mercoledì 20/09/2023 • 06:00
Entrano in vigore le disposizioni di adeguamento alle novità in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, con particolare riguardo all'assegno di integrazione salariale.
redazione Memento
Il prossimo primo ottobre entrano in vigore le disposizioni del DM 28 luglio 2023 che adeguano le disposizioni del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (di seguito, Fondo) alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla L. 234/2021 e recepiscono il contenuto dell'accordo sottoscritto in data 21 dicembre 2022 tra A.N.G.O.P.I. e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILTCGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI. L'INPS, con il Messaggio n. 3256 dello scorso 19 settembre, ha evidenziato le modifiche apportate alla disciplina del Fondo dal decreto interministeriale in argomento in materia di Assegno di integrazione salariale, e precisamente: l'adeguamento dell'importo a quanto previsto dall'art. 3, c. 5–bis, D.lgs 148/2015; la possibilità di richiedere l'Assegno per tutti i lavoratori in carico presso l'Unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle durate massime stabilite, rispettivamente, dagli articoli 12 e 22 del D.lgs 148/2015, nonché dei limiti massimi complessivi di accesso ai trattamenti stabiliti dall'art. 4, c. 1, D.lgs 148/2015. In ordine a tale secondo aspetto, l'Istituto, considerato che la data di entrata in vigore del decreto interministeriale in commento ricade in un giorno festivo (1° ottobre 2023), ha precisato che le domande di Assegno di integrazione salariale, presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023, saranno istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova disciplina. Resta immutata la disciplina del Fondo relativa al requisito occupazionale previsto dal comma 7-bis dell'art. 26 D.lgs 148/2015, in quanto il Fondo, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell'organico datoriale. Una prossima Circolare dell'INPS illustrerà nel dettaglio i profili conseguenti all'adeguamento delle disposizioni del Fondo alla novella di cui dalla L. 234/2021, come recato dal decreto interministeriale in commento. Fonte: Mess. INPS 19 settembre 2023 n. 3256
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