martedì 05/09/2023 • 06:00
Per mezzo della Risposta a consulenza giuridica n. 1 del 30 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le dichiarazioni fiscali conservate come documenti informatici devono necessariamente essere sottoscritte con le modalità previste dall’art. 2 del D.M 17 giugno 2014, non essendo invece consentita l’apposizione di firma semplice.
Le regole per la conservazione delle dichiarazioni fiscali L'art. 3 c. 6 DPR 322/98 stabilisce che, entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la presentazione, gli intermediari che trasmettono le dichiarazioni devono consegnare al contribuente la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate e la copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica. Inoltre, secondo il c. 9 del medesimo articolo il contribuente ha obbligo di conservare, sino al termine di decadenza dell'attività accertativa, la dichiarazione trasmessa dall'intermediario redatta su modello conforme a quello approvato e debitamente sottoscritta dal contribuente stesso. Il contribuente deve parimenti conservare i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre e trasmettere la dichiarazione. Come indicato in più occasioni dall'Agenzia delle Entrate (ad esempio con la Ris. AE 18 ottobre 2007 n. 298/E), la dichiarazione conservata dal contribuente costituisce l'originale e la sottoscrizione ne è un “elemento essenziale”. La dichiarazione non sottoscritta è infatti considerata nulla, salva la possibilità per il contribuente di provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dall'invito da parte dell'Ufficio. Pertanto, particolare attenzione deve essere prestata alla modalità con cui la sottoscrizione viene apposta. Sulla modalità con cui le dichiarazioni dei redditi devono essere sottoscritte si è recentemente espressa l'Agenzia delle Entrate con la Risp. consulenza giuridica AE 30 agosto 2023 n. 1, affrontando nello specifico l'ipotesi in cui queste siano conservate sotto forma di documenti informatici. L'istante si era rivolto all'Agenzia delle Entrate per chiedere conferma circa la correttezza di un processo di conservazione delle dichiarazioni che prevedeva l'invio al contribuente di un messaggio di posta elettronica contenente un link tramite cui accedere ad una piattaforma cloud in cui era presente il modello dichiarativo e la successiva sottoscrizione dello stesso mediante firma elettronica “semplice”, tramite digitazione di codice OTP ricevuto tramite SMS. Ebbene, secondo l'Agenzia delle Entrate tale sistema non costituisce una valida modalità di sottoscrizione dei modelli dichiarativi in quanto la firma elettronica semplice non assicura i requisiti che i documenti informatici fiscali devono avere e che sono previsti dall'art. 71 D.Lgs. 82/2005 (il “Codice dell'Amministrazione Digitale” o “Cad”), il cui rispetto è necessario ai fini tributari secondo il disposto dell'art. 2 DM 17 giugno 2014. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono infatti essere caratterizzati da immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità. Inoltre, la conservazione deve avere luogo in modo tale da rispettare la disciplina del codice civile, quella del Cad e le regole di corretta tenuta della contabilità. Parte integrante del processo di conservazione è la sottoscrizione del documento informatico rilevante ai fini tributari, che deve avvenire secondo modalità riconosciute dalla disciplina vigente. La Risp. consulenza giuridica AE 30 agosto 2023 n. 1, nel menzionare altri documenti di prassi emessi sul tema (la Ris. AE 8 aprile 2021 n. 23/E e la Risp. AE 26 aprile 2022 n. 217), esclude la validità della sottoscrizione mediante una firma elettronica “semplice”, rendendosi al contrario necessaria, ai sensi dell'art. 4 DM 17 giugno 2014 ed in attuazione delle Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), l'apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Queste ultime sono espressamente definite dall'art. 3 Reg. UE 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (c.d. “Regolamento eIDAS”), cui si deve dunque fare riferimento. Le regole per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali Quanto alla necessità di sottoscrizione da parte dell'intermediario dell'impegno alla trasmissione telematica, il tema non è stato trattato in tale occasione dall'Agenzia delle Entrate, che però se ne è occupata con la Risp. AE 23 dicembre 2020 n. 169, nell'ambito della quale ha ritenuto sufficiente la c.d. "firma Ade", vale a dire la firma elettronica basata sul certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate e apposta in sede di autentica del file da trasmettere. Quest'ultima è infatti associata al codice fiscale del soggetto riconosciuto dai sistemi dell'Agenzia come intermediario autorizzato. Opportunamente, invece, la Risposta segnala che analogo obbligo di sottoscrizione da parte del contribuente non riguarda la dichiarazione conservata dall'intermediario incaricato della trasmissione telematica, atteso che, come in passato chiarito dalla stessa Amministrazione Finanziaria, il modello conservato dall'intermediario costituisce una copia della dichiarazione originale, che resta quella conservata dal contribuente e da questi sottoscritta. Da ultimo, si segnala che i principi affermati dall'Agenzia delle Entrate trovano applicazione non solo con riguardo alle dichiarazioni fiscali, ma anche per tutti i documenti informatici aventi rilevanza tributaria. A titolo esemplificativo, la Risp. AE 26 aprile 2022 n. 217 ha individuato tra questi l'esterometro, le dichiarazioni d'intento, i modelli F24, i modelli di variazione dati IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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