanato una serie di provvedimenti in materia societaria che non solo hanno introdotto alcuni principi di sostenibilità, ma hanno anche previsto l’obbligo – per determinate imprese – di dover comunicare informazioni di carattere non finanziario in specifici ambiti, fra i quali spiccano “le politiche, comprese le procedure di dovuta diligenza” (la c.d. due diligence).
Questa è una delle considerazioni contenute nei considerando della direttiva che, a fine 2022, ha modificato quei provvedimenti in materia societaria, rendendoli ancora più green.
Considerazioni sulla due diligence a latere della direttiva che ha introdotto la sostenibilità nei principi di rendicontazione societaria |
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A livello di gruppo |
È necessario che le holding che comunicano informazioni a livello di gruppo assicurino un’adeguata comprensione dei rischi e degli impatti delle loro controllate, comprese, se del caso, informazioni sulle loro procedure di dovuta diligenza. |
L’approfondimento |
Gli obblighi di rendicontazione dovrebbero essere precisati in maniera sufficientemente dettagliata per garantire che le imprese comunichino informazioni sulla loro resilienza relative ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità. Le imprese dovrebbero essere tenute a comunicare:
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La coerenza |
Per garantire la coerenza con gli strumenti internazionali (fra i quali le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e le linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese), gli obblighi di comunicazione delle procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere precisati in maggior dettaglio |
La catena del valore |
Le procedure di dovuta diligenza riguardano l’intera catena del valore dell’impresa, comprese le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e le sue catene di fornitura. |
Sovrapponibilità e settorialità |
Le imprese dello stesso settore sono spesso esposte a rischi simili legati alla sostenibilità e spesso hanno un impatto simile sulla società e sull’ambiente. I confronti tra imprese dello stesso settore sono particolarmente utili per gli investitori e per altri utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità. I principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali sono particolarmente importanti nel caso di settori associati ad elevati rischi di sostenibilità per l’ambiente, i diritti umani e la governance. |
La nuova rendicontazione di sostenibilità
Sulla base delle considerazioni, sopra sintetizzate, il legislatore europeo ha modificato la precedente disciplina sulla rendicontazione finanziaria, introducendo al suo interno le procedure di dovuta diligenza, che le aziende di maggiori dimensioni devono attuare per individuare, monitorare, prevenire, mitigare, rimediare o porre fine ai principali impatti negativi, effettivi e potenziali, legati alle loro attività e per porvi rimedio, e identificano la modalità con cui le imprese le affrontano.
Le procedure di dovuta diligenza fanno parte delle informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione, che le imprese tenute devono includere nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità.
Tali informazioni devono includere, infatti, oltre alla descrizione:
anche quella delle procedure di dovuta diligenza e dei principali impatti negativi (effettivi o potenziali) legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti.
I principi: la Commissione UE ha tempo fino al 30 giugno 2024
La Commissione europea ha tempo fino al 30 giugno 2024 per specificare le ulteriori informazioni complementari che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione, con particolare riferimento allo specifico settore in cui operano.
Nel frattempo, la direttiva specifica quali sono i principi che devono ispirare la rendicontazione di sostenibilità:
Le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai fattori ambientali: |
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Direttiva due diligence e l’effetto trascinamento
Gli attori principali della due diligence saranno le grandi aziende, che dovranno, tuttavia, trascinare le PMI della loro catena del valore, valutando i relativi rapporti d’affari in ottica risk-based per individuare, prevenire e arrestare/attenuare i succitati impatti negativi:
Insomma, viene chiesto alle grandi aziende un ruolo proattivo di diffusione dei principi di sostenibilità, sulla scia di quelli che regolano la CSR, la Corporate Social Responsibility.
Le novità suggerite dal Parlamento UE
Poche settimane fa il Parlamento UE ha iniziato il suo “processo di miglioramento” della proposta di direttiva relativa alla Due Diligence delle imprese ai fini della sostenibilità.
Le principali novità suggerite dal Parlamento UE consistono:
“One Health”, come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità, è un «approccio integrato e unificante che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi»: in sostanza, la salute degli esseri umani e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell’ambiente in generale, compresi gli ecosistemi, sono strettamente interconnesse e interdipendenti. |
con un focus sui provvedimenti da adottare, sugli aspetti contrattuali, sulla necessità di un piano di transizione e sulla necessità di dialogo costruttivo.
Le criticità della Direttiva due diligence: si fa presto a dire sostenibilità
Tutto molto bello, e molto condivisibile.
Ma c’è più di un problema da risolvere, che lo stesso legislatore UE (sembra solo) ipotizza(re):
Senza contare i costi economici.
Già, perché i conti bisogna farli con l’oste: perché, se è vero che la finalità di tutto l’apparato normativo è condivisibile (è innegabile che imprima una forte accelerazione verso la transizione ESG), è altrettanto vero che le divere economie mondiali viaggiano a “diverse velocità ESG”, e – soprattutto – tanti altri interrogativi a cui occorre non solo e non tanto dare una risposta teorica, ma trovare una soluzione pratica.
Quali leve potrebbero avere le aziende europee nei confronti di fornitori che, a titolo di esempio, utilizzano massicciamente il carbone?
È possibile, o anche solo ipotizzabile, sospendere o addirittura cessare i contratti in essere? Con quali conseguenze economiche sulle società europee? Come potrà, tale situazione, influire sull’accesso al mercato dei capitali da parte dell’azienda europea?
Come si può vedere, si fa presto a parlare di sostenibilità…
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