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lunedì 18/09/2023 • 14:30

Impresa Dalla Gazzetta Ufficiale

CONSOB: modifiche al Testo unico sull'intermediazione finanziaria

Con la pubblicazione nella GU n. 216 del 15 settembre 2023 della delibera CONSOB del 6 settembre scorso, entrano in vigore le modifiche al regolamento di attuazione del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

a cura di

redazione Memento

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In vigore dal 16 settembre alcune modifiche al regolamento di attuazione del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/98): è stata infatti pubblicata, nella GU n. 216 del 15 settembre 2023, la delibera CONSOB del 6 settembre 2023 contenete le “Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera 28 dicembre 2017, n. 20249”.

Le modifiche nel dettaglio

Nella tabella sottostante sono riepilogate le modifiche di maggior impatto.

Articolo modificato (D.Lgs. 58/98)

Tenore della modifica

Modifica

Art. 52, c. 1

Sostituzione dell'intero comma

I soggetti che intendono prestare l'attività di gestione di un APA o di un ARM presentano domanda di autorizzazione alla Consob nella quale, conformemente a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/571 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110, sono contenute tutte le informazioni di cui la Consob necessita per accertarsi che il soggetto medesimo abbia adottato le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni della Parte III, Titolo I-ter, del Testo unico, del Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dei relativi atti delegati, tra cui la data di presumibile avvio del servizio di comunicazione dati e il nominativo e il contatto di un referente in grado di fornire, se necessario, le informazioni e i chiarimenti richiesti

Art. 53, c.1

I membri dell'organo di amministrazione di un APA o di un ARM soddisfano i requisiti definiti dall'art.  27-septies del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.»

iii. gli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 sono abrogati

Art. 59, c. 1 lett. b)

Sostituzione lettera

Le informazioni necessarie a valutare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 79-ter, commi 1 e 3, del Testo unico, al Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai relativi atti delegati

Art. 62, c. 3

Sostituzione comma

Per consentire alla Consob la determinazione dei limiti di posizione su derivati su merci agricole e il loro riesame ai sensi dell'art. 61, comma 3, le sedi di negoziazione  informano la Consob quando il totale delle posizioni aperte in uno degli strumenti derivati su merci agricole raggiunge la quantità di lotti di cui all'art. 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1302, indicando se il totale delle posizioni aperte nel mese di scadenza e negli altri mesi raggiunge i 20.000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi.» e il comma 4 è soppresso

Art. 63

Abrogazione

-

Art. 65

Sostituzione intero articolo

Le richieste di esenzione dai limiti di posizione di cui all'art. 68, comma 2-bis, del Testo unico sono presentate alla Consob in conformità agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento delegato (UE) 2022/1302.  I soggetti che hanno presentato una richiesta di esenzione ai sensi del comma 1 comunicano tempestivamente alla Consob i Cambiamenti significativi o delle informazioni, di cui all'art. 8, paragrafo 6 e 7, e all'art. 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/1302 e presentano una nuova richiesta di esenzione qualora intendano continuare ad avvalersene.  La Consob approva o respinge la domanda di esenzione entro ventuno giorni di calendario dal ricevimento della medesima e notifica l'approvazione o il rifiuto dell'esenzione al richiedente. I soggetti di cui all'art. 4-terdecies, comma 1, lettera  l), punti i) e ii), del Testo unico che non intendono sottoporre alla Consob la richiesta di autorizzazione all'esercizio  dei servizi e delle attività di investimento comunicano alla Consob, su richiesta di quest'ultima, i criteri in base ai quali hanno valutato che la loro attività è accessoria rispetto all'attività principale, ai sensi dell'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2021/1833 e in conformità alle procedure dettate dall'art. 6 del citato regolamento

Fonte: Delibera CONSOB 6 settembre 2023: GU 15 settembre 2023 n. 216

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