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mercoledì 06/09/2023 • 06:00

Finanziamenti Agevolazioni per nuovi impianti

Biometano da rifiuti: domande entro il 12 settembre 2023

Il 12 settembre 2023 è il termine ultimo per poter presentare domanda per l'accesso agli incentivi per la produzione di biometano da rifiuti organici, previsti dal secondo bando DM 15 settembre 2022 pubblicato da GSE. Gli incentivi supportano la realizzazione di impianti per la produzione di biometano e la riconversione in biometano di biogas agricoli.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Dapprima sembra doveroso ricordare che il DM 15 settembre 2022 ha la finalità di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 – “Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare”.

L'accesso agli incentivi è riservato agli impianti per i quali gli interventi per la realizzazione delle opere ammesse al finanziamento entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026. Non è consentito l'accesso agli incentivi:

  • alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
  • ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
  • ai soggetti che beneficiano del regime di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018.

Nel caso di impresa nei confronti della quale, penda un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti dell'impresa medesima, l'accesso agli incentivi è sospeso finché tale impresa non abbia rimborsato o versato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Agli impianti di produzione di biometano che rispettano i requisiti stabiliti dal Decreto è riconosciuto un incentivo composto da:

  • un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell'investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile;
  • una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di quindici anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Requisiti per la partecipazione

Con riguardo ai requisiti per poter accedere agli incentivi, gli impianti devono essere in possesso:

  • del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
  • nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente;
  • conformità del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE ai fini del rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento 2021/241/UE, nonché ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità:

Si ricorda che la procedura competitiva è aperta con contingente di capacità produttiva disponibile pari a 108.272,28 Smc/h.

Formazione della graduatoria

La graduatoria è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Richiedenti, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

In caso di eventuale saturazione del contingente di capacità produttiva messo a disposizione, la graduatoria è definita applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati all'art. 6 del DM 2022 ovvero:

  • maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui all'Appendice B delle Regole Applicative;
  •  maggior riduzione delle emissioni di GHG rispetto ai valori percentuali minimi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del DM 2022, ossia 65 per cento per la destinazione nel settore dei trasporti e 80 per cento per gli altri usi;
  • anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Sul punto, preme sottolineare che, non è consentito il trasferimento della titolarità a terzi di un impianto aggiudicatario di una procedura prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto-tipo con il GSE.

Il periodo di valutazione delle richieste pervenute, al massimo pari a 90 giorni a partire dalla data di chiusura della procedura, si conclude con la pubblicazione della graduatoria. Per gli impianti ammessi in posizione utile la graduatoria fornisce il CUP assegnato dal GSE.

Modalità di partecipazione

Le richieste di partecipazione alla procedura competitiva devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica e secondo le modalità precisate nelle Regole Applicative entro e non oltre il termine di chiusura della procedura, mediante l'applicazione informatica all'uopo predisposta dal GSE (https://areaclienti.gse.it/); accessibile tutti i giorni del periodo di apertura, 24 ore su 24, a eccezione dei giorni di apertura e di chiusura. Si rammenta che, l'applicativo informatico consente al Soggetto Richiedente di verificare i dati e i documenti inseriti e, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inesatti o incompleti, di annullare - esclusivamente durante il predetto periodo di apertura - la richiesta di partecipazione già inviata, al fine di presentarne una nuova.

I Soggetti Richiedenti, all'atto della partecipazione alla procedura competitiva, sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria.

Realizzazione degli interventi

Gli impianti agricoli di produzione di biometano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria entrano in esercizio al più tardi entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. Gli impianti di produzione di biometano alimentati da rifiuti organici collocati in posizione utile nella relativa graduatoria entrano in esercizio al più tardi entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. Il mancato rispetto dei citati termini, comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante dello 0,5 per cento per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo. Alla comunicazione di entrata in esercizio sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati in relazione alla realizzazione dell'intervento, nonché la documentazione di dettaglio. Il GSE esamina la documentazione trasmessa ai fini della valutazione delle spese ammissibili e riscontra la rispondenza delle stesse ai costi massimi ammissibili determinando il contributo da erogare.

Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale:

  • i costi di realizzazione ed efficientamento dell'impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell'impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO 2, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l'autoconsumo aziendale del biometano;
  • le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
  • i costi di connessione alla rete del gas naturale;
  • i costi per l'acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell'impianto;
  • le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12 per cento della spesa totale ammissibile;
  • i costi per la fase di compostaggio del digestato.

Ciascuna spesa ammissibile deve essere comprovata con pagamenti effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili e riportanti il CUP del progetto. Sono ammesse le sole spese quietanziate entro il 30 giugno 2026. Pertanto, la mancata realizzazione delle opere ammesse al finanziamento e la mancata entrata in esercizio dell'impianto entro il 30 giugno 2026, comporta inderogabilmente la decadenza dall'erogazione del contributo in conto capitale.

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