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mercoledì 13/09/2023 • 15:30

Finanziamenti L’esame passa alla Camera

Incentivi alle imprese: DDL di revisione del sistema approvato dal Senato

L'aula del Senato ha approvato il DDL n. 571, collegato alla Manovra, di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Il provvedimento passa adesso all'esame della Camera dei Deputati.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Con 134 voti favorevoli, nessun contrario e 30 astensioni, l'aula del Senato ha approvato il DDL n. 571, collegato alla Manovra, di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Il provvedimento dovrà adesso approdare alla Camera dei Deputati.

L'approvazione arriva a seguito dell'esame congiunto concluso il 3 agosto 2023 dalla 9a Commissione, con le modifiche accolte e la conseguente proposta dell'assorbimento del DLL n. 607.

Il DDL di revisione del sistema degli incentivi alle imprese

Il sopra citato disegno di legge, reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure.

Esso è collegato alla Manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di Economia e Finanza (DEF). Quest'ultimo, in particolare, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi alle imprese, fa esplicito riferimento a quelli i cui destinatari operano nel Mezzogiorno e, tale riferimento, come esplicitato nella relazione illustrativa dal Governo, è indotto dalla genesi dell'iniziativa che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Nell'ambito del Piano, infatti, è prevista come riforma abilitante, tra le altre, anche la “semplificazione delle norme in materia d'investimenti e interventi nel Mezzogiorno”, pur declinata nel disegno di legge nell'ambito del più ampio obiettivo di riforma complessiva del sistema degli incentivi alle imprese.

Il panorama nazionale degli incentivi direttivi alle imprese comprende un universo eterogeneo di strumenti di sostegno, la cui complessità è stata incrementata per effetto del notevole numero d'interventi adottati per far fronte alle crisi indotte dalla pandemia prima e dall'aumento dei prezzi dell'energia dopo.

Si è, quindi, reso necessario il provvedimento in commento, con l'obiettivo di definire le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese e con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo, mediante le politiche d'incentivazione. Con le modifiche inserite in sede referente, è stato precisato che, la revisione include, altresì, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale.

Coordinamento con gli incentivi regionali

Tra le disposizioni contenute nel DDL in esame, quelle introdotte dall'articolo 5 contengono i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, anche in relazione alla politica di coesione europea. In particolare, al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, nonché di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi delegati dovranno:

  • favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali;
  • individuare le condizioni e le soluzioni di raccordo, ivi compresa (si è precisato con un emendamento approvato nel corso dell'esame in Commissione) l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, affinché la programmazione regionale, compresa quella relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva.

La norma prevede, inoltre, la possibilità della stipula di specifici accordi di programma tra Stato e regioni. Le soluzioni di raccordo dovranno, in ogni caso, prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o comunitario.

Criteri per il Codice degli incentivi

L'art. 6 del DLL in esame, indica i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia d'incentivi alle imprese, nell'ambito di un organico «Codice degli incentivi».

Nel testo modificato in Commissione, si precisa che, nell'ambito del Codice degli incentivi, anche in relazione agli adempimenti previsti dall'UE in materia di trasparenza, il Governo provvederà a:

  • ridefinire i princìpi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi d'incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati;
  • a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale.

A tal fine, il c. 1, dalle lett. a) ad h), dell'art. 6 in esame, indica i principi e i criteri direttivi specifici che devono orientare l'esercizio della delega da parte del Governo.

Nel dettaglio, la lett. a) prevede che, nell'ambito del Codice degli incentivi, siano definiti i contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure d'incentivazione alle imprese, inclusi:

  • i motivi generali d'esclusione delle imprese;
  • l'individuazione della base giuridica di riferimento;
  • i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni;
  • l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie;
  • la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea.

Sulla base di tale criterio - precisa la relazione illustrativa relativa al DDL - potranno essere sistematizzate regole comuni sovente disperse in più fonti normative, anche in un'ottica ricognitiva, ovvero potranno essere standardizzati alcuni contenuti minimi necessari, facilitando l'intervento pubblico ed offrendo anche ai beneficiari un set uniforme e noto di riferimenti.

Si riconosceranno premialità, inoltre, nell'ambito delle valutazioni d'ammissione agli incentivi, anche per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

Un ulteriore principio e criterio direttivo, infine, è quello relativo al coinvolgimento delle associazioni di categoria, per promuovere azioni d'informazione sull'offerta d'incentivi e di accompagnamento all'accesso agli stessi da parte del numero più ampio possibile d'imprese.

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

L'art. 7 del DDL, inserito nel corso dell'esame in Commissione, modifica l'art. 27 della Legge sulla concorrenza 2021. Tale articolo, al c. 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, indicando, altresì, in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi il 27 agosto 2024), il temine per l'adozione di detti decreti legislativi.

Il termine per l'adozione di tutti decreti di attuazione della delega per la semplificazione e il coordinamento dei controlli sulle attività economiche, compreso il primo dei decreti che saranno adottati, è fissato, quindi, al 27 agosto 2024.

Si rammenta che il PNRR, nell'ambito delle riforme abilitanti e, segnatamente, nel contesto della revisione delle norme che alimentano la corruzione, prevede la razionalizzazione e la revisione delle norme sui controlli pubblici di attività private, eliminando, in particolare, le duplicazioni e le interferenze tra le diverse tipologie d'ispezioni.

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