Scadenza della dichiarazione
L'art. 3 c. 1 DL 198/2022 (c.d. decreto Milleproroghe) ha differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (relativa all'anno 2021), fissato dall'art. 35 c. 4 DL 73/2022 (c.d. decreto Semplificazioni) al 31 dicembre 2022. Entro lo stesso nuovo termine dovrà essere presentata la denuncia per l'anno 2022. Tale proroga riguarda sia la dichiarazione IMU "generica” che quella prevista per “gli enti non commerciali”.
Obbligo di comunicazione
Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo IMU occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge “solo” nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune (ad esempio: locazione finanziaria; immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità; immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU; immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione; si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge; immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale -multiproprietà, ecc.).
Inoltre, rientrano nelle ipotesi degli obblighi di presentazione anche le fattispecie che danno diritto ad agevolazioni ed esenzioni. Ad esempio, si ricorda la riduzione a metà dell'imponibile prevista in caso di fabbricato d'interesse storico-artistico; immobile inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzabile; abitazione concessa in comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea di retta in primo grado (figli o genitori). Si ricorda, inoltre, che l'art. 1 c. 770 L. 160/2019 stabilisce che la dichiarazione degli enti non commerciali deve essere presentata ogni anno. Sempre in ambito di riduzioni, occorre considerare per le abitazioni locate a canone concordato e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita “cosiddetti beni-merce”. Infine, i casi di “esenzione” previsti dalla legge (indicati nelle istruzioni IMU, come ad esempio, i terreni agricoli, determinati fabbricati, ecc.).
L'omessa dichiarazione
L'art. 13 D.Lgs. 472/97 prevede l'istituto del ravvedimento operoso, il quale permette la regolarizzazione spontanea di imposte omesse o insufficienti e altre irregolarità fiscali, godendo di una riduzione delle sanzioni, a patto che la violazione non sia già stata constatata e notificata formalmente tramite cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'art. 16 D.Lgs. 473/97, invece, prevede che alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso. Dunque, anche all'imposta municipale unica, infatti, è applicabile l'istituto che consente di rimediare alle dimenticanze presentando la dichiarazione omessa entro 90 giorni dal termine ordinario.
Regolarizzazione della posizione del contribuente
Coloro che non hanno presentato la dichiarazione IMU 2021 e 2022 entro lo scorso 30 giugno 2023 (data ultima per la presentazione) potranno regolarizzare la propria situazione tramite ravvedimento operoso entro il 28 settembre 2023. La scadenza consente, al pari di quanto previsto per gli altri adempimenti dichiarativi, di versare la sanzione applicata in caso di omesso invio nei termini in misura ridotta.
Quindi, per regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU non trasmessa e versare altresì la sanzione minima prevista per l'omessa dichiarazione “ridotta a un decimo del minimo”, unitamente all'eventuale imposta dovuta e ai relativi interessi.